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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 febbraio 2025

Cassazione n. 06406/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26928/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 44/2020 depositata il 13/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA] era attinta da cartella per interessi su sospensione dell’efficacia dell’avviso di accertamento, poi confermato, per ripresa a tassazione su reddito da partecipazione in società di persone sugli anni 2010, 2011 e 2012.

Adiva il giudice di prossimità lamentando la necessaria sospensione del giudizio in attesa della definitività dell'accertamento sulla ripresa a tassazione nei confronti della società e, inoltre, invocava l'effetto riflesso del giudicato esterno per essere già stati annullati con sentenza della CTP di Lucca n.629/2015 sia il processo verbale di constatazione che il presupposto avviso di accertamento per l'anno 2009 relativo alla società.

I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente che interpone ricorso per cassazione, affidato a due strumenti, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso.

CONSIDERATO Vengono proposti due motivi di ricorso.

Con il primo motivo si profila censura i sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per errata applicazione dell'articolo 29 del decreto-legge numero 78 2010, protestando nullità della sentenza per mancata sospensione invia l'azione del principio di pregiudizialità di cui agli articoli 295 e i 337 del codice di diritto civile, nonché dell'articolo 9, primo comma, lettera O) del decreto legge numero 156 del 2015, dell'articolo 39 del decreto legislativo 546 del 1992 e dell'articolo 2945 del codice civile.

Nella sostanza si lamenta che non sia stato sospeso il giudizio relativo alla cartella di cui è controversia in attesa della definizione del pregiudiziale giudizio riguardante il presupposto avviso di accertamento nei confronti della società in accomanditasemplice di cui l'odierna ricorrente era socia accomandante al 90%.

Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 324 del medesimo codice di rito, nonché 2909 e 2495 del codice civile.

Nella sostanza si lamenta che con la precitata sentenza della CTP di Lucca numero 629 del 2015, passata in giudicato, sia stato annullato il PVC e l’originario atto impositivo nei confronti della società “Cristina di [OSCURATO:PERSONA] C.” s.a.s., sicché, per l'efficacia riflessa del giudicato esterno, devono ritenersi caducati tutti gli atti impositivi conseguenti nei confronti della società e dei soci.

Ritenuta necessaria la trattazione congiunta con i collegati ricorsi rgn. 5651/2020 e 22030/2020, si rende necessario il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia l’affare a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26928/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 44/2020 depositata il 13/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA] era attinta da cartella per interessi su sospensione dell’efficacia dell’avviso di accertamento, poi confermato, per ripresa a tassazione su reddito da partecipazione in società di persone sugli anni 2010, 2011 e 2012. Adiva il giudice di prossimità lamentando la necessaria sospensione del giudizio in attesa della definitività dell'accertamento sulla ripresa a tassazione nei confronti della società e, inoltre, invocava l'effetto riflesso del giudicato esterno per essere già stati annullati con sentenza della CTP di Lucca n.629/2015 sia il processo verbale di constatazione che il presupposto avviso di accertamento per l'anno 2009 relativo alla società. I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente che interpone ricorso per cassazione, affidato a due strumenti, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso. CONSIDERATO Vengono proposti due motivi di ricorso. Con il primo motivo si profila censura i sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per errata applicazione dell'articolo 29 del decreto-legge numero 78 2010, protestando nullità della sentenza per mancata sospensione invia l'azione del principio di pregiudizialità di cui agli articoli 295 e i 337 del codice di diritto civile, nonché dell'articolo 9, primo comma, lettera O) del decreto legge numero 156 del 2015, dell'articolo 39 del decreto legislativo 546 del 1992 e dell'articolo 2945 del codice civile. Nella sostanza si lamenta che non sia stato sospeso il giudizio relativo alla cartella di cui è controversia in attesa della definizione del pregiudiziale giudizio riguardante il presupposto avviso di accertamento nei confronti della società in accomanditasemplice di cui l'odierna ricorrente era socia accomandante al 90%. Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 324 del medesimo codice di rito, nonché 2909 e 2495 del codice civile. Nella sostanza si lamenta che con la precitata sentenza della CTP di Lucca numero 629 del 2015, passata in giudicato, sia stato annullato il PVC e l’originario atto impositivo nei confronti della società “Cristina di [OSCURATO:PERSONA] C.” s.a.s., sicché, per l'efficacia riflessa del giudicato esterno, devono ritenersi caducati tutti gli atti impositivi conseguenti nei confronti della società e dei soci. Ritenuta necessaria la trattazione congiunta con i collegati ricorsi rgn. 5651/2020 e 22030/2020, si rende necessario il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia l’affare a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i
Sentenza Cassazione n. 06406/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris