Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 1991

Cassazione n. 19754/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di sostituzione di persona; Considerato che, con il primo motivo, la ricorrente deduce l'erroneità della pronuncia impugnata poiché le persone offese non sono state tratte in inganno né hanno subito alcun danno; Rilevato che detto motivo non si confronta con la circostanza, decisiva per la configurabilità del reato, posta in rilievo dalla Corte territoriale, che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]ha conseguito un vantaggio dalla propria condotta avendo ricevuto in consegna la merce; Ritenuto quindi inammissibile il motivo proposto, perché generico, in quanto privo del necessario confronto e con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Considerato che, con il secondo motivo, l'imputata assume vizio di motivazione rispetto al diniego dell'istanza di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto detto motivo manifestamente infondato alla luce delle congrue argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha disatteso la stessa, avendo riguardo, sul piano oggettivo, alla circostanza che il fatto di reato è stato ordito in esecuzione di un preciso e insidioso intento criminoso, connotato da una certa organizzazione, e, su quello soggettivo, al dato per il quale dal casellario risultano numerosi precedenti a carico dell'imputata per reati della stessa indole che denotano la abitualità delle condotte criminose, ostativa all'accoglimento della richiesta medesima; Rilevato che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità alla sua persona del delitto ascritto; Ritenuto detto motivo, reiterativo, congruamente disatteso dalla decisione censurata, per quanto già evidenziato in relazione al primo motivo; Considerato che, con il quarto motivo, la ricorrente assume mancata assunzione di prova decisiva sul danno subito dalla Stanhome, danno che non rileva per la configurabilità del reato di sostituzione di persona; Ritenuto di non poter pervenire a differenti conclusioni in virtù della memoria depositata dal difensore della ricorrente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di sostituzione di persona; Considerato che, con il primo motivo, la ricorrente deduce l'erroneità della pronuncia impugnata poiché le persone offese non sono state tratte in inganno né hanno subito alcun danno; Rilevato che detto motivo non si confronta con la circostanza, decisiva per la configurabilità del reato, posta in rilievo dalla Corte territoriale, che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]ha conseguito un vantaggio dalla propria condotta avendo ricevuto in consegna la merce; Ritenuto quindi inammissibile il motivo proposto, perché generico, in quanto privo del necessario confronto e con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Considerato che, con il secondo motivo, l'imputata assume vizio di motivazione rispetto al diniego dell'istanza di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto detto motivo manifestamente infondato alla luce delle congrue argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha disatteso la stessa, avendo riguardo, sul piano oggettivo, alla circostanza che il fatto di reato è stato ordito in esecuzione di un preciso e insidioso intento criminoso, connotato da una certa organizzazione, e, su quello soggettivo, al dato per il quale dal casellario risultano numerosi precedenti a carico dell'imputata per reati della stessa indole che denotano la abitualità delle condotte criminose, ostativa all'accoglimento della richiesta medesima; Rilevato che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità alla sua persona del delitto ascritto; Ritenuto detto motivo, reiterativo, congruamente disatteso dalla decisione censurata, per quanto già evidenziato in relazione al primo motivo; Considerato che, con il quarto motivo, la ricorrente assume mancata assunzione di prova decisiva sul danno subito dalla Stanhome, danno che non rileva per la configurabilità del reato di sostituzione di persona; Ritenuto di non poter pervenire a differenti conclusioni in virtù della memoria depositata dal difensore della ricorrente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19754/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris