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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 22682/2026

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ontroGIUSTI CESARE, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] adesiva-avverso la sentenza n. 2538/2024 della Corte d’appello di Roma,depositata il 10-4-2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2-7-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto di citazione notificato il 6-3-2013 [OSCURATO:PERSONA] haconvenuto avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 24308/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 22682/2026Data pubblicazione 03/07/2026Angela Conti e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento dell’acquistodel diritto di proprietà per usucapione dell’appartamento sito in Roma,via Cavalcabò n. 20, di cui era stato proprietario il padre [OSCURATO:PERSONA];ha sostenuto che, a seguito della morte del padre, l’immobile era statodevoluto per la quota di un terzo a favore della moglie [OSCURATO:PERSONA],che poi aveva trasferito tale quota a suo figlio [OSCURATO:PERSONA] e, per lequote restanti, ai figli di [OSCURATO:PERSONA], Francesco, Maria e [OSCURATO:PERSONA].I convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sonocostituiti contestando la domanda, alla quale ha invece aderito laconvenuta [OSCURATO:PERSONA].Dichiarata l’interruzione a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA],proseguito il processo, poi sospeso per pregiudizialità, con sentenza n.15033/2019 il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di acquistodella proprietà per usucapione.[OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 2538/2024 haintegralmente rigettato l’impugnazione, dichiarando inammissibile exart. 345 cod. proc. civ. la produzione della raccomandata del 13-10-2019, eseguita dall’appellante per la prima volta in sede di appello; nelmerito, ha escluso l’esistenza dei presupposti per l’acquisto perusucapione della proprietà di un bene ereditario.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato aunico motivo.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso ha dichiarato di ribadire quanto giàdedotto nel giudizio di merito, in ordine al riconoscimento, per la quotadi sua titolarità, dell’avvenuta usucapione in favore del ricorrente.2.1.

In data 16-3-2025 il consigliere delegato ex art. 380-bis cod.proc. civ. ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorsoNumero registro generale 24308/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 22682/2026Data pubblicazione 03/07/2026nel senso della sua inammissibilità per difetto di autosufficienza, inquanto il ricorso faceva riferimento alla diffida del 13-10-2019 ma nonne riportava il contenuto, né indicava il dove e il quando della suaallegazione.Il 10-4-2025 il difensore del ricorrente ha depositato richiesta didecisione del giudizio.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio tutte le partihanno depositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 2-7-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente si dà atto che non sussiste l’incompatibilità aessere componente del Collegio che decide il ricorso per il consiglieredelegato estensore della proposta di definizione ex art. 380-bis cod.proc. civ., in forza dei principi enunciati da Cass., Sez.

Un., Sentenzan. 9611 del 10-4-2024, alla quale è sufficiente in questa sede rinviare.2.

Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce laviolazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.dell’art. 345 cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiaratadalla Corte d’appello l’illegittimità della produzione della raccomandatadel 13-10-2019, perché il giudizio di primo grado si era concluso il 17-7-2019 e perciò prima della formazione di quel documento, checonsisteva in una richiesta di risarcimento dei danni inviata daldifensore di [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, per avere usato in via esclusival’immobile.

Di conseguenza, deduce anche l’omesso esame di fattodecisivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corteconsiderato il contenuto della raccomandata, che dimostraval’esclusività del possesso e l’animus possidendi uti singuli in capo alcomproprietario.2.1.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 24308/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 22682/2026Data pubblicazione 03/07/2026Non può il Collegio recepire la proposta di definizione accelerata,laddove imputa al ricorso la violazione del principio di autosufficienza,perché il ricorso (pag. 2, ultima riga) specifica che il documento erastato prodotto in sede di iscrizione a ruolo dell’atto di appello, di seguitofa preciso riferimento al contenuto del documento (pag. 3 in alto) e netrascrive anche una parte (pag. 5 in mezzo); nell’ultima pagina ilricorso elenca, tra le produzioni eseguite, al n. 2, il fascicolo di secondogrado, all’interno del quale vi è il documento in questione.

Secondol’indirizzo di Cass., Sez.

Un., 18-3-2022 n. 8950, il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione non deve essere interpretatoin modo eccessivamente formalistico ed è soddisfatto laddove nelricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito; il che, nella fattispecie èavvenuto nei termini esposti.Invece, il motivo è inammissibile perché non spiega come e perchéil documento, relativo a una diffida al risarcimento del danno indirizzatadal difensore di una comproprietaria all’odierno ricorrente dopo lapronuncia della sentenza di primo grado, avrebbe potuto avere valenzadecisoria tale da rovesciare l'esito del giudizio di primo grado, e cioèavrebbe potuto essere tale da dimostrare l’acquisto della proprietà perusucapione in capo all’appellante.

