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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23703/2026

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mento siano comunicate pressol’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, 22e8le7t7ti2v8a7m/2e0n1te9domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via deiR.G.N.Sampietrini, n. 131 11368/2017- ricorrente -contro1 RG n. 24532/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24532/2025Numero sezionale 3064/2026Numero di raccolta generale 23703/2026Data pubblicazione 21/07/2026-intimato-avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, n. 733/2025, depositatail 21/5/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/7/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 733/2025,depositata il 21/5/2025, dichiarava inammissibile, perché tardivo, ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentantedella società [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza dichiarativa difallimento di quest’ultima pronunciata dal tribunale di Trani, consentenza n. 80/2024, pubblicata il 3/9/2024, con cui veniva estesoalla società [OSCURATO:SOCIETA]., ex art. 147, quinto comma, l.f., il fallimentodella SEPI – Studi di progettazione ed informatica – s.r.l., dichiaratoil 23/6/2022, sussistendo una super società di fatto tra le duecompagini sociali.In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte territorialeevidenziava che la curatela aveva prodotto la attestazione telematicarilasciata in data 19/4/2025, con cui la cancelleria fallimentare deltribunale di Trani aveva notificato in data 3/9/2024, a mezzo PEC, lasentenza dichiarativa di fallimento, all’indirizzo di posta elettronicacertificata dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore costituito nelgiudizio prefallimentare, nonché le ricevute di accettazione econsegna di tale notifica.La Corte di merito rilevava che la notifica del testo integrale dellasentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 17 l.f.,dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ai sensi deldecreto-legge n. 179 del 2016, art. 16, comma 4, convertito in leggen. 221 del 2012, era idonea a far decorrere il termine breve per2 RG n. 24532/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24532/2025Numero sezionale 3064/2026Numero di raccolta generale 23703/2026Data pubblicazione 21/07/2026l’impugnazione, ai sensi dell’art. 18, comma 4, l.f. (trenta giorni dallanotificazione della sentenza), non ostandovi il nuovo testo dell’art.133, secondo comma, c.p.c., come novellato dal decreto-legge n. 90del 2014, convertito in legge n. 214 del 2014, in base al quale lacomunicazione del testo integrale della sentenza da parte delcancelliere non era idonea a far decorrere i termini perl’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., in quanto la norma del codicedi rito trovava applicazione solo nel caso di atto di impulso dicontroparte, ma non incideva sulle norme derogatorie speciali cheancorava la decorrenza del termine breve d’impugnazione alla meracomunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneClementina Ardillo, quale legale rappresentante della società ARCAs.r.l.3.

Il presidente ha depositato proposta di definizione anticipata.4.

La ricorrente ha chiesto la trattazione del ricorso ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., depositando anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione degli articoli 17,18 l.f., 133, secondo comma,c.p.c. e 325 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.: erra la Corte di appello di Bari nel dichiarare tardivo il reclamoproposto da [OSCURATO:PERSONA] e depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]».Per la ricorrente l’applicabilità del termine breve di 30 giorni perla proposizione del reclamo, ex art. 18, quarto comma, l.f., nonpotrebbe essere dedotto dalle pronunce di legittimità, peraltro tutteprecedenti «alla riforma Cartabia», di cui al d.lgs. n. 164 del 2024,che si riferiscono, invece, al termine per il ricorso per cassazioneavverso la sentenza di reclamo, ex art. 18, comma 11, l.f.3 RG n. 24532/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24532/2025Numero sezionale 3064/2026Numero di raccolta generale 23703/2026Data pubblicazione 21/07/20262.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la«violazione e falsa applicazione dell’art. 15 l.f., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.: erra il tribunale di Trani neldichiarare valida la notifica eseguita il 18/7/2024 alla cessata ARCAS.r.l. presso l’ex legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] che con lacessazione della società ha perso tale qualifica».La Corte d’appello si sarebbe limitata a statuire sulla tardività delreclamo, senza prendere in esame i motivi di impugnazione, «primotra tutti quello inerente la nullità della notifica del ricorsointroduttivo».Ove, invece, il reclamo dovesse considerarsi tempestivo,potrebbe essere esaminato anche il motivo inerente la nullità dellanotifica del ricorso introduttivo.3.Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionedell’art. 102 c.p.c. in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.: erra la Corte d’appello di Bari nel non rilevare la violazionedel litisconsorzio necessario per omessa notifica tutti i soci dellacessata [OSCURATO:SOCIETA].».Essendo cessata la società [OSCURATO:SOCIETA]., il contraddittorio - adavviso della ricorrente - doveva essere costituito non solo neiconfronti della cessata società, ma di tutti i soci della predetta e nonsolo dell’ex liquidatore.4.

Va condivisa la proposta di definizione anticipata.5.

