CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 44636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA nel procedimento promosso di ufficio per la correzione del dispositivo dell'udienza in camera di consiglio del 06/10/2022 della Corte di cassazione, Sezione Prima penale, relativo alla istanza iscritta al n. 26516/2022 Reg. Gen., proposta da [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. All'esito della camera di consiglio del 6 ottobre 2022, la Corte di cassazione, Sezione Prima penale, si è pronunciata sulla istanza indicata in epigrafe. La decisione è stata emessa come ordinanza, ma sul dispositivo di udienza, nel campo "tipo di provvedimento", la decisione è stata indicata come "sentenza". 2. E' stato, pertanto, promosso di ufficio il procedimento per la correzione dell'errore materiale incorso nella compilazione del dispositivo di udienza. 3. L'art. 175, comma 4, dispone che "sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione". Il provvedimento doveva, pertanto, essere disposto effettivamente con ordinanza. La correzione del dispositivo nella voce "tipo di provvedimento" deve, pertanto, essere disposta in conformità alla norma. 4. Alla correzione si procede con procedura de plano, atteso il contenuto della rettifica, che non comporta modifica essenziale dell'atto e non incide su interessi confliggenti delle parti. Seguono le annotazioni di legge a cura della Cancelleria. P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo, trascritto sul ruolo dell'udienza camerale del 6 ottobre 2022 della Corte di cassazione, Sezione Prima penale, relativo alla istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], iscritta al n. 26516/2022 reg. gen., nel senso che, laddove è scritto, sotto la voce "tipo provvvedimento", "sentenza" deve leggersi "ordinanza". Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso in Roma il 02/11/2022 Il consigliere estensore Il p