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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 dicembre 2021

Cassazione n. 02785/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di riabilitazione interposta da [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che era stato indagato per il delitto di circonvenzione di incapace in concorso con la madre con condotte poste in essere dal 25 ottobre 2008a1 19 agosto 2017 ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

In tal modo il Chiambretti non aveva dato prova, nei termini richiesti dall'art. 179 cod. pen., di buona condotta idonea a far venire meno gli effetti di precedenti condanne.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il Chiambretti, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge, per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 179 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.

Evidenzia, in particolare, che la comunicazione di notizia di reato a suo carico, intervenuta dopo l'emissione della sentenza oggetto dell'istanza di riabilitazione, non poteva essere considerata ostativa alla concessione del beneficio perché il relativo procedimento era stato definito con l'archiviazione disposta dal GIP del Tribunale di Aosta con provvedimento di archiviazione, emesso in data del 27 agosto 2019 ed allegato al ricorso.

A tale provvedimento, favorevole al condannato, non vi era stato alcun riferimento nell'apparato argomentativo a sostegno della decisione impugnata, che, pertanto, era viziata.

3. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 3.1.

L'art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen. prevede che il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione,procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., disposizione che disciplina il rito del processo di esecuzione penale, stabilendo che i relativi provvedimenti vanno adottati dal giudice dell'esecuzione de plano, senza formalità e senza che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento del contraddittorio.

Secondo tale regolamentazione, sia quando il giudice dell'esecuzione abbia reso il provvedimento de plano, sia che abbia irritualmente anticipato il contraddittorio a tale prima fase, gli interessati possono proporre solo opposizione innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che dovrà però trattare le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente di esecuzione, di cui all'art. 666 .cod. proc. pen., previa convocazione delle parti e dei difensori per l'udienza camerale (cfr. in materia di indulto Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263975).

3.2. Nel caso in esame, il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione e non ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo della sua richiesta.

E, tuttavia, il ricorso non va dichiarato inammissibile perché rimedio non previsto dalla legge.

Infatti, conformemente all'indirizzo prevalente di questa Corte (espresso anche dalle sentenze suindicate e, quanto ad analoga fattispecie, da Cass., Sez. 1, 09/07/2015 n. 34527, Adamo; Sez. 1, 09/07/2015 n. 34528, Piazza), la qualificazione da parte del giudice dell'atto d'impugnazione, prevista dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis costantemente affermato (cfr. Sez. 1, 26/05/2016 n. 28048, Carlino, non massimata; Sez. 6, 12/02/2014 n. 13445, Matuozzo, Rv. 259454, Sez. 1, 11/01/2013 n. 4083, Tabbì, Rv. 254812). 3.3..

L'impugnazione, quindi, deve essere qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino, perché provveda sulla opposizione proposta ai sensi degli artt. 667, comma 4, 0666 cod.proc. pen., rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente al proposto ricorso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ex artt. 678 comma 1-bis e 667 comma 4 cod. proc. pen. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] deciso, in Roma 20 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di riabilitazione interposta da [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che era stato indagato per il delitto di circonvenzione di incapace in concorso con la madre con condotte poste in essere dal 25 ottobre 2008a1 19 agosto 2017 ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo il Chiambretti non aveva dato prova, nei termini richiesti dall'art. 179 cod. pen., di buona condotta idonea a far venire meno gli effetti di precedenti condanne. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il Chiambretti, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge, per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 179 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Evidenzia, in particolare, che la comunicazione di notizia di reato a suo carico, intervenuta dopo l'emissione della sentenza oggetto dell'istanza di riabilitazione, non poteva essere considerata ostativa alla concessione del beneficio perché il relativo procedimento era stato definito con l'archiviazione disposta dal GIP del Tribunale di Aosta con provvedimento di archiviazione, emesso in data del 27 agosto 2019 ed allegato al ricorso. A tale provvedimento, favorevole al condannato, non vi era stato alcun riferimento nell'apparato argomentativo a sostegno della decisione impugnata, che, pertanto, era viziata. 3. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 3.1. L'art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen. prevede che il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione,procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., disposizione che disciplina il rito del processo di esecuzione penale, stabilendo che i relativi provvedimenti vanno adottati dal giudice dell'esecuzione de plano, senza formalità e senza che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento del contraddittorio. Secondo tale regolamentazione, sia quando il giudice dell'esecuzione abbia reso il provvedimento de plano, sia che abbia irritualmente anticipato il contraddittorio a tale prima fase, gli interessati possono proporre solo opposizione innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che dovrà però trattare le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente di esecuzione, di cui all'art. 666 .cod. proc. pen., previa convocazione delle parti e dei difensori per l'udienza camerale (cfr. in materia di indulto Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263975). 3.2. Nel caso in esame, il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione e non ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo della sua richiesta. E, tuttavia, il ricorso non va dichiarato inammissibile perché rimedio non previsto dalla legge. Infatti, conformemente all'indirizzo prevalente di questa Corte (espresso anche dalle sentenze suindicate e, quanto ad analoga fattispecie, da Cass., Sez. 1, 09/07/2015 n. 34527, Adamo; Sez. 1, 09/07/2015 n. 34528, Piazza), la qualificazione da parte del giudice dell'atto d'impugnazione, prevista dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis costantemente affermato (cfr. Sez. 1, 26/05/2016 n. 28048, Carlino, non massimata; Sez. 6, 12/02/2014 n. 13445, Matuozzo, Rv. 259454, Sez. 1, 11/01/2013 n. 4083, Tabbì, Rv. 254812). 3.3.. L'impugnazione, quindi, deve essere qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino, perché provveda sulla opposizione proposta ai sensi degli artt. 667, comma 4, 0666 cod.proc. pen., rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente al proposto ricorso. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ex artt. 678 comma 1-bis e 667 comma 4 cod. proc. pen. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] deciso, in Roma 20 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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