Il primo motivo, per come articolato dalla ricorrente, èinammissibile ex art. 360-bis c.p.c..Questa Corte ha da tempo chiarito che ai sensi dell'art. 18comma 4 legge fall., il termine di trenta giorni per la proposizionedel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento decorreper il debitore dalla data della notificazione effettuata a normadell'art. 17, ovverosia su richiesta del cancelliere, nelle forme4 RG n. 24532/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24532/2025Numero sezionale 3064/2026Numero di raccolta generale 23703/2026Data pubblicazione 21/07/2026previste dall'art. 137 c.p.c., e quindi mediante consegna di una copiaconforme all'originale, eventualmente presso il domicilio eletto nelcorso del procedimento previsto dall'art. 15, oppure, ai sensi dell'art.16 comma quarto del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito conmodificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, mediantespedizione in via telematica all'indirizzo di posta elettronicacertificata risultante da pubblici elenchi (ex multis, Cass. n.24008/2021).

In proposito, si è ripetutamente detto, con unragionamento che appare evidentemente trasponibile anche altermine di 30 giorni di cui all’art. 18 comma 4 legge fall., che lanotifica effettuata dal cancelliere a mezzo p.e.c., ai sensi dell'art. 16comma quarto, d.l. n. 179/2012 (conv. dalla l. n. 221/2012), èidonea a far decorrere il termine breve ex art. 18, comma 11, leggefall. per l’impugnazione in cassazione della sentenza che definisce ilreclamo avverso la pronuncia che dispone l’apertura del fallimento,non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, c. p. c. (comenovellato dal d.l. 90/2014, conv. dalla l. n. 114/2014), che trovaapplicazione solo nel caso di atto a impulso di parte, ma non incidesulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza deltermine breve di impugnazione alla comunicazione delprovvedimento ad opera della cancelleria (ex multis, Cass. n.12389/2024, n. 13845/2023, n. 31593/2022, n. 31457/2022, n.29118/2022, n. 6278/2022, n. 13225/2021, n. 6805/2021, n.889/2021, n. 21964/2020, n. 19006/2020, n. 23443/2019, n.27685/2018, n. 23575/2017, n. 2315/2017, n. 10525/2016).

Sitratta, infatti, di un meccanismo rispondente alle esigenze di celeritàche caratterizzano il procedimento fallimentare, diretto a far sì chela conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazionesia assicurata dalla sua comunicazione in forma integrale da partedella cancelleria (Cass. n. 31547/2022; Cass. n. 23575/2017).5 RG n. 24532/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24532/2025Numero sezionale 3064/2026Numero di raccolta generale 23703/2026Data pubblicazione 21/07/2026Ebbene, nel caso di specie, appare pacifica l’applicabilità del terminedi trenta giorni per la proposizione del reclamo avverso la sentenzadichiarativa di fallimento e non di quello cd. lungo ex art. 327 c.p.c.,richiamato dall’art. 18, comma 4, legge fall., risultando dagli atti,come pur correttamente osservato dal giudice di seconde cure, che,contestualmente alla pubblicazione, in data 3.9.2025, della sentenzadel Tribunale di Trani che aveva dichiarato il fallimento in estensione,la cancelleria del medesimo Tribunale aveva provveduto a notificareex art. 17 legge fall. il testo integrale della sentenza all’avvocatoGiacomo Quagliarella presso l’indirizzo di posta elettronica certificatadi quest’ultimo con esito positivo e ciò risultava confermato anchedall’attestazione di cancelleria allegata dalla ‘[OSCURATO:SOCIETA].’; di conseguenza, il termine di 30 giorni per proporrereclamo ex art. 18 legge fall., alla data del deposito del ricorso(17.1.2025), era già spirato, non sussistendo dunque, a fronte di unnotifica ritualmente eseguita, i presupposti per l’applicazione deltermine lu,ngo ex art. 327 c.p.c. pur richiamato, in subordine,dall’art. 18 comma 4, legge fall. in relazione ai casi in cui sia stataomessa la notifica ex art. 17 legge fall.I restanti motivi sono inammissibili per difetto di interesse.6.

Nella specie non si rinvengono ragioni (stante la correttezzadel provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria perconfermare il rigetto del ricorso) per discostarsi dalla suddettaprevisione legale.7.

In assenza di attività difensiva non si provvede sulle spese delgiudizio di legittimità.8.

Va disposto, comunque, il pagamento, in favore della cassadelle ammende, della somma di euro 2.500,00 (Cass., sez. 1,16/7/2025, n. 19641).

