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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 21458/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Brindisi per i reati di omicidio stradale e lesioni stradali in danno di più persone, aggravati dall'avere commesso i fatti ponendosi alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti.

Rilevato che il primo motivo di ricorso - concernente l'asserita violazione dell'art. 222, comma 2, cod. strada in seguito alla sentenza della Corte Cost. n. 88/19 - è palesemente destituito di fondamento, prevedendo la norma richiamata l'obbligatoria revoca della patente di guida nella ricorrenza delle aggravanti rispettivamente previste ai commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. e non avendo la citata pronuncia della corte Costituzionale inciso su tale previsione normativa, come ha correttamente spiegato il giudice di merito; considerato che vi è piena autonomia tra le determinazioni adottate in via cautelare dal Prefetto e quelle statuite in via definitiva dal giudice penale in tema di revoca o sospensione della patente di guida (cfr. Sez. 4, n. 47955 del 27/10/2004, Licari, Rv. 230349), sicchè il rilievo riguardante il fatto che il Prefetto abbia solo disposto la sospensione della patente di guida non ha alcun effetto nell'ambito del giudizio penale.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso - concernente la lamentata omessa motivazione in ordine alle ragioni poste a base dell'intervenuta revoca della patente di guida - che la doglianza, in considerazione della obbligatorietà della revoca della patente di guida, è anch'essa manifestamente infondata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Brindisi per i reati di omicidio stradale e lesioni stradali in danno di più persone, aggravati dall'avere commesso i fatti ponendosi alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti. Rilevato che il primo motivo di ricorso - concernente l'asserita violazione dell'art. 222, comma 2, cod. strada in seguito alla sentenza della Corte Cost. n. 88/19 - è palesemente destituito di fondamento, prevedendo la norma richiamata l'obbligatoria revoca della patente di guida nella ricorrenza delle aggravanti rispettivamente previste ai commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. e non avendo la citata pronuncia della corte Costituzionale inciso su tale previsione normativa, come ha correttamente spiegato il giudice di merito; considerato che vi è piena autonomia tra le determinazioni adottate in via cautelare dal Prefetto e quelle statuite in via definitiva dal giudice penale in tema di revoca o sospensione della patente di guida (cfr. Sez. 4, n. 47955 del 27/10/2004, Licari, Rv. 230349), sicchè il rilievo riguardante il fatto che il Prefetto abbia solo disposto la sospensione della patente di guida non ha alcun effetto nell'ambito del giudizio penale. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso - concernente la lamentata omessa motivazione in ordine alle ragioni poste a base dell'intervenuta revoca della patente di guida - che la doglianza, in considerazione della obbligatorietà della revoca della patente di guida, è anch'essa manifestamente infondata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 21458/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris