CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27887/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del 18febbraio 2025 del Tribunale della libertà di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoriadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata il T ribunale di Roma ha confermato la misura cautelare dellacustodia i n carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a plurimi reati (relativia detenzioneillecita di cocaina ) ex art. 73 e al reato ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 (operante in Roma, in altre parti d’Italia e in Olanda) descritti nelle imputazioniprovvisorie. 2.Nel ricorsopresentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento della sentenza. 2.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizi o dellamotivazione circa il decorso del termine di fase relativamente al la durata della misura cautelare.Si osserva che, sebbene l’informativa finale sia giunta al Pubblicoministero il 26 febbraio 2021, già nel corso del le indagini i Carabinieri di Frascati avevanoinviato molteplici annotazioni dalle quali emergeva chiaramente il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti che gli sono ora contestati e le successive dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno soltanto contribuito a rafforzare u n quadro indiziariogià compiuto 2.2.2. Con il secondo motivo di ricorsosi deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel trascurare che i fatti contestati risalgono al 2019, il Magistrato di sorveglianza il 4 marzo 2022 ha concesso la misura alternativa dell’affidamento in prova e dalla documentazione che la sorregge risulta che i l ricorrenteha rescisso ogni legame con ambienti criminali , come dimostra anche i fatto che durante la sottoposizione agli arresti domiciliari egli non ha mai trasgredito gli obblighi impostigli e, inoltre, egli era e ancora è dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , sicché non risultano esigenze cautelari concrete attuali. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso è infondato . Nell’ordinanzaimpugnatasono riassunti gli elementi di valutazione circa i reati per iquali si procede e si osserva, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva il ruolo di corriere seguendo le direttive di [OSCURATO:PERSONA] (p. 5). Il Tribunale ha ritenuto infondata nel merito l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. osservando che, sebbene tra il reatoper il quale è stata emessa la prima ordinanza cautelare e quelli contestati nell’ordinanza impugnatasussista una connessione qualificata, tuttavia i gravi indizi relativi ai reati per i quali ora si procede non erano desumibili dalle fonti allora a disposizione e neanche dalla sentenza di condanna in primo grado emessa il 12dicembre 2019, ma lo furono soltanto a seguito di complesse indagini compendiate nella informativa conclusiva redatta il 26 febbraio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Frascati (p. 10-11), alla quale si sono aggiunti i contenuti delle dichiarazioni iniziate nell’ottobre 2023, di [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaborante con l’Autorità giudiziaria, le quali soltanto hanno consentito di inquadrare compiutamente i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con i suoi complici (p. 11). Deve ribadirsi, al riguardo, che in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore «deducibilità» dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie alla base dell'ordinanza cautelare successiva, non consiste nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio di dati (documentali e/o dichiarativi) che consenta al pubblico ministero di esprimere una adeguata valutazione della gravità degli indizi (Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, Rv. 284464; Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Rv. 277351). Inoltre, il Tribunale ha rimarcato che il ricorrente non ha allegato concreti elementi di valutazione che consentano di pervenire a una conclusione diversa, mentre è onere della parte, che adduce la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, provare la deducibilità dagli atti del primo procedimento del fatto di reato oggetto dell'ordinanza successiva (Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Rv. 262577). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è fond ato. La motivazione della ordinanza impugnata risulta carente relativamente all’applicazione della custodia cautelare in carcere. Non può trascurarsiche dai fatti per i quali s i procede sono trascorsi circa sei anni e che, sebbene per i reati indicati nell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sia prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati,deve ─ alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione ─ essere espressamente considerato dal giudice, quando si tratti di un rilevante arco temporale nel corso del quale non sono emerse ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, perché questo dato può rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», ai quali si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc pen. (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273). Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha enfatizzatola rilevanza del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda delittuosa per la quale si procede, ma non ha indicato specifici elementi di valutazione dai quali desumere il perdurare della sua pericolosità, limitandosi a prefigurare che il ricorrente, se collocato agli arresti domiciliari, possa custodire sostanze stupefacenti avvalendosi anche di telefoni cellulari. Al contrario, il ricorrente ha addotto degli elementi di valutazione che, sebbene di per sé non risolutivi, hanno comunque una valenza favorevole all’indagato: la concessione (il 4 marzo 2022) della misura alternativa dell’affidamento in prova da partedel Magistrato di sorveglianza sulla base anche dellavalutazione di suoi eventuali rapporti con ambienti criminali , il rispetto degli obblighi connessi agli arresti domiciliari precedentemente applicatigli , il documentato svolgimento di unaattività lavorativa. Pertanto, l’ordinanza va annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, per una rivalutazione della pericolosità attuale di Nigrelli alla luce del principio di diritto prima richiamato. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizioal Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è