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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 30620/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al reato di cui all'art. 193 R.D. 1265/1934, per aver il Romeo, in assenza della speciale autorizzazione prevista dalla norma, aperto e mantenuto in esercizio un ambulatorio oculistico in cui si eseguivano prestazioni sanitarie invasive, di diagnosi e cura sia medica sia chirurgica, utilizzando apparecchiature complesse.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degli artt 321 cod.proc.pen. e 193 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, lamentando che il Tribunale aveva ritenuto integrato il fumus della contravvenzione di cui alla predetta norma, ritenendo che lo studio medico del ricorrente fosse da qualificarsi come "ambulatorio", sulla base di un criterio funzionale (tipologia della prestazione espletata) e non del criterio strutturale (organizzazione in forma imprenditoriale della struttura medica) individuato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza amministrativa.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 321 cod.proc.pen., 5 e 47, comma 3, cod.pen. in relazione all'art. 193 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, lamentando che il Tribunale non aveva considerato che il ricorrente era incorso in errore inevitabile sulla norma extrapenale integratrice del precetto penale e ciò rilevava alla stregua di un autentico errore sul precetto, sulla base della sentenza n. 61/1995 della Corte Costituzionale; richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 8154/1994 e deduce che l'errore sull'obbligo di possedere l'autorizzazione sia da qualificare come errore sul precetto ed inescusabile, tenuto conto del livello professionale dell'agente e della buona fede dello stesso.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.

3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.La doglianza proposta si fonda sulla premessa che lo studio medico dell'indagato non sia un ambulatorio, come sostenuto dal Tribunale, ma uno studio privato, come tale non soggetto ad alcuna autorizzazione.

Va ricordato che l'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione per sola violazione di legge; nella specie, la qualificazione operata dal giudice di merito in ordine alla classificazione dello studio medico del ricorrente quale ambulatorio non contiene errori giuridici, in quanto conforme sia all'articolo 8-ter comma secondo del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n 229 del 1999, che all'articolo 3 della Legge Regione Calabria n. 24 del 2008, la quale è quella applicabile alla fattispecie perché detta appunto la disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attività ambulatoriale.

Va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in epoca successiva alla riforma del Servizio sanitario nazionale ed al decentramento in sede regionale della cura della relativa materia, gli istituti sanitari disciplinati dall'art.193 del R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1265 sono quelli caratterizzati da una minima organizzazione di mezzi e persone diretta al fine di gestire l'attività sanitaria.

Ne deriva che l'autorizzazione non è richiesta, ed esule quindi il reato, se manca quella minima organizzazione strumentale e personale che caratterizza l'istituto sanitario generalmente inteso ([OSCURATO:PERSONA].3, n. 1345 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],dep.05/02/1998, Rv. 209796 - 01;) e si è successivamente affermato che sono "istituzioni sanitarie private" svolgenti attività ambulatoriale, soggette all'autorizzazione ex art. 193 Tu -delle leggi sanitarie, gli ambulatori dotati di propria individualità e autonomia organizzativa o comunque aperti al pubblico, a eccezione degli studi privati senza dipendenti e che non presentano targhe di pubblicità sanitaria (cfr. Sez. 3, 9 maggio 2005, n. 17434, che ha affermato che in pratica sono esclusi dal regime autorizzatorio solamente quegli studi privati, sovente coincidenti con l'abitazione del sanitario, dove questi, senza strutture di sorta, riceve i propri pazienti).

