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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 01345/2026

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re - ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del 19 giugno 2025, con la quale la Corte di appello di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni 1 mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 533,00 di multa, irrogata con sentenza irrevocabile per il delitto di riciclaggio, in ragione della successiva condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il delitto di lesione personale; rilevato che con il medesimo provvedimento la Corte di appello, nell’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, formulando una prognosi negativa circa l’efficacia risocializzante della pena sostitutiva e l’osservanza delle relative prescrizioni, in ragione delle condanne riportate da XXXXX e di ripetute infrazioni del condannato alle regole della comunità, ove aveva seguito un programma terapeutico in regime di arresti domiciliari, venendo espulso in quanto in due occasioni, nell’anno 2023 e nell’anno 2024, trovato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti; preso atto che il ricorrente ha impugnato il diniego della pena sostituiva per violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando l'erroneità della prognosi formulata dal giudice ai sensi dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981; ritenuto che nel provvedimento impugnato il giudice dell’esecuzione,utilizzando legittimamente i criteri di orientamento decisionale previsti dall’art. 133 cod. pen., ha parametrato, con motivazione logica e congrua, la prognosi negativa ai precedenti penali del condannato e all’assenza di un’adeguata capacità di autocontrollo, enucleabile dalle precedenti trasgressioni in ambito comunitario, quali ostacoli a un favorevole esito dell'applicazione della pena sostitutiva richiesta; considerato che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall’art. 53 della legge n. 689 del 1981, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv. 263300 - 01; Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01). ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del 19 giugno 2025, con la quale la Corte di appello di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni 1 mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 533,00 di multa, irrogata con sentenza irrevocabile per il delitto di riciclaggio, in ragione della successiva condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il delitto di lesione personale; rilevato che con il medesimo provvedimento la Corte di appello, nell’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, formulando una prognosi negativa circa l’efficacia risocializzante della pena sostitutiva e l’osservanza delle relative prescrizioni, in ragione delle condanne riportate da XXXXX e di ripetute infrazioni del condannato alle regole della comunità, ove aveva seguito un programma terapeutico in regime di arresti domiciliari, venendo espulso in quanto in due occasioni, nell’anno 2023 e nell’anno 2024, trovato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti; preso atto che il ricorrente ha impugnato il diniego della pena sostituiva per violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando l'erroneità della prognosi formulata dal giudice ai sensi dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981; ritenuto che nel provvedimento impugnato il giudice dell’esecuzione,utilizzando legittimamente i criteri di orientamento decisionale previsti dall’art. 133 cod. pen., ha parametrato, con motivazione logica e congrua, la prognosi negativa ai precedenti penali del condannato e all’assenza di un’adeguata capacità di autocontrollo, enucleabile dalle precedenti trasgressioni in ambito comunitario, quali ostacoli a un favorevole esito dell'applicazione della pena sostitutiva richiesta; considerato che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall’art. 53 della legge n. 689 del 1981, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv. 263300 - 01; Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01). ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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