P.Q.M6 RG n. 24532/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24532/2025Numero sezionale 3064/2026Numero di raccolta generale 23703/2026Data pubblicazione 21/07/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento in favore della cassa delleammende, della somma di euro 2.500,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 luglio 2026Il Presidente7 RG n. 24532/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mento siano comunicate pressol’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, 22e8le7t7ti2v8a7m/2e0n1te9domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via deiR.G.N.Sampietrini, n. 131 11368/2017- ricorrente -contro1 RG n. 24532/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24532/2025Numero sezionale 3064/2026Numero di raccolta generale 23703/2026Data pubblicazione 21/07/2026-intimato-avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, n. 733/2025, depositatail 21/5/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/7/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 733/2025,depositata il 21/5/2025, dichiarava inammissibile, perché tardivo, ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentantedella società [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza dichiarativa difallimento di quest’ultima pronunciata dal tribunale di Trani, consentenza n. 80/2024, pubblicata il 3/9/2024, con cui veniva estesoalla società [OSCURATO:SOCIETA]., ex art. 147, quinto comma, l.f., il fallimentodella SEPI – Studi di progettazione ed informatica – s.r.l., dichiaratoil 23/6/2022, sussistendo una super società di fatto tra le duecompagini sociali.In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte territorialeevidenziava che la curatela aveva prodotto la attestazione telematicarilasciata in data 19/4/2025, con cui la cancelleria fallimentare deltribunale di Trani aveva notificato in data 3/9/2024, a mezzo PEC, lasentenza dichiarativa di fallimento, all’indirizzo di posta elettronicacertificata dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore costituito nelgiudizio prefallimentare, nonché le ricevute di accettazione econsegna di tale notifica.La Corte di merito rilevava che la notifica del testo integrale dellasentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 17 l.f.,dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ai sensi deldecreto-legge n. 179 del 2016, art. 16, comma 4, convertito in leggen. 221 del 2012, era idonea a far decorrere il termine breve per2 RG n. 24532/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24532/2025Numero sezionale 3064/2026Numero di raccolta generale 23703/2026Data pubblicazione 21/07/2026l’impugnazione, ai sensi dell’art. 18, comma 4, l.f. (trenta giorni dallanotificazione della sentenza), non ostandovi il nuovo testo dell’art.133, secondo comma, c.p.c., come novellato dal decreto-legge n. 90del 2014, convertito in legge n. 214 del 2014, in base al quale lacomunicazione del testo integrale della sentenza da parte delcancelliere non era idonea a far decorrere i termini perl’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., in quanto la norma del codicedi rito trovava applicazione solo nel caso di atto di impulso dicontroparte, ma non incideva sulle norme derogatorie speciali cheancorava la decorrenza del termine breve d’impugnazione alla meracomunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneClementina Ardillo, quale legale rappresentante della società ARCAs.r.l.3. Il presidente ha depositato proposta di definizione anticipata.4. La ricorrente ha chiesto la trattazione del ricorso ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., depositando anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione degli articoli 17,18 l.f., 133, secondo comma,c.p.c. e 325 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.: erra la Corte di appello di Bari nel dichiarare tardivo il reclamoproposto da [OSCURATO:PERSONA] e depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]».Per la ricorrente l’applicabilità del termine breve di 30 giorni perla proposizione del reclamo, ex art. 18, quarto comma, l.f., nonpotrebbe essere dedotto dalle pronunce di legittimità, peraltro tutteprecedenti «alla riforma Cartabia», di cui al d.lgs. n. 164 del 2024,che si riferiscono, invece, al termine per il ricorso per cassazioneavverso la sentenza di reclamo, ex art. 18, comma 11, l.f.3 RG n. 24532/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24532/2025Numero sezionale 3064/2026Numero di raccolta generale 23703/2026Data pubblicazione 21/07/20262. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la«violazione e falsa applicazione dell’art. 15 l.f., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.: erra il tribunale di Trani neldichiarare valida la notifica eseguita il 18/7/2024 alla cessata ARCAS.r.l. presso l’ex legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] che con lacessazione della società ha perso tale qualifica».La Corte d’appello si sarebbe limitata a statuire sulla tardività delreclamo, senza prendere in esame i motivi di impugnazione, «primotra tutti quello inerente la nullità della notifica del ricorsointroduttivo».Ove, invece, il reclamo dovesse considerarsi tempestivo,potrebbe essere esaminato anche il motivo inerente la nullità dellanotifica del ricorso introduttivo.3.Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionedell’art. 102 c.p.c. in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.: erra la Corte d’appello di Bari nel non rilevare la violazionedel litisconsorzio necessario per omessa notifica tutti i soci dellacessata [OSCURATO:SOCIETA].».Essendo cessata la società [OSCURATO:SOCIETA]., il contraddittorio - adavviso della ricorrente - doveva essere costituito non solo neiconfronti della cessata società, ma di tutti i soci della predetta e nonsolo dell’ex liquidatore.4. Va condivisa la proposta di definizione anticipata.5. Il primo motivo, per come articolato dalla ricorrente, èinammissibile ex art. 360-bis c.p.c..Questa Corte ha da tempo chiarito che ai sensi dell'art. 18comma 4 legge fall., il termine di trenta giorni per la proposizionedel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento decorreper il debitore dalla data della notificazione effettuata a normadell'art. 17, ovverosia su richiesta del cancelliere, nelle forme4 RG n. 24532/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24532/2025Numero sezionale 3064/2026Numero di raccolta generale 23703/2026Data pubblicazione 21/07/2026previste dall'art. 137 c.p.c., e quindi mediante consegna di una copiaconforme all'originale, eventualmente presso il domicilio eletto nelcorso del procedimento previsto dall'art. 15, oppure, ai sensi dell'art.16 comma quarto del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito conmodificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, mediantespedizione in via telematica all'indirizzo di posta elettronicacertificata risultante da pubblici elenchi (ex multis, Cass. n.24008/2021). In proposito, si è ripetutamente detto, con unragionamento che appare evidentemente trasponibile anche altermine di 30 giorni di cui all’art. 18 comma 4 legge fall., che lanotifica effettuata dal cancelliere a mezzo p.e.c., ai sensi dell'art. 16comma quarto, d.l. n. 179/2012 (conv. dalla l. n. 221/2012), èidonea a far decorrere il termine breve ex art. 18, comma 11, leggefall. per l’impugnazione in cassazione della sentenza che definisce ilreclamo avverso la pronuncia che dispone l’apertura del fallimento,non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, c. p. c. (comenovellato dal d.l. 90/2014, conv. dalla l. n. 114/2014), che trovaapplicazione solo nel caso di atto a impulso di parte, ma non incidesulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza deltermine breve di impugnazione alla comunicazione delprovvedimento ad opera della cancelleria (ex multis, Cass. n.12389/2024, n. 13845/2023, n. 31593/2022, n. 31457/2022, n.29118/2022, n. 6278/2022, n. 13225/2021, n. 6805/2021, n.889/2021, n. 21964/2020, n. 19006/2020, n. 23443/2019, n.27685/2018, n. 23575/2017, n. 2315/2017, n. 10525/2016). Sitratta, infatti, di un meccanismo rispondente alle esigenze di celeritàche caratterizzano il procedimento fallimentare, diretto a far sì chela conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazionesia assicurata dalla sua comunicazione in forma integrale da partedella cancelleria (Cass. n. 31547/2022; Cass. n. 23575/2017).5 RG n. 24532/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24532/2025Numero sezionale 3064/2026Numero di raccolta generale 23703/2026Data pubblicazione 21/07/2026Ebbene, nel caso di specie, appare pacifica l’applicabilità del terminedi trenta giorni per la proposizione del reclamo avverso la sentenzadichiarativa di fallimento e non di quello cd. lungo ex art. 327 c.p.c.,richiamato dall’art. 18, comma 4, legge fall., risultando dagli atti,come pur correttamente osservato dal giudice di seconde cure, che,contestualmente alla pubblicazione, in data 3.9.2025, della sentenzadel Tribunale di Trani che aveva dichiarato il fallimento in estensione,la cancelleria del medesimo Tribunale aveva provveduto a notificareex art. 17 legge fall. il testo integrale della sentenza all’avvocatoGiacomo Quagliarella presso l’indirizzo di posta elettronica certificatadi quest’ultimo con esito positivo e ciò risultava confermato anchedall’attestazione di cancelleria allegata dalla ‘[OSCURATO:SOCIETA].’; di conseguenza, il termine di 30 giorni per proporrereclamo ex art. 18 legge fall., alla data del deposito del ricorso(17.1.2025), era già spirato, non sussistendo dunque, a fronte di unnotifica ritualmente eseguita, i presupposti per l’applicazione deltermine lu,ngo ex art. 327 c.p.c. pur richiamato, in subordine,dall’art. 18 comma 4, legge fall. in relazione ai casi in cui sia stataomessa la notifica ex art. 17 legge fall.I restanti motivi sono inammissibili per difetto di interesse.6. Nella specie non si rinvengono ragioni (stante la correttezzadel provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria perconfermare il rigetto del ricorso) per discostarsi dalla suddettaprevisione legale.7. In assenza di attività difensiva non si provvede sulle spese delgiudizio di legittimità.8. Va disposto, comunque, il pagamento, in favore della cassadelle ammende, della somma di euro 2.500,00 (Cass., sez. 1,16/7/2025, n. 19641). P.Q.M6 RG n. 24532/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24532/2025Numero sezionale 3064/2026Numero di raccolta generale 23703/2026Data pubblicazione 21/07/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento in favore della cassa delleammende, della somma di euro 2.500,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 luglio 2026Il Presidente7 RG n. 24532/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
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