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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 13504/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 05/11/2025 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 novembre 2025 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Gela del 7 febbraio 2025, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che, in sede di giudizio abbreviato, ritenuta equivalente la circostanza di cui all'art. 385, ultimo comma, cod. pen. alla contestata e ritenuta recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, applicata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione,oltre spese processuali.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore e procuratore speciale, articolando due motivi, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Il decreto di citazione per il giudizio di appello veniva notificato all'imputato presso il domicilio dichiarato, a mani della madre convivente, in data 22 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA], però, risultava detenuto per altra causa dal 20 settembre 2025.

Il suo stato detentivo veniva rappresentato dal suo difensore con le memorie trasmesse per il giudizio di appello, svoltosi in forma cartolare, in data 30 ottobre 2025, chiedendo la rinnovazione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

La Corte rigettava l'eccezione ritenendo rituale la notifica poiché non risultava dagli atti lo stato detentivo.

Ma la regola del luogo di detenzione dovrebbe prevalere sulla notificazione al domicilio nel momento in cui, anche in corso di causa, tale stato detentivo risulta rappresentato, peraltro, in mancanza di prova di conoscenza effettiva e tempestiva dell'atto, che non può essere supposta sulla base della notifica eseguita ad un familiare convivente.

2.2. Si prospetta, con il secondo motivo, violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.).

Si rileva che il fatto non potrebbe integrare il delitto di evasione.

Si lamenta il diniego di rilevanza del meccanismo di cui all'art. 298 cod. proc. pen.

Il fatto contestato come evasione si collocava temporalmente in coincidenza con la notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione già emesso, provvedimento con cui veniva posta in esecuzione la sentenza definitiva, che faceva cessare la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La Corte, rigettando il motivo di appello, non si confrontava adeguatamente con lo stesso, fornendo motivazione apparente.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha fatto pervenire requisitoria scritta il solo Procuratore generale concludendo come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

1.1. In punto di fatto, non è in discussione la circostanza che il decreto di citazione per il giudizio di appello veniva notificato all'imputato in data 22 2settembre del 2025 presso il domicilio dichiarato, e la notifica veniva ricevuta dalla madre convivente.

Non è neppure in discussione che il [OSCURATO:PERSONA] fosse detenuto per altra causa a fare data dal 20 settembre del 2025.

Infine, non è in discussione che lo stato detentivo per altra causa veniva rappresentato alla Corte territoriale soltanto in data 30 ottobre 2025, con le conclusioni scritte fatte pervenire dal difensore nell'ambito del giudizio cartolare di appello.

1.2. Orbene, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, se è indubbio che le notifiche per l'imputato detenuto devono essere eseguite presso il luogo di detenzione, e non presso il domicilio dichiarato o eletto, tuttavia è anche vero che, quando si tratta di detenzione per altra causa, ciò deve avvenire qualora lo stato detentivo risulti dagli atti, ai sensi dell'art. 156, comma 4, cod. proc. pen., non essendovi alcun obbligo da parte dell'Autorità giudiziaria di eseguire ricerche a tutto campo ogni volta che debba eseguire delle notifiche.

Pertanto, ove lo stato detentivo per altra causa non risulti al momento della notifica, questa deve intendersi ritualmente eseguita nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, la cui indicazione non risulta nulla o l'efficacia caducata in conseguenza dello stato detentivo, ma semplicemente sospesa per la durata della detenzione (vedi Sez.

U., n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869, in motivazione).

Nel caso di specie, nella non conoscenza da parte della Corte di appello dello stato detentivo per altra causa del [OSCURATO:PERSONA], la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata eseguita presso il domicilio dichiarato e ricevuta da familiare convivente.

Dunque, in mancanza di prova della effettiva mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, prova che era onere della difesa fornire, deve ritenersi che la notifica così come eseguita risulti rituale e valida (cfr. per conclusioni analoghe Sez. 6, n. 44063 del 23/10/2024, Marini, non mass., nonché Sez. 5, n. 31701 del 20/06/2024, Priolo, non mass.).