Si rammenta che la censuraconcernente la violazione delle regole processuali ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ. (in tal senso dovendosi esattamente qualificare ilmotivo di ricorso), qualora investa la mancata ammissione in appellodi istanze istruttorie ex art. 345 co. 2 cod. proc. civ., è ammissibile soloin quanto spieghi come e perché le istanze istruttorie, se accolte,sarebbero state suscettibili di rovesciare l’esito del giudizio di primogrado (Cass. Sez. 3 12-4-2023 n. 9674, Cass. Sez. 3 11-11-2015 n.22978).Numero registro generale 24308/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 22682/2026Data pubblicazione 03/07/2026Inoltre, in linea generale, il mancato esame di un documento, pureoggetto della censura del ricorrente, può essere denunciato percassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione suun punto decisivo della controversia; segnatamente, quando ildocumento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portatada invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito; con la conseguenza che ladenuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena diinammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documentotrascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa(Cass. Sez. 1 13-6-2024 n. 16583, Cass. Sez. 3 26-6-2018 n. 16812,Cass.

Sez. 6-5 28-9-2016 n. 19150, Cass. Sez. 6-5 5-12-2014 n.25756, Cass. Sez. 3 17-5-2007 n. 11457).

Sicuramente tale decisivitàdel documento non emerge dalle deduzioni del ricorrente; bastiosservare, in via assorbente rispetto a ogni ulteriore rilievo, che ilricorrente pretende di ricavare dal documento la prova dell’usucapione,per il fatto che dal documento risulterebbe che [OSCURATO:PERSONA] avevaoccupato illegittimamente e usava in via esclusiva l’appartamento,compiendo una equivalenza tra occupazione illegittima e requisitidell’usucapione che non trova fondamento in alcuna disposizione.3.

In conclusione, il ricorso è rigettato, ma non in conformità dellaproposta, con la conseguenza che non ricorrono i presupposti perapplicare le previsioni dell’art. 380-bis co. 3 cod. proc. civ.In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deveessere condannato alla rifusione a favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.

