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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 1982

Cassazione n. 09736/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1982 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del coefficiente doloso del concorso nei reati di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori ascritti all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dinanzi a questa Corte, poiché, oltre a non presentare i connotati, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste a base del decisum i il ricorrente, pur lamentando formalmente un vizio riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., invero, ha lamentato una decisione erronea, perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, tendendo così ad ottenere in questa sede una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di apprezzamento delle risultanze processuali diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che, invero, emerge chiaramente come, a fronte di una motivazione esente da vizi, con cui i giudici d appello, con congrui e non illogici argomenti giuridici, hanno indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui, come correttamente statuito già dal primo giudice, debbano ritenersi pienamente integrati i reati attribuiti all'odierno ricorrente, anche per quanto attiene al presupposto soggettivo doloso (si vedano le pagg. 9 e 10 della impugnata sentenza), la suddetta doglianza non contesta in realtà, con la dovuta pertinenza censoria, una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, essendo piuttosto volta a prospettare una diversa lettura dei dati processuali, un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, e dunque, una differente ricostruzione dei fatti, stante invece la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1982 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del coefficiente doloso del concorso nei reati di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori ascritti all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dinanzi a questa Corte, poiché, oltre a non presentare i connotati, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste a base del decisum i il ricorrente, pur lamentando formalmente un vizio riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., invero, ha lamentato una decisione erronea, perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, tendendo così ad ottenere in questa sede una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di apprezzamento delle risultanze processuali diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che, invero, emerge chiaramente come, a fronte di una motivazione esente da vizi, con cui i giudici d appello, con congrui e non illogici argomenti giuridici, hanno indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui, come correttamente statuito già dal primo giudice, debbano ritenersi pienamente integrati i reati attribuiti all'odierno ricorrente, anche per quanto attiene al presupposto soggettivo doloso (si vedano le pagg. 9 e 10 della impugnata sentenza), la suddetta doglianza non contesta in realtà, con la dovuta pertinenza censoria, una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, essendo piuttosto volta a prospettare una diversa lettura dei dati processuali, un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, e dunque, una differente ricostruzione dei fatti, stante invece la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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