2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2.1. Emerge, dalla ricostruzione in fatto della vicenda effettuata dai giudici di merito, che il [OSCURATO:PERSONA], che si trovava agli arresti domiciliari, intuendo che le forze dell'ordine si stavano recando da lui per notificargli un ordine di carcerazione emesso per l'esecuzione di una pena detentiva oggetto di un diverso provvedimento di cumulo, si dava alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Secondo la difesa, che richiama il disposto dell'art. 298, comma 1, cod. proc. pen., l'emissione dell'ordine di carcerazione avrebbe determinato l'inefficacia giuridica della misura cautelare degli arresti domiciliari, con conseguente esclusione del reato ipotizzato.

2.2. Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, innanzitutto 3l'ordine di carcerazione si riferiva all'esecuzione di pena detentiva collegata a titoli definitivi diversi, riconducibili a procedimenti penali diversi rispetto a quello nell'ambito del quale il [OSCURATO:PERSONA] risultava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

In ogni caso, ove anche si fosse trattato del medesimo procedimento, il passaggio in giudicato della sentenza e l'emissione dell'ordine di esecuzione non avrebbero comportato il venire meno dell'efficacia della misura cautelare (custodiale) degli arresti donniciliari.

Al riguardo, come già evidenziato da questa Corte (vedi Sez. 6, n. 33765 del 21/06/2021, Ndiaye, non mass.), sono erronei i presupposti della ricostruzione in diritto dai quali muove il ricorso ai fini della individuazione dell'elemento materiale del reato poiché la disciplina positiva delineata negli artt. 656 e 657 cod. proc. pen., in relazione allo snodo fondamentale nel passaggio dalla irrevocabilità della sentenza alla sua esecuzione, esclude che con la irrevocabilità della sentenza si realizzi la estinzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, conclusione, questa, in linea con i risalenti precedenti di questa Corte, secondo cui gli arresti domiciliari, divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, si convertono da forma di custodia cautelare in modalità di esecuzione della pena detentiva inflitta, senza alcuna conseguenza sulla sfera di applicazione della fattispecie criminosa prevista dall'art. 385 cod. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 8229 del 05/06/1992, Burrascano, Rv. 191423).

D'altra parte, va anche precisato che è soltanto per le misure cautelar' non detentive che è stato affermato il diverso principio che con il passaggio in giudicato esse cessano di diritto (Sez.

U, n. 18353 del 31/03/2011, Maida, Rv. 249480).

In particolare, è stato affermato che, data la natura servente delle misure cautelari rispetto allo svolgimento del processo, il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di dimora) già applicata al condannato; in tal caso, l'estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari.

Per le misure cautelari detentive, invece, ferma restando la loro natura servente rispetto al processo, è la legge che per evitare soluzioni di continuità tra l'applicazione di misure custodiali e l'esecuzione della condanna, nel regolare il passaggio dalla fase cautelare a quella esecutiva, espressamente prevede la prosecuzione dello stato restrittivo, in caso di pregressa applicazione della custodia in carcere (ex art. 656, comma 9, lett. b), cod. proc. pen.), o nonostante la sospensione dell'esecuzione e fino al momento della decisione del Tribunale di sorveglianza, nel caso in cui sia in corso di esecuzione la misura degli arresti domiciliari (ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen.), a prescindere dalla circostanza che sia stato o meno emesso 4l'ordine di esecuzione (si veda, altresì, Sez. 6, n. 34531 del 21/09/2011, Rv. 250842-01, secondo cui il passaggio in giudicato della sentenza di condanna non determina l'interruzione automatica della custodia cautelare in corso, la quale prosegue fino a trasformarsi in detenzione espiativa della pena al momento in cui viene disposta l'esecuzione di quest'ultima, con la conseguenza che, qualora per qualsiasi ragione il titolo espiativo venga successivamente caducato, tale trasformazione non si verifica e la detenzione deve ritenersi mantenuta in forza dell'originario titolo cautelare ed il relativo periodo deve essere computato ai fini del calcolo dei termini massimi della custodia cautelare).

