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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02388/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 13/7/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Piacenza che, in data 9/11/2021, aveva riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di rapina impropria aggravata e furto aggravato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il cinque motivi di ricorso formulati dal difensore sono inammissibili in quanto reiterativi di censure adeguatamete scrutinate dalla Corte di merito e disattese con un percorso giustificativo privo di aporie e illogicità manifeste.

I primi due motivi che denunziano sotto complementari profili la mancanza e l'illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità del prevenuto ripropongono rilievi che la Corte di merito ha disatteso a pag. 7/8, evidenziando che la condotta del prevenuto, pur non integrando alcuna dissociazione dall'attività violenta materialmente esplicata dal complice, ha trovato riconoscimento nella concessione della diminuente del concorso anomalo ex art. 116 cod.pen.

La difesa sollecita un'alternativa valutazione di dati fattuali che risultano correttamente apprezzati dai giudici di merito.2.1 Anche la terza doglianza avente ad oggetto la mancata riqualificazione del delitto di furto aggravato in quello ex art. 712 cod.pen. è destituita di fondamento, avendo la sentenza impugnata chiarito, con un percorso logico che si s;ottrae a censura, che il cellulare rinvenuto nella disponibilità dell'imputato era stato sottratto unitamente ai gioielli in occasione del furto in danno di Lannoure, in ordine al quale la coimputata [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni confessorie. 2.2 Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione alle censure in punto di diniego dell'esame del teste Antonelli da parte del primo giudice, sollecitato ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen.

La Corte di merito a pag. 9 ha ribadito la legittimità dell'ordinanza reiettiva ritenendo la superfluità dell'esame alla luce della compiuta istruttoria ed evidenziando, ad ogni buon conto, il coinvolgimento del teste nei fatti sub B), circostanza suscettibile di incidere sullo statuto dichiarativo del preteso teste. 2.3 Quanto al diniego della sospensione condizionale la Corte di merito ha legittimamente valorizzato i precedenti di polizia, escludendo -anche in ragione della gravità dei fatti- la possibilità di una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione da comportamenti illeciti.

Questa Corte ha in più occasioni precisato che la prognosi non favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena può fondarsi anche sui precedenti di polizia, poiché nessuna disposizione ne stabilisce l'inutilizzabilità, ed anzi l'art. 9, legge 1 aprile 1981, n. 121, prevede espressamente la possibilità di accesso dell'autorità giudiziaria ad essi "ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale" (Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, Rv. 278685 - 01;Sez. 2, n. 18189 del 05/05/2010, Rv. 247469 - 01).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 13/7/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Piacenza che, in data 9/11/2021, aveva riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di rapina impropria aggravata e furto aggravato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Il cinque motivi di ricorso formulati dal difensore sono inammissibili in quanto reiterativi di censure adeguatamete scrutinate dalla Corte di merito e disattese con un percorso giustificativo privo di aporie e illogicità manifeste. I primi due motivi che denunziano sotto complementari profili la mancanza e l'illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità del prevenuto ripropongono rilievi che la Corte di merito ha disatteso a pag. 7/8, evidenziando che la condotta del prevenuto, pur non integrando alcuna dissociazione dall'attività violenta materialmente esplicata dal complice, ha trovato riconoscimento nella concessione della diminuente del concorso anomalo ex art. 116 cod.pen. La difesa sollecita un'alternativa valutazione di dati fattuali che risultano correttamente apprezzati dai giudici di merito.2.1 Anche la terza doglianza avente ad oggetto la mancata riqualificazione del delitto di furto aggravato in quello ex art. 712 cod.pen. è destituita di fondamento, avendo la sentenza impugnata chiarito, con un percorso logico che si s;ottrae a censura, che il cellulare rinvenuto nella disponibilità dell'imputato era stato sottratto unitamente ai gioielli in occasione del furto in danno di Lannoure, in ordine al quale la coimputata [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni confessorie. 2.2 Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione alle censure in punto di diniego dell'esame del teste Antonelli da parte del primo giudice, sollecitato ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen. La Corte di merito a pag. 9 ha ribadito la legittimità dell'ordinanza reiettiva ritenendo la superfluità dell'esame alla luce della compiuta istruttoria ed evidenziando, ad ogni buon conto, il coinvolgimento del teste nei fatti sub B), circostanza suscettibile di incidere sullo statuto dichiarativo del preteso teste. 2.3 Quanto al diniego della sospensione condizionale la Corte di merito ha legittimamente valorizzato i precedenti di polizia, escludendo -anche in ragione della gravità dei fatti- la possibilità di una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione da comportamenti illeciti. Questa Corte ha in più occasioni precisato che la prognosi non favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena può fondarsi anche sui precedenti di polizia, poiché nessuna disposizione ne stabilisce l'inutilizzabilità, ed anzi l'art. 9, legge 1 aprile 1981, n. 121, prevede espressamente la possibilità di accesso dell'autorità giudiziaria ad essi "ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale" (Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, Rv. 278685 - 01;Sez. 2, n. 18189 del 05/05/2010, Rv. 247469 - 01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera este
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