Più di recente questa Corte ha ulteriormente precisato che sono soggette alla autorizzazione di cui sopra tutte le strutture in cui è possibile individuare una organizzazione di tipo imprenditoriale, della cui presenza può essere indice ora l'utilizzazione di specifiche apparecchiature (Sez. 6, n. 29667 del 08/03/2018, Rv. 273439 - 01; Sez. 3, n. 21806 del 18/04/2007, Rv. 236678 - 01), ora la adibizione alla attività diagnostica ed eventualmente terapeutica di una pluralità di soggetti, pur singolarmente a ciò abilitati, di tal che la prestazione da loro fornita perde il suo carattere di individualità professionale (Sez. 3,n. 53126 del 30/01/2017, Rv. 271833 - 01; Sez. 5, n. 48077 del 22/09/2011, Rv. 252457 - 01).Esemplificando, tale principio è stato affermato con riferimento specifico ad uno studio medico dentistico (si considera studio privato dentistico, quello in cui il sanitario esercita la propria attività professionale senza organizzazione di mezzi e di personale, mentre costituisce ambulatorio dentistico, che necessita di autorizzazione, la struttura con individualità autonoma, aperta al pubblico in giorni ed orari vincolati, la cui gestione amministrativa è distinta dall'attività di diagnosi e/o terapia medica ivi esercitata (Sez. 3, 55760 del 27/06/2017, Rv. 271823 - 01; Sez. 3, n. 20474 del 04/04/2007, Rv. 236845 - 01); con riferimento a presidio ambulatoriale consistente in una struttura complessa dotata di apparecchiature elettromedicali destinate all'erogazione di prestazioni sanitarie di fisioterapia (si è precisato che lo svolgimento di tale attività, ove svolta all'interno di uno studio privato, non richiede la preventiva autorizzazione esclusivamente nel caso in cui le prestazioni siano erogate in forma individuale mediante terapie manuali, cfr Sez. 6, n. 29667 del 08/03/2018, Rv. 273439 - 01, cit.); con riferimento a poliambulatorio nel quale venivano svolte attività diagnostiche (si è affermato che perché sussista la necessità dell'autorizzazione prevista dall'art. 193 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, non è richiesto che l'attività ambulatoriale si estrinsechi in prestazioni terapeutiche, essendo, al contrario, sufficiente anche la mera attività diagnostica, allorchè la stessa presenti aspetti organizzativi di assoluta prevalenza rispetto a quelli medici, cfr. Sez.3, n. 20474 del 04/04/2007, Rv. 236845 - 01).

Orbene, nella specie, i Giudici di merito, hanno rilevato, con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, che il "[OSCURATO:PERSONA]" si connota per l'esistenza di un complesso di beni strumentale all'erogazione di prestazioni di chirurgia oculare (presenza di tre sale distinte, utilizzo di apparecchiature elettromedicali potenzialmente rischiose per la salute e la sicurezza del paziente, presenza di attrezzature e dispositivi medici chirurgici; utilizzo di targhe di pubblicità sanitaria per l'effettuazione di operazioni di chirurgia oculare), esso, quindi, è caratterizzato da una minima organizzazione di mezzi e persone diretta al fine di gestire l'attività sanitaria svolta e, pertanto, costituisce non uno studio medico privato ma un presidio ambulatoriale il cui esercizio richiedeva speciale autorizzazione, ai sensi dell'art. 8-ter del d.

Igs. 502/1992 nonchè dell'art. 3 della Legge Regione Calabria n.24/2008 (cfr. art 3, comma 2 lett r, delle predetta legge regionale, che prevede che sono assoggettate ad autorizzazione "gli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche che comportino un rischio per la sicurezza e la salute del paziente"), autorizzazione che non risulta rilasciata, con conseguente configurabilità del contestato reato di cui all'art. 193 R.D. 1265/1934.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.Va ricordato che a seguito della sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte Costituzionale, secondo la quale l'ignoranza della legge penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa l'autore dell'illecito, vanno stabiliti i limiti di tale inevitabilità.

Per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia.

Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica.

Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto ( cfr. Sez.

U, n. 8154 del 10/06/1994, Rv. 197885 - 01).

E va ricordato che deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa - come rileva nella specie -, dovendosi intendere per "legge diversa dalla legge penale" ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, Rv. 248404 - 01; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Rv. 263013 - 01).

Ciò posto, il ricorrente si limita a richiamare a fondamento del motivo proposto i suesposti principi di diritto, senza nulla addurre in concreto in ordine ad un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa deputata alla tutela dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice che avrebbe determinato l'errore scusabile invocato; nè coglie nel segno il richiamo, quale elemento di scusabilità dell'ignoranza, al panorama giurisprudenziale in materia di discrimen tra "ambulatorio" e studio medico", che, come già evidenziato, risulta, invece, pacificamente orientato a ritenere assoggettato ad autorizzazione uno studio medico connotato da elementi organizzativi di mezzi e persone e utilizzo di apparecchiature elettromedicali, come quello gestito dal ricorrente.

