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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1266/2011

ECLI:EU:C:2011:433
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62010CO0532_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 9 settembre 2010, causa T‑106/09, adp [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo nazionale «Merkur», per prodotti delle classi 6, 9, 28, 35, 37, 41 e 42, contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 12 gennaio 2009, procedimento R 1266/2007‑1, recante rigetto del ricorso presentato contro la decisione della divisione di opposizione che respinge l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso la registrazione del marchio figurativo «[OSCURATO:PERSONA]», per prodotti delle classi 9, 16 e 28 – Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n°40/94 (divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009) – Rischio di confusione – Criteri di valutazione.

[OSCURATO:PERSONA]

1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010CO0532_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 9 settembre 2010, causa T‑106/09, adp [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo nazionale «Merkur», per prodotti delle classi 6, 9, 28, 35, 37, 41 e 42, contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 12 gennaio 2009, procedimento R 1266/2007‑1, recante rigetto del ricorso presentato contro la decisione della divisione di opposizione che respinge l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso la registrazione del marchio figurativo «[OSCURATO:PERSONA]», per prodotti delle classi 9, 16 e 28 – Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n°40/94 (divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009) – Rischio di confusione – Criteri di valutazione. [OSCURATO:PERSONA] 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1266/2011 — Fons Iuris — Fons Iuris