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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 luglio 1983

Cassazione n. 02519/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/07/1983 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo --e-Q_ ,SLQ_ce-53 0 StLr OttA X;(23 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa dalla V Sezione di questa Corte in data 11 dicembre 2019 (numero 15808 del 2020) è stata annullata con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano - in data 7.2.2019 - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 La statuizione di annullamento riguarda esclusivamente il mancato riconoscimento della continuazione cd. esterna tra i fatti per cui il Saimir è stato giudicato in questo procedimento (furto in abitazione, tentato furto e minaccia) e un ulteriore fatto oggetto di separato giudizio (furto in abitazione, giudicato con sentenza del 22 dicembre 2010).

2. Con sentenza emessa in data 4 ottobre 2021 la Corte di Appello di Milano - quale giudice del rinvio - ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione ed ha determinato la pena per il reato continuato in quella di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. 3.1 L'aumento per l'ulteriore reato satellite (già giudicato) è stato quantificato in mesi nove di reclusione ed euro 252 di multa (prima della riduzione per il rito), essendo stata individuata la violazione più grave in quella di cui al capo a) della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Monza il 13 maggio 2013.

La difesa evidenzia da un lato l'eccessiva quantificazione della pena relativa al nuovo reato satellite, daldtro che la pena per il fatto già giudicato era pari ad un anno e tre mesi di reclusione ed euro 600 di multa, dunque superiore a quella inflitta per il reato di cui al capo a) della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Monza il 13 maggio 2013.

Si ritiene erronea, pertanto, la individuazione del reato più grave posto a base della continuazione.

4. Il ricorso è infondato, per i motivi che seguono. 4.1 Ed invero, quanto al tema della individuazione della violazione più grave va rilevato che in sede di continuazione 'esterna' uno dei procedimenti è - per definizione - ancora in cognizione.

Ciò rende non applicabile la disposizione normativa dettata per la fase esecutiva dall'art. 187 cod.proc.pen. (basata sulla avvenuta quantificazione della pena) , sostanzialmente invocata dal ricorrente. 4.2 Correttamente, a fronte di fatti di reato di pari gravità, il giudice del rinvio - in rapporto a specifiche circostanze del fatto - ha ritenuto più grave il fatto di cui al capo a) della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Monza il 13 maggio 2013, facendo applicazione del principio di diritto espresso da Sez.

U n. 25939 del 28.2.2013, rv 255347 secondo cui in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse. 4.3 Per il resto il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, posto che in sede di merito è stata compiutamente argomentata la quantificazione della pena relativa al reato satellite, con affermazioni che riguardano il giudizio sul fatto e sulla personalità del ricorrente, rientranti nell'ambito della discrezionalità guidata di cui all'art.133 cod.pen. .

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .

Così deciso il 15 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/07/1983 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo --e-Q_ ,SLQ_ce-53 0 StLr OttA X;(23 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa dalla V Sezione di questa Corte in data 11 dicembre 2019 (numero 15808 del 2020) è stata annullata con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano - in data 7.2.2019 - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 La statuizione di annullamento riguarda esclusivamente il mancato riconoscimento della continuazione cd. esterna tra i fatti per cui il Saimir è stato giudicato in questo procedimento (furto in abitazione, tentato furto e minaccia) e un ulteriore fatto oggetto di separato giudizio (furto in abitazione, giudicato con sentenza del 22 dicembre 2010). 2. Con sentenza emessa in data 4 ottobre 2021 la Corte di Appello di Milano - quale giudice del rinvio - ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione ed ha determinato la pena per il reato continuato in quella di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. 3.1 L'aumento per l'ulteriore reato satellite (già giudicato) è stato quantificato in mesi nove di reclusione ed euro 252 di multa (prima della riduzione per il rito), essendo stata individuata la violazione più grave in quella di cui al capo a) della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Monza il 13 maggio 2013. La difesa evidenzia da un lato l'eccessiva quantificazione della pena relativa al nuovo reato satellite, daldtro che la pena per il fatto già giudicato era pari ad un anno e tre mesi di reclusione ed euro 600 di multa, dunque superiore a quella inflitta per il reato di cui al capo a) della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Monza il 13 maggio 2013. Si ritiene erronea, pertanto, la individuazione del reato più grave posto a base della continuazione. 4. Il ricorso è infondato, per i motivi che seguono. 4.1 Ed invero, quanto al tema della individuazione della violazione più grave va rilevato che in sede di continuazione 'esterna' uno dei procedimenti è - per definizione - ancora in cognizione. Ciò rende non applicabile la disposizione normativa dettata per la fase esecutiva dall'art. 187 cod.proc.pen. (basata sulla avvenuta quantificazione della pena) , sostanzialmente invocata dal ricorrente. 4.2 Correttamente, a fronte di fatti di reato di pari gravità, il giudice del rinvio - in rapporto a specifiche circostanze del fatto - ha ritenuto più grave il fatto di cui al capo a) della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Monza il 13 maggio 2013, facendo applicazione del principio di diritto espresso da Sez. U n. 25939 del 28.2.2013, rv 255347 secondo cui in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse. 4.3 Per il resto il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, posto che in sede di merito è stata compiutamente argomentata la quantificazione della pena relativa al reato satellite, con affermazioni che riguardano il giudizio sul fatto e sulla personalità del ricorrente, rientranti nell'ambito della discrezionalità guidata di cui all'art.133 cod.pen. . Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso il 15 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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