3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al reato di cui all'art. 193 R.D. 1265/1934, per aver il Romeo, in assenza della speciale autorizzazione prevista dalla norma, aperto e mantenuto in esercizio un ambulatorio oculistico in cui si eseguivano prestazioni sanitarie invasive, di diagnosi e cura sia medica sia chirurgica, utilizzando apparecchiature complesse. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degli artt 321 cod.proc.pen. e 193 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, lamentando che il Tribunale aveva ritenuto integrato il fumus della contravvenzione di cui alla predetta norma, ritenendo che lo studio medico del ricorrente fosse da qualificarsi come "ambulatorio", sulla base di un criterio funzionale (tipologia della prestazione espletata) e non del criterio strutturale (organizzazione in forma imprenditoriale della struttura medica) individuato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza amministrativa. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 321 cod.proc.pen., 5 e 47, comma 3, cod.pen. in relazione all'art. 193 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, lamentando che il Tribunale non aveva considerato che il ricorrente era incorso in errore inevitabile sulla norma extrapenale integratrice del precetto penale e ciò rilevava alla stregua di un autentico errore sul precetto, sulla base della sentenza n. 61/1995 della Corte Costituzionale; richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 8154/1994 e deduce che l'errore sull'obbligo di possedere l'autorizzazione sia da qualificare come errore sul precetto ed inescusabile, tenuto conto del livello professionale dell'agente e della buona fede dello stesso. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.La doglianza proposta si fonda sulla premessa che lo studio medico dell'indagato non sia un ambulatorio, come sostenuto dal Tribunale, ma uno studio privato, come tale non soggetto ad alcuna autorizzazione. Va ricordato che l'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione per sola violazione di legge; nella specie, la qualificazione operata dal giudice di merito in ordine alla classificazione dello studio medico del ricorrente quale ambulatorio non contiene errori giuridici, in quanto conforme sia all'articolo 8-ter comma secondo del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n 229 del 1999, che all'articolo 3 della Legge Regione Calabria n. 24 del 2008, la quale è quella applicabile alla fattispecie perché detta appunto la disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attività ambulatoriale. Va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in epoca successiva alla riforma del Servizio sanitario nazionale ed al decentramento in sede regionale della cura della relativa materia, gli istituti sanitari disciplinati dall'art.193 del R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1265 sono quelli caratterizzati da una minima organizzazione di mezzi e persone diretta al fine di gestire l'attività sanitaria. Ne deriva che l'autorizzazione non è richiesta, ed esule quindi il reato, se manca quella minima organizzazione strumentale e personale che caratterizza l'istituto sanitario generalmente inteso ([OSCURATO:PERSONA].3, n. 1345 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],dep.05/02/1998, Rv. 209796 - 01;) e si è successivamente affermato che sono "istituzioni sanitarie private" svolgenti attività ambulatoriale, soggette all'autorizzazione ex art. 193 Tu -delle leggi sanitarie, gli ambulatori dotati di propria individualità e autonomia organizzativa o comunque aperti al pubblico, a eccezione degli studi privati senza dipendenti e che non presentano targhe di pubblicità sanitaria (cfr. Sez. 3, 9 maggio 2005, n. 17434, che ha affermato che in pratica sono esclusi dal regime autorizzatorio solamente quegli studi privati, sovente coincidenti con l'abitazione del sanitario, dove questi, senza strutture di sorta, riceve i propri pazienti). Più di recente questa Corte ha ulteriormente precisato che sono soggette alla autorizzazione di cui sopra tutte le strutture in cui è possibile individuare una organizzazione di tipo imprenditoriale, della cui presenza può essere indice ora l'utilizzazione di specifiche apparecchiature (Sez. 6, n. 29667 del 08/03/2018, Rv. 273439 - 01; Sez. 3, n. 21806 del 18/04/2007, Rv. 236678 - 01), ora la adibizione alla attività diagnostica ed eventualmente terapeutica di una pluralità di soggetti, pur singolarmente a ciò abilitati, di tal che la prestazione da loro fornita perde il suo carattere di individualità professionale (Sez. 3,n. 53126 del 30/01/2017, Rv. 271833 - 01; Sez. 5, n. 48077 del 22/09/2011, Rv. 252457 - 01).Esemplificando, tale principio è stato affermato con riferimento specifico ad uno studio medico dentistico (si considera studio privato dentistico, quello in cui il sanitario esercita la propria attività professionale senza organizzazione di mezzi e di personale, mentre costituisce ambulatorio dentistico, che necessita di autorizzazione, la struttura con individualità autonoma, aperta al pubblico in giorni ed orari vincolati, la cui gestione amministrativa è distinta dall'attività di diagnosi e/o terapia medica ivi esercitata (Sez. 3, 55760 del 27/06/2017, Rv. 271823 - 01; Sez. 3, n. 20474 del 04/04/2007, Rv. 236845 - 01); con riferimento a presidio ambulatoriale consistente in una struttura complessa dotata di apparecchiature elettromedicali destinate all'erogazione di prestazioni sanitarie di fisioterapia (si è precisato che lo svolgimento di tale attività, ove svolta all'interno di uno studio privato, non richiede la preventiva autorizzazione esclusivamente nel caso in cui le prestazioni siano erogate in forma individuale mediante terapie manuali, cfr Sez. 6, n. 29667 del 08/03/2018, Rv. 273439 - 01, cit.); con riferimento a poliambulatorio nel quale venivano svolte attività diagnostiche (si è affermato che perché sussista la necessità dell'autorizzazione prevista dall'art. 193 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, non è richiesto che l'attività ambulatoriale si estrinsechi in prestazioni terapeutiche, essendo, al contrario, sufficiente anche la mera attività diagnostica, allorchè la stessa presenti aspetti organizzativi di assoluta prevalenza rispetto a quelli medici, cfr. Sez.3, n. 20474 del 04/04/2007, Rv. 236845 - 01). Orbene, nella specie, i Giudici di merito, hanno rilevato, con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, che il "[OSCURATO:PERSONA]" si connota per l'esistenza di un complesso di beni strumentale all'erogazione di prestazioni di chirurgia oculare (presenza di tre sale distinte, utilizzo di apparecchiature elettromedicali potenzialmente rischiose per la salute e la sicurezza del paziente, presenza di attrezzature e dispositivi medici chirurgici; utilizzo di targhe di pubblicità sanitaria per l'effettuazione di operazioni di chirurgia oculare), esso, quindi, è caratterizzato da una minima organizzazione di mezzi e persone diretta al fine di gestire l'attività sanitaria svolta e, pertanto, costituisce non uno studio medico privato ma un presidio ambulatoriale il cui esercizio richiedeva speciale autorizzazione, ai sensi dell'art. 8-ter del d. Igs. 502/1992 nonchè dell'art. 3 della Legge Regione Calabria n.24/2008 (cfr. art 3, comma 2 lett r, delle predetta legge regionale, che prevede che sono assoggettate ad autorizzazione "gli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche che comportino un rischio per la sicurezza e la salute del paziente"), autorizzazione che non risulta rilasciata, con conseguente configurabilità del contestato reato di cui all'art. 193 R.D. 1265/1934. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.Va ricordato che a seguito della sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte Costituzionale, secondo la quale l'ignoranza della legge penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa l'autore dell'illecito, vanno stabiliti i limiti di tale inevitabilità. Per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto ( cfr. Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, Rv. 197885 - 01). E va ricordato che deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa - come rileva nella specie -, dovendosi intendere per "legge diversa dalla legge penale" ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, Rv. 248404 - 01; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Rv. 263013 - 01). Ciò posto, il ricorrente si limita a richiamare a fondamento del motivo proposto i suesposti principi di diritto, senza nulla addurre in concreto in ordine ad un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa deputata alla tutela dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice che avrebbe determinato l'errore scusabile invocato; nè coglie nel segno il richiamo, quale elemento di scusabilità dell'ignoranza, al panorama giurisprudenziale in materia di discrimen tra "ambulatorio" e studio medico", che, come già evidenziato, risulta, invece, pacificamente orientato a ritenere assoggettato ad autorizzazione uno studio medico connotato da elementi organizzativi di mezzi e persone e utilizzo di apparecchiature elettromedicali, come quello gestito dal ricorrente. 3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle sp
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