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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2020

Cassazione n. 22923/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 20525/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1-[OSCURATO:PERSONA] de Bigorre 1-5 in [OSCURATO:PERSONA] di Granarolo dell’Emilia, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Comune di Granarolo dell’Emilia, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]1-[OSCURATO:PERSONA] se Bigorre 1-5 in [OSCURATO:PERSONA] di Granarolo dell’Emilia; -intimato - avverso la sentenza n. 1427/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] QR 1, sito in [OSCURATO:PERSONA] di Granarolo dell’Emilia (BO),ha la proprietà di un piazzale, che, nel contempo, costituisce il solaio di copertura di sottostanti garage, sempre appartenenti al condominio.

Quest’ultimo ha stipulato, per atto pubblico, una convenzione con il Comune di Granarolo dell’Emilia per l’uso pubblico di quel piazzale.

Tuttavia, secondo il [OSCURATO:PERSONA], il Comune ha ecceduto intale uso, consentendo lo svolgimento di mercati ed il transito di mezzi pubblici, con la conseguenza della rottura delle griglie e di conseguenti infiltrazioni nel sottostante garage. 2.-[OSCURATO:PERSONA], dopo aver ottenuto un accertamento tecnico preventivo, ha agito nei confronti del Comune ritenendolo responsabile, a causa di tale utilizzazione anomala del piazzale, dei danni arrecati alla proprietà condominiale, o in quanto custode (2052 c.c.) o per l’attività ivi svolta (2043 c.c.).

Il Comune si è difeso negando ogni responsabilità diretta, dovuta semmai a vizi di costruzione (unica causa delle infiltrazioni) ed eccependo in compensazione un proprio credito pari alla somma spesa per la sostituzione delle griglie poste sul suolo del piazzale. 3.-Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la responsabilità del Comune e lo ha condannato al pagamento della somma di 36 mila euro per danni, detratta quella già medio tempore corrisposta.

La decisione è stata appellata dal Comune che ha ribadito non solo la sua estraneità ai danni lamentati, ma ha altresì ribadito l’eccezione di compensazione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello incidentale sull’ammontare del risarcimento.

La Corte diAppello di Bologna ha accolto l’appello principale in parte, limitandosi a ridurre il risarcimento a 5500 euro, ed ha rigetto l’eccezione di compensazione, cosìcome l’appello incidentale. 4.-Avverso tale sentenza ricorre in via principale il [OSCURATO:PERSONA] QR1 con tre motivie memoria, ed il Comune di Granarolo con appello incidentale basato su un motivo.

Considerato che 5.-Sul ricorso principale. 5.1.-Con il primo motivo si prospetta la violazione dell’articolo 132 c.p.c.

La Corte di Appello avrebbe reso una motivazione apparente, o comunque del tutto insufficiente nel decidere di ridurre l’ammontare del danno da quanto riconosciuto in primo grado, ossia 36 mila euro, alla minore somma di 5500 euro.

Secondo il condominio ricorrente, la Corte sarebbe arrivata a tale decisione riconoscendo l’influenza di un caso fortuito quale concausa del danno, ma senza specificare quale fosse ed in che maniera si sia posto il caso fortuito.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di Appello ha operato una riduzione del risarcimento ritenendo che parte del danno lamentato dal condominio era da attribuire, in ragione di quanto accertato dal CTU, a difetti di costruzione, mentre la parte attribuita al Comune è nell’eccesivo carico dei grigliati.

Di conseguenza la somma posta a carico dell’ente è ritenuta esclusivamente quella dovuta per la sostituzione di tali accessori (i grigliati) (p.5).

Con la conseguenza che,intanto, la motivazione esiste e non è apparente: i giudici espressamente hanno dato conto della riduzione d el risarcimento , attribuendoparte del danno ai vizi di costruzione.

Inoltre, non hanno operato la riduzionedel risarcimento a causa della influenza del caso fortuito, senza darne conto ed invertendo dunque l’onere della prova , ma piuttosto hanno attribuito la maggior parte del danno all’azione di un soggetto diverso, ossia il costruttore, che rispetto alla condotta del Comune, non si pone come caso fortuito, ma come causa autonoma e diversa del pregiudizio lamentato. 5.2.-Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta violazione egli articoli 2051 e 2055 cc.

La tesi è che,avendo i giudici di merito accertato che parte del danno è dovuto a vizi di costruzione, avrebbero dovuto ritenere la responsabilitàdel costruttore come solidale rispetto a quella del condominio, ed in base al terzo comma dell’articolo 2055 c.c., non essendo possibile stabilireil ruolo di entrambi, ossia la proporzione di entrambi nella determinazione del danno, avrebbero dovuto condannare il Comuneper l’intero.

Il motivo è fondato.

La responsabilitàè solidale anche quando il medesimo evento sia dovuto a cause tra loro del tutto indipendenti, e pure se i titoli di responsabilità cui conduce ciascuna causa siano diversi a loro volta (ad esempio perché uno risponde ex art. 2051 c.c. e l’altro per 2043 c.c. o altro) (Cass. Sez.

Un. 13143/2022).

I giudici di merito hanno ritenuto, sulla base della CTU, che il danno da infiltrazioni è dovuto in parte a difetti di costruzione ed in parte all’eccessivo carico sui grigliati da attribuirsi al Comune: un unico evento dannoso (le infiltrazioni) riferibile a due condotte autonome.Il che non esclude , come si è detto, la responsabilitàsolidale di entrambi .

Ora, ilfatto che il condominio abbia agito nei confronti di uno solo dei debitori in solido non influenza la questione .

Infatti , “ l a persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà ……può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili.

Conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull'efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento ai fini della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto nel giudizio - rinuncia, peraltro, non ravvisabile nella sola circostanza di non avere agito anche contro quest'ultimo - o, infine, abbia rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto.” (Cass., 19492/ 2007; Cass. 5475/ 2023).

Qui il [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti di un solo deidebitori, ossia di uno solo tra gli autori del danno, ed il fatto che lo abbia fatto nella convinzione che fosse l’unico responsabile non significa che la responsabilità solidale dell’altro (accertata in corso di causa) è esclusa o che il creditore vi abbia rinunciato (Cass.16125/ 2006).

Di conseguenza, i giudici non potevano ridurre l’ammontare del risarcimento in ragione della misura della responsabilità di ciascun autore del danno, posto che il creditore ha agito nei confronti di uno solo di questi perl’intero e nessuno ha chiesto la ripartizione interna, tanto meno un accertamento del ruolo causale delle singole condotte. 7.-L’accoglimento del precedente motivo rende assorbito il terzo. 8.-Sul ricorso incidentale Il Comune di Granarolo propone ricorso incidentale basato su un motivo: prospetta omesso esame di un fatto controverso e rilevante.

Ossia: l’ente aveva eccepito la compensazione del suo eventuale debito da risarcimento con il credito che egli aveva nei confronti del condominio per avere sostituito le grigliature a proprie spese.

Sostiene che i giudici, nel negare tale compensazione,non hanno tenuto conto che, in base alla convenzione di uso dell’area, stipulata per atto pubblico, la manutenzione era a carico del [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che, avendola invece effettuata il Comune, a costui spettava il rimborso della relativa spesa.

Il motivo è inammissibile.

La ratiodella decisione impugnata è un’altra.

Secondoi giudici la richiesta di compensazione non era da accogliersi in quanto non provata (“non essendo provata la sostituzione dei grigliati indicati nella CTU”, p. 5).

Dunque, non è che abbiano omesso di tenere conto del fatto che la spesa spettava per convenzione al [OSCURATO:PERSONA], mentre l’avrebbe sostenuta il Comune: è che hanno ritenuto, ed è un accertamento in fatto qui non contestabile, che non è stata provata, posto che dalle prove allegate emerge che sono stati fatti lavori di manutenzione straordinaria senza indicazione della sostituzione delle grigliature.

Va dunque accolto nei termini precedenti il ricorso principale e rigettato quello incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, rigetta il primo, e dichiara assorbito il terzo.

Rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 20525/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1-[OSCURATO:PERSONA] de Bigorre 1-5 in [OSCURATO:PERSONA] di Granarolo dell’Emilia, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Comune di Granarolo dell’Emilia, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]1-[OSCURATO:PERSONA] se Bigorre 1-5 in [OSCURATO:PERSONA] di Granarolo dell’Emilia; -intimato - avverso la sentenza n. 1427/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] QR 1, sito in [OSCURATO:PERSONA] di Granarolo dell’Emilia (BO),ha la proprietà di un piazzale, che, nel contempo, costituisce il solaio di copertura di sottostanti garage, sempre appartenenti al condominio. Quest’ultimo ha stipulato, per atto pubblico, una convenzione con il Comune di Granarolo dell’Emilia per l’uso pubblico di quel piazzale. Tuttavia, secondo il [OSCURATO:PERSONA], il Comune ha ecceduto intale uso, consentendo lo svolgimento di mercati ed il transito di mezzi pubblici, con la conseguenza della rottura delle griglie e di conseguenti infiltrazioni nel sottostante garage. 2.-[OSCURATO:PERSONA], dopo aver ottenuto un accertamento tecnico preventivo, ha agito nei confronti del Comune ritenendolo responsabile, a causa di tale utilizzazione anomala del piazzale, dei danni arrecati alla proprietà condominiale, o in quanto custode (2052 c.c.) o per l’attività ivi svolta (2043 c.c.). Il Comune si è difeso negando ogni responsabilità diretta, dovuta semmai a vizi di costruzione (unica causa delle infiltrazioni) ed eccependo in compensazione un proprio credito pari alla somma spesa per la sostituzione delle griglie poste sul suolo del piazzale. 3.-Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la responsabilità del Comune e lo ha condannato al pagamento della somma di 36 mila euro per danni, detratta quella già medio tempore corrisposta. La decisione è stata appellata dal Comune che ha ribadito non solo la sua estraneità ai danni lamentati, ma ha altresì ribadito l’eccezione di compensazione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello incidentale sull’ammontare del risarcimento. La Corte diAppello di Bologna ha accolto l’appello principale in parte, limitandosi a ridurre il risarcimento a 5500 euro, ed ha rigetto l’eccezione di compensazione, cosìcome l’appello incidentale. 4.-Avverso tale sentenza ricorre in via principale il [OSCURATO:PERSONA] QR1 con tre motivie memoria, ed il Comune di Granarolo con appello incidentale basato su un motivo. Considerato che 5.-Sul ricorso principale. 5.1.-Con il primo motivo si prospetta la violazione dell’articolo 132 c.p.c. La Corte di Appello avrebbe reso una motivazione apparente, o comunque del tutto insufficiente nel decidere di ridurre l’ammontare del danno da quanto riconosciuto in primo grado, ossia 36 mila euro, alla minore somma di 5500 euro. Secondo il condominio ricorrente, la Corte sarebbe arrivata a tale decisione riconoscendo l’influenza di un caso fortuito quale concausa del danno, ma senza specificare quale fosse ed in che maniera si sia posto il caso fortuito. Il motivo è inammissibile. La Corte di Appello ha operato una riduzione del risarcimento ritenendo che parte del danno lamentato dal condominio era da attribuire, in ragione di quanto accertato dal CTU, a difetti di costruzione, mentre la parte attribuita al Comune è nell’eccesivo carico dei grigliati. Di conseguenza la somma posta a carico dell’ente è ritenuta esclusivamente quella dovuta per la sostituzione di tali accessori (i grigliati) (p.5). Con la conseguenza che,intanto, la motivazione esiste e non è apparente: i giudici espressamente hanno dato conto della riduzione d el risarcimento , attribuendoparte del danno ai vizi di costruzione. Inoltre, non hanno operato la riduzionedel risarcimento a causa della influenza del caso fortuito, senza darne conto ed invertendo dunque l’onere della prova , ma piuttosto hanno attribuito la maggior parte del danno all’azione di un soggetto diverso, ossia il costruttore, che rispetto alla condotta del Comune, non si pone come caso fortuito, ma come causa autonoma e diversa del pregiudizio lamentato. 5.2.-Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta violazione egli articoli 2051 e 2055 cc. La tesi è che,avendo i giudici di merito accertato che parte del danno è dovuto a vizi di costruzione, avrebbero dovuto ritenere la responsabilitàdel costruttore come solidale rispetto a quella del condominio, ed in base al terzo comma dell’articolo 2055 c.c., non essendo possibile stabilireil ruolo di entrambi, ossia la proporzione di entrambi nella determinazione del danno, avrebbero dovuto condannare il Comuneper l’intero. Il motivo è fondato. La responsabilitàè solidale anche quando il medesimo evento sia dovuto a cause tra loro del tutto indipendenti, e pure se i titoli di responsabilità cui conduce ciascuna causa siano diversi a loro volta (ad esempio perché uno risponde ex art. 2051 c.c. e l’altro per 2043 c.c. o altro) (Cass. Sez. Un. 13143/2022). I giudici di merito hanno ritenuto, sulla base della CTU, che il danno da infiltrazioni è dovuto in parte a difetti di costruzione ed in parte all’eccessivo carico sui grigliati da attribuirsi al Comune: un unico evento dannoso (le infiltrazioni) riferibile a due condotte autonome.Il che non esclude , come si è detto, la responsabilitàsolidale di entrambi . Ora, ilfatto che il condominio abbia agito nei confronti di uno solo dei debitori in solido non influenza la questione . Infatti , “ l a persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà ……può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili. Conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull'efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento ai fini della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto nel giudizio - rinuncia, peraltro, non ravvisabile nella sola circostanza di non avere agito anche contro quest'ultimo - o, infine, abbia rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto.” (Cass., 19492/ 2007; Cass. 5475/ 2023). Qui il [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti di un solo deidebitori, ossia di uno solo tra gli autori del danno, ed il fatto che lo abbia fatto nella convinzione che fosse l’unico responsabile non significa che la responsabilità solidale dell’altro (accertata in corso di causa) è esclusa o che il creditore vi abbia rinunciato (Cass.16125/ 2006). Di conseguenza, i giudici non potevano ridurre l’ammontare del risarcimento in ragione della misura della responsabilità di ciascun autore del danno, posto che il creditore ha agito nei confronti di uno solo di questi perl’intero e nessuno ha chiesto la ripartizione interna, tanto meno un accertamento del ruolo causale delle singole condotte. 7.-L’accoglimento del precedente motivo rende assorbito il terzo. 8.-Sul ricorso incidentale Il Comune di Granarolo propone ricorso incidentale basato su un motivo: prospetta omesso esame di un fatto controverso e rilevante. Ossia: l’ente aveva eccepito la compensazione del suo eventuale debito da risarcimento con il credito che egli aveva nei confronti del condominio per avere sostituito le grigliature a proprie spese. Sostiene che i giudici, nel negare tale compensazione,non hanno tenuto conto che, in base alla convenzione di uso dell’area, stipulata per atto pubblico, la manutenzione era a carico del [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che, avendola invece effettuata il Comune, a costui spettava il rimborso della relativa spesa. Il motivo è inammissibile. La ratiodella decisione impugnata è un’altra. Secondoi giudici la richiesta di compensazione non era da accogliersi in quanto non provata (“non essendo provata la sostituzione dei grigliati indicati nella CTU”, p. 5). Dunque, non è che abbiano omesso di tenere conto del fatto che la spesa spettava per convenzione al [OSCURATO:PERSONA], mentre l’avrebbe sostenuta il Comune: è che hanno ritenuto, ed è un accertamento in fatto qui non contestabile, che non è stata provata, posto che dalle prove allegate emerge che sono stati fatti lavori di manutenzione straordinaria senza indicazione della sostituzione delle grigliature. Va dunque accolto nei termini precedenti il ricorso principale e rigettato quello incidentale. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, rigetta il primo, e dichiara assorbito il terzo. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de
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