2.3. Trattandosi, però, di procedimenti giudiziari diversi, l'art. 298, comma 1, cod. proc. pen. non consente affatto di ritenere che l'emissione dell'ordine di carcerazione, peraltro, nel caso di specie, neppure ancora notificato al ricorrente, avesse determinato la perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Al riguardo, si evidenzia che la sospensione della misura cautelare opera solo in caso di incompatibilità della stessa con l'espiazione della pena, cosa che non si verifica nell'ipotesi di misura cautelare custodiale.

Invero, in tema di compatibilità tra custodia cautelare e detenzione, il criterio stabilito dall'art. 297 comma 5 cod. proc. pen., ai fini della decorrenza dei termini di custodia cautelare in costanza di detenzione per altro titolo, è richiamato dall'art. 298 comma 1 cod. proc. pen. per escludere la sospensione della misura cautelare in atto, quando sopravvenga un ordine di carcerazione.

La compatibilità è determinata dalla natura della misura cautelare e deve perciò ritenersi che la misura degli arresti domiciliari sia compatibile con l'espiazione della pena, infatti, sia l'esecuzione di un ordine di carcerazione che il provvedimento di arresti domiciliari privano la persona della libertà di locomozione, indipendentemente dal luogo in cui è ristretta (Sez. 5, n. 4941 del 07/11/1997, Rv. 210109-01).

Ne consegue che, nel momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] si dava alla fuga dagli arresti domiciliari, la misura cautelare era pienamente efficace, come correttamente affermato dalla Corte territoriale.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MCosì deciso il 12 Marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] • a ozzi [OSCURATO:PERSONA] i 4 APR 2026 [OSCURATO:PERSONA] GTUDT7t.\1-4, Dott.ssa epp1ik3 iriinitò 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 05/11/2025 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 novembre 2025 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Gela del 7 febbraio 2025, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che, in sede di giudizio abbreviato, ritenuta equivalente la circostanza di cui all'art. 385, ultimo comma, cod. pen. alla contestata e ritenuta recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, applicata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione,oltre spese processuali. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore e procuratore speciale, articolando due motivi, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il decreto di citazione per il giudizio di appello veniva notificato all'imputato presso il domicilio dichiarato, a mani della madre convivente, in data 22 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA], però, risultava detenuto per altra causa dal 20 settembre 2025. Il suo stato detentivo veniva rappresentato dal suo difensore con le memorie trasmesse per il giudizio di appello, svoltosi in forma cartolare, in data 30 ottobre 2025, chiedendo la rinnovazione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. La Corte rigettava l'eccezione ritenendo rituale la notifica poiché non risultava dagli atti lo stato detentivo. Ma la regola del luogo di detenzione dovrebbe prevalere sulla notificazione al domicilio nel momento in cui, anche in corso di causa, tale stato detentivo risulta rappresentato, peraltro, in mancanza di prova di conoscenza effettiva e tempestiva dell'atto, che non può essere supposta sulla base della notifica eseguita ad un familiare convivente. 2.2. Si prospetta, con il secondo motivo, violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.). Si rileva che il fatto non potrebbe integrare il delitto di evasione. Si lamenta il diniego di rilevanza del meccanismo di cui all'art. 298 cod. proc. pen. Il fatto contestato come evasione si collocava temporalmente in coincidenza con la notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione già emesso, provvedimento con cui veniva posta in esecuzione la sentenza definitiva, che faceva cessare la misura cautelare degli arresti domiciliari. La Corte, rigettando il motivo di appello, non si confrontava adeguatamente con lo stesso, fornendo motivazione apparente. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha fatto pervenire requisitoria scritta il solo Procuratore generale concludendo come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. In punto di fatto, non è in discussione la circostanza che il decreto di citazione per il giudizio di appello veniva notificato all'imputato in data 22 2settembre del 2025 presso il domicilio dichiarato, e la notifica veniva ricevuta dalla madre convivente. Non è neppure in discussione che il [OSCURATO:PERSONA] fosse detenuto per altra causa a fare data dal 20 settembre del 2025. Infine, non è in discussione che lo stato detentivo per altra causa veniva rappresentato alla Corte territoriale soltanto in data 30 ottobre 2025, con le conclusioni scritte fatte pervenire dal difensore nell'ambito del giudizio cartolare di appello. 1.2. Orbene, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, se è indubbio che le notifiche per l'imputato detenuto devono essere eseguite presso il luogo di detenzione, e non presso il domicilio dichiarato o eletto, tuttavia è anche vero che, quando si tratta di detenzione per altra causa, ciò deve avvenire qualora lo stato detentivo risulti dagli atti, ai sensi dell'art. 156, comma 4, cod. proc. pen., non essendovi alcun obbligo da parte dell'Autorità giudiziaria di eseguire ricerche a tutto campo ogni volta che debba eseguire delle notifiche. Pertanto, ove lo stato detentivo per altra causa non risulti al momento della notifica, questa deve intendersi ritualmente eseguita nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, la cui indicazione non risulta nulla o l'efficacia caducata in conseguenza dello stato detentivo, ma semplicemente sospesa per la durata della detenzione (vedi Sez. U., n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869, in motivazione). Nel caso di specie, nella non conoscenza da parte della Corte di appello dello stato detentivo per altra causa del [OSCURATO:PERSONA], la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata eseguita presso il domicilio dichiarato e ricevuta da familiare convivente. Dunque, in mancanza di prova della effettiva mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, prova che era onere della difesa fornire, deve ritenersi che la notifica così come eseguita risulti rituale e valida (cfr. per conclusioni analoghe Sez. 6, n. 44063 del 23/10/2024, Marini, non mass., nonché Sez. 5, n. 31701 del 20/06/2024, Priolo, non mass.). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Emerge, dalla ricostruzione in fatto della vicenda effettuata dai giudici di merito, che il [OSCURATO:PERSONA], che si trovava agli arresti domiciliari, intuendo che le forze dell'ordine si stavano recando da lui per notificargli un ordine di carcerazione emesso per l'esecuzione di una pena detentiva oggetto di un diverso provvedimento di cumulo, si dava alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Secondo la difesa, che richiama il disposto dell'art. 298, comma 1, cod. proc. pen., l'emissione dell'ordine di carcerazione avrebbe determinato l'inefficacia giuridica della misura cautelare degli arresti domiciliari, con conseguente esclusione del reato ipotizzato. 