CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2025
Cassazione n. 07644/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 4075 /20 2 3 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per mandato speciale apposto in atto separato prodotto unitamente al ricorsodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato pressoi cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - per la cassazione del la sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado del la Calabria n. 3929 / 02/2 2 depositata in data 21/12/2022; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoe considerato che: Oggetto:rinunciaal ricorso Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -è in atti rinuncia al ricorso, con la quale il ricorrente dichiara di voler provvedere alla definizione amministrativa della propria posizione tributaria/fiscalee rinunciare al ricorso; -tale atto risulta notificato alla controparte ma non vistato da questa; -va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio , con compensazione delle spesedi lite ; - infine, è stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 5 luglio 2022, n. 21182) che,trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio delcontributo unificato ex art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 11 5 del 2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici delrigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ; p.q.m. dichiaraestinto il giudizio; compensa le spese proc