Invece,sono compensate le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente ela controricorrente adesiva [OSCURATO:PERSONA], stante la posizione comune.Numero registro generale 24308/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 22682/2026Data pubblicazione 03/07/2026In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 peresborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolodi rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege, con distrazione afavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratasi antistataria; compensale spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente e la controricorrente[OSCURATO:PERSONA].Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 2 luglio 2026Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroGIUSTI CESARE, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] adesiva-avverso la sentenza n. 2538/2024 della Corte d’appello di Roma,depositata il 10-4-2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2-7-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto di citazione notificato il 6-3-2013 [OSCURATO:PERSONA] haconvenuto avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 24308/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 22682/2026Data pubblicazione 03/07/2026Angela Conti e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento dell’acquistodel diritto di proprietà per usucapione dell’appartamento sito in Roma,via Cavalcabò n. 20, di cui era stato proprietario il padre [OSCURATO:PERSONA];ha sostenuto che, a seguito della morte del padre, l’immobile era statodevoluto per la quota di un terzo a favore della moglie [OSCURATO:PERSONA],che poi aveva trasferito tale quota a suo figlio [OSCURATO:PERSONA] e, per lequote restanti, ai figli di [OSCURATO:PERSONA], Francesco, Maria e [OSCURATO:PERSONA].I convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sonocostituiti contestando la domanda, alla quale ha invece aderito laconvenuta [OSCURATO:PERSONA].Dichiarata l’interruzione a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA],proseguito il processo, poi sospeso per pregiudizialità, con sentenza n.15033/2019 il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di acquistodella proprietà per usucapione.[OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 2538/2024 haintegralmente rigettato l’impugnazione, dichiarando inammissibile exart. 345 cod. proc. civ. la produzione della raccomandata del 13-10-2019, eseguita dall’appellante per la prima volta in sede di appello; nelmerito, ha escluso l’esistenza dei presupposti per l’acquisto perusucapione della proprietà di un bene ereditario.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato aunico motivo.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso ha dichiarato di ribadire quanto giàdedotto nel giudizio di merito, in ordine al riconoscimento, per la quotadi sua titolarità, dell’avvenuta usucapione in favore del ricorrente.2.1. In data 16-3-2025 il consigliere delegato ex art. 380-bis cod.proc. civ. ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorsoNumero registro generale 24308/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 22682/2026Data pubblicazione 03/07/2026nel senso della sua inammissibilità per difetto di autosufficienza, inquanto il ricorso faceva riferimento alla diffida del 13-10-2019 ma nonne riportava il contenuto, né indicava il dove e il quando della suaallegazione.Il 10-4-2025 il difensore del ricorrente ha depositato richiesta didecisione del giudizio.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio tutte le partihanno depositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 2-7-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente si dà atto che non sussiste l’incompatibilità aessere componente del Collegio che decide il ricorso per il consiglieredelegato estensore della proposta di definizione ex art. 380-bis cod.proc. civ., in forza dei principi enunciati da Cass., Sez. Un., Sentenzan. 9611 del 10-4-2024, alla quale è sufficiente in questa sede rinviare.2. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce laviolazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.dell’art. 345 cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiaratadalla Corte d’appello l’illegittimità della produzione della raccomandatadel 13-10-2019, perché il giudizio di primo grado si era concluso il 17-7-2019 e perciò prima della formazione di quel documento, checonsisteva in una richiesta di risarcimento dei danni inviata daldifensore di [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, per avere usato in via esclusival’immobile. Di conseguenza, deduce anche l’omesso esame di fattodecisivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corteconsiderato il contenuto della raccomandata, che dimostraval’esclusività del possesso e l’animus possidendi uti singuli in capo alcomproprietario.2.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 24308/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 22682/2026Data pubblicazione 03/07/2026Non può il Collegio recepire la proposta di definizione accelerata,laddove imputa al ricorso la violazione del principio di autosufficienza,perché il ricorso (pag. 2, ultima riga) specifica che il documento erastato prodotto in sede di iscrizione a ruolo dell’atto di appello, di seguitofa preciso riferimento al contenuto del documento (pag. 3 in alto) e netrascrive anche una parte (pag. 5 in mezzo); nell’ultima pagina ilricorso elenca, tra le produzioni eseguite, al n. 2, il fascicolo di secondogrado, all’interno del quale vi è il documento in questione. Secondol’indirizzo di Cass., Sez. Un., 18-3-2022 n. 8950, il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione non deve essere interpretatoin modo eccessivamente formalistico ed è soddisfatto laddove nelricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito; il che, nella fattispecie èavvenuto nei termini esposti.Invece, il motivo è inammissibile perché non spiega come e perchéil documento, relativo a una diffida al risarcimento del danno indirizzatadal difensore di una comproprietaria all’odierno ricorrente dopo lapronuncia della sentenza di primo grado, avrebbe potuto avere valenzadecisoria tale da rovesciare l'esito del giudizio di primo grado, e cioèavrebbe potuto essere tale da dimostrare l’acquisto della proprietà perusucapione in capo all’appellante. Si rammenta che la censuraconcernente la violazione delle regole processuali ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ. (in tal senso dovendosi esattamente qualificare ilmotivo di ricorso), qualora investa la mancata ammissione in appellodi istanze istruttorie ex art. 345 co. 2 cod. proc. civ., è ammissibile soloin quanto spieghi come e perché le istanze istruttorie, se accolte,sarebbero state suscettibili di rovesciare l’esito del giudizio di primogrado (Cass. Sez. 3 12-4-2023 n. 9674, Cass. Sez. 3 11-11-2015 n.22978).Numero registro generale 24308/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 22682/2026Data pubblicazione 03/07/2026Inoltre, in linea generale, il mancato esame di un documento, pureoggetto della censura del ricorrente, può essere denunciato percassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione suun punto decisivo della controversia; segnatamente, quando ildocumento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portatada invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito; con la conseguenza che ladenuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena diinammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documentotrascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa(Cass. Sez. 1 13-6-2024 n. 16583, Cass. Sez. 3 26-6-2018 n. 16812,Cass. Sez. 6-5 28-9-2016 n. 19150, Cass. Sez. 6-5 5-12-2014 n.25756, Cass. Sez. 3 17-5-2007 n. 11457). Sicuramente tale decisivitàdel documento non emerge dalle deduzioni del ricorrente; bastiosservare, in via assorbente rispetto a ogni ulteriore rilievo, che ilricorrente pretende di ricavare dal documento la prova dell’usucapione,per il fatto che dal documento risulterebbe che [OSCURATO:PERSONA] avevaoccupato illegittimamente e usava in via esclusiva l’appartamento,compiendo una equivalenza tra occupazione illegittima e requisitidell’usucapione che non trova fondamento in alcuna disposizione.3. In conclusione, il ricorso è rigettato, ma non in conformità dellaproposta, con la conseguenza che non ricorrono i presupposti perapplicare le previsioni dell’art. 380-bis co. 3 cod. proc. civ.In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deveessere condannato alla rifusione a favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. Invece,sono compensate le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente ela controricorrente adesiva [OSCURATO:PERSONA], stante la posizione comune.Numero registro generale 24308/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 22682/2026Data pubblicazione 03/07/2026In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 peresborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolodi rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege, con distrazione afavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratasi antistataria; compensale spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente e la controricorrente[OSCURATO:PERSONA].Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 2 luglio 2026Il PresidenteMauro Mocci