2.2. Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, innanzitutto 3l'ordine di carcerazione si riferiva all'esecuzione di pena detentiva collegata a titoli definitivi diversi, riconducibili a procedimenti penali diversi rispetto a quello nell'ambito del quale il [OSCURATO:PERSONA] risultava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. In ogni caso, ove anche si fosse trattato del medesimo procedimento, il passaggio in giudicato della sentenza e l'emissione dell'ordine di esecuzione non avrebbero comportato il venire meno dell'efficacia della misura cautelare (custodiale) degli arresti donniciliari. Al riguardo, come già evidenziato da questa Corte (vedi Sez. 6, n. 33765 del 21/06/2021, Ndiaye, non mass.), sono erronei i presupposti della ricostruzione in diritto dai quali muove il ricorso ai fini della individuazione dell'elemento materiale del reato poiché la disciplina positiva delineata negli artt. 656 e 657 cod. proc. pen., in relazione allo snodo fondamentale nel passaggio dalla irrevocabilità della sentenza alla sua esecuzione, esclude che con la irrevocabilità della sentenza si realizzi la estinzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, conclusione, questa, in linea con i risalenti precedenti di questa Corte, secondo cui gli arresti domiciliari, divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, si convertono da forma di custodia cautelare in modalità di esecuzione della pena detentiva inflitta, senza alcuna conseguenza sulla sfera di applicazione della fattispecie criminosa prevista dall'art. 385 cod. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 8229 del 05/06/1992, Burrascano, Rv. 191423). D'altra parte, va anche precisato che è soltanto per le misure cautelar' non detentive che è stato affermato il diverso principio che con il passaggio in giudicato esse cessano di diritto (Sez. U, n. 18353 del 31/03/2011, Maida, Rv. 249480). In particolare, è stato affermato che, data la natura servente delle misure cautelari rispetto allo svolgimento del processo, il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di dimora) già applicata al condannato; in tal caso, l'estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari. Per le misure cautelari detentive, invece, ferma restando la loro natura servente rispetto al processo, è la legge che per evitare soluzioni di continuità tra l'applicazione di misure custodiali e l'esecuzione della condanna, nel regolare il passaggio dalla fase cautelare a quella esecutiva, espressamente prevede la prosecuzione dello stato restrittivo, in caso di pregressa applicazione della custodia in carcere (ex art. 656, comma 9, lett. b), cod. proc. pen.), o nonostante la sospensione dell'esecuzione e fino al momento della decisione del Tribunale di sorveglianza, nel caso in cui sia in corso di esecuzione la misura degli arresti domiciliari (ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen.), a prescindere dalla circostanza che sia stato o meno emesso 4l'ordine di esecuzione (si veda, altresì, Sez. 6, n. 34531 del 21/09/2011, Rv. 250842-01, secondo cui il passaggio in giudicato della sentenza di condanna non determina l'interruzione automatica della custodia cautelare in corso, la quale prosegue fino a trasformarsi in detenzione espiativa della pena al momento in cui viene disposta l'esecuzione di quest'ultima, con la conseguenza che, qualora per qualsiasi ragione il titolo espiativo venga successivamente caducato, tale trasformazione non si verifica e la detenzione deve ritenersi mantenuta in forza dell'originario titolo cautelare ed il relativo periodo deve essere computato ai fini del calcolo dei termini massimi della custodia cautelare). 2.3. Trattandosi, però, di procedimenti giudiziari diversi, l'art. 298, comma 1, cod. proc. pen. non consente affatto di ritenere che l'emissione dell'ordine di carcerazione, peraltro, nel caso di specie, neppure ancora notificato al ricorrente, avesse determinato la perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari. Al riguardo, si evidenzia che la sospensione della misura cautelare opera solo in caso di incompatibilità della stessa con l'espiazione della pena, cosa che non si verifica nell'ipotesi di misura cautelare custodiale. Invero, in tema di compatibilità tra custodia cautelare e detenzione, il criterio stabilito dall'art. 297 comma 5 cod. proc. pen., ai fini della decorrenza dei termini di custodia cautelare in costanza di detenzione per altro titolo, è richiamato dall'art. 298 comma 1 cod. proc. pen. per escludere la sospensione della misura cautelare in atto, quando sopravvenga un ordine di carcerazione. La compatibilità è determinata dalla natura della misura cautelare e deve perciò ritenersi che la misura degli arresti domiciliari sia compatibile con l'espiazione della pena, infatti, sia l'esecuzione di un ordine di carcerazione che il provvedimento di arresti domiciliari privano la persona della libertà di locomozione, indipendentemente dal luogo in cui è ristretta (Sez. 5, n. 4941 del 07/11/1997, Rv. 210109-01). Ne consegue che, nel momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] si dava alla fuga dagli arresti domiciliari, la misura cautelare era pienamente efficace, come correttamente affermato dalla Corte territoriale. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MCosì deciso il 12 Marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] • a ozzi [OSCURATO:PERSONA] i 4 APR 2026 [OSCURATO:PERSONA] GTUDT7t.\1-4, Dott.ssa epp1ik3 iriinitò 6
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