CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 22642/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19791/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro Ministero dell'Interno -intimato - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 281/2021 depositata il 16/02/2021. udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 23/06/2022 dal Cons. Dott.[OSCURATO:PERSONA]. RG 19791/21Coulibaly-Min.[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Bologna con la sentenza che si riporta in copertina, confermando il deliberato di prima istanza, ha nuovamente respinto le istanze di parte ricorrente intese al riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. 2. Avverso detta sentenza ricorre ora il soccombente con un ricorso in cui si solleva segnatamente, in relazione alla misura della protezione umanitaria, la questione dell'applicabilità in grado di appello dello ius superveniens rappresentato dalle disposizioni introdotte con riferimento alla misura in questione dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1, comma 1, l. 18 dicembre 2020, n. 173. 3. In ordine alla questione de qua il collegio reputa di rimetterne la trattazione alla pubblica udienza. P.Q.M. Rimette la trattazione della causa alla pubblica udienza della I Sezione Civile. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione c