CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18580/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro1648 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente –avverso la sentenza n. 3061/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 06/07/2021 R.G.N. 1502/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 01/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1936/2022Numero di raccolta generale 18580/2026Data pubblicazione 08/06/20261. In accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale diNapoli, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 29maggio 2012, condannò la società «all’assunzione dal[OSCURATO:DATA_NASCITA] di [OSCURATO:PERSONA] con la qualifica goduta presso ilprecedente datore di lavoro immettendolo senza indugionell’attività operativa»; statuizione questa confermata anchenel successivo giudizio di merito.2. Con ulteriore ricorso ex art. 414 c.p.c., il Cuomo adìnuovamente il Tribunale di Napoli per sentir condannare [OSCURATO:SOCIETA]. ad inquadrarlo – per quanto qui rilevi - «nel livello5° A di cui al CCNL ‘[OSCURATO:PERSONA]’», deducendo che erastato assunto dal 22 ottobre 2012 ma inquadrato nell’inferiorelivello 4° A di quel contratto collettivo.Instaurato il contraddittorio, il Tribunale, con sentenza n.9643/2017, accolse integralmente la domanda del lavoratore.3. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata,ha respinto il gravame della società.La Corte ha così argomentato: «L’appellante propone per laprima volta questioni mai sollevate nei precedenti giudizi, sia insede cautelare che di merito, ove al ricorrente è stato attribuitoil V livello. Alcuna eccezione è stata sollevata sul punto neiprecedenti giudizi. Il giudicato copre chiaramente il dedotto ededucibile e l’ASIA avrebbe dovuto sollevare le questioni oggisollevate già precedentemente, non potendosi opporre in questasede alle decisioni definitivamente intervenute in sede cautelaree di merito».Numero registro generale 1936/2022Ha poi aggiunto: «D’altra parte anche nel verbale allegatoN umero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 18580/2026all’accordo del febbraio 2012 si parlava di livello V giDàat a pubblicazione 08/06/2026riconosciuto al Cuomo».4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con tre motivi; ha resistito concontroricorso l’intimato.Entrambe le parti hanno depositato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come diseguito:1.1. il primo motivo denuncia: «falsa applicazione allafattispecie degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., letti uti singuli e/oin combinato tra loro (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)»; sicontesta che possa essere intervenuto un giudicato legato algiudizio cautelare in cui la statuizione sull’inquadramento dellavoratore da assumere si limitava a richiamare «la qualificagoduta presso il precedente datore di lavoro», che tuttaviaapplicava un diverso contratto collettivo, di modo che laquestione del corretto inquadramento era proprio quellacontroversa nel successivo giudizio instaurato;1.2. il secondo motivo denuncia: «violazione degli artt. 112c.p.c. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., letti uti singuli e/o incombinato tra loro (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)»; sieccepisce l’incomprensibilità della motivazione impugnata, inrelazione all’appello proposto, cui la Corte territoriale nonavrebbe dato risposta;Numero registro generale 1936/20221.3. il terzo motivo denuncia: «travisamento della provaN umero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 18580/2026documentale, in violazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, commDaat a pubblicazione 08/06/20261, n. 3, c.p.c.); violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,letti uti singuli e/o in combinato tra loro (art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.)»; si critica anche il passaggio motivazionale in cuiviene fatto riferimento all’Accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamentee sono fondati nei sensi espressi dalla motivazione che segue.2.1. Come noto le Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. Un.,nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito che l’anomaliamotivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo checomporta la nullità della sentenza nel caso di "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di"motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile".Si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di“motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddoveessa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perchéconsiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice” (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016; v. pure Cass., Sez.Un., n. 16599/2016).È stato più volte ribadito che la motivazione deve ritenersiapparente quando, pur se graficamente esistente, non consentealcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio, così da non attingere la soglia del "minimoNumero registro generale 1936/2022costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (tra leN umero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 18580/2026altre, Cass. n. 13248/2020). Data pubblicazione 08/06/2026In ossequio si è affermato che ricorre il vizio di omessa oapparente motivazione della sentenza allorquando il giudice dimerito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto ilproprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfonditaloro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass. n.20921/2019); così come quando rechi argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. n. 1986/2025), ovvero quando, carente del giudizio difatto, la motivazione sia basata su una affermazione generale eastratta (Cass. n. 4166/2024).2.2. Ad avviso del Collegio, la motivazione della sentenzaimpugnata è stringata e apodittica al punto tale da nonconsentire di comprendere il percorso motivazionale seguito perrespingere l’appello, di modo che risulta affetta dal denunciatovizio radicale idoneo a determinare la nullità della sentenzaperché in violazione del cd. “minimo costituzionale”.In particolare, al cospetto di pertinenti ragioni di gravame, nonviene spiegato in alcun modo perché la statuizione contenutanel provvedimento cautelare del giudice, poi confermato nelmerito, riguardasse, con preclusione derivante dal giudicato,anche l’inquadramento previsto da un diverso contrattocollettivo rispetto a quello con cui il Cuomo era stato inquadratopresso il precedente datore di lavoro.Il costrutto motivazionale riportato nello storico della lite è dipura ed evidente apparenza, con cui la Corte territoriale si èNumero registro generale 1936/2022illegittimamente sottratta al dovere di spiegare le ragioni dellaN umero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 18580/2026propria decisione, la quale s’impone e si giustifica proprDioat a pubblicazione 08/06/2026non può ridursi al nudo atto di libera manifestazione del volere(cfr. Cass. n. 10927/2024), avendo chi giudica il dovere diindicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento,rendendo, altrimenti, impossibile ogni controllo sull'esattezza esulla logicità del suo ragionamento.3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto in relazione alledoglianze concernenti la nullità della sentenza, con cassazionedella stessa e rinvio al giudice indicato in dispositivo, cheprovvederà a nuovo esame della controversia nonché allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, indiversa composizione, anche per le spese.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 1° aprile 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]