Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 37/1960

ECLI:IT:COST:1960:37
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con verbale del 12 dicembre 1955 il Comando di brigata della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] denunziava all'Autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] per avere detenuto presso la cooperativa di consumo S. Fedele, nello stesso Comune, litri 29 di olio di lino cotto in recipienti non conformi a quelli prescritti dall'art. 28 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217.

In base a tale denuncia il Copes veniva rinviato a giudizio del Tribunale di Sondrio per rispondere del reato di cui agli artt. 28 e 48 del suddetto T. U. e 107, 116, 145 della legge doganale, dovendosi ravvisare nel fatto una ipotesi di contrabbando presunto.

Il Tribunale, alla udienza del 13 giugno 1958, sollevava di ufficio questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 28, 29, 48 del suddetto T. U. per contrasto con il secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, dovendosi ritenere "che la responsabilità penale non può affermarsi per presunzione, ma per prove oggettive da fornirsi dalla accusa" e rimetteva, perciò, gli atti a questa Corte.

L'ordinanza veniva regolarmente comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato e notificata al Presidente del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo si costituiva in giudizio il 13 luglio 1958 con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato che, con memoria del 12 aprile 1960, chiedeva che fosse preso atto della illegittimità costituzionale dell'art. 48 del menzionato T. U., già dichiarata da questa Corte e che, in ordine agli artt. 28 e 29 del testo unico, venisse dichiarata la manifesta infondatezza della questione. : In conformità alle richieste dell'Avvocatura generale dello Stato deve essere preliminarmente dichiarata improponibile la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 48 del T. U. 22 dicembre 1954, n. 1217, che contiene la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, a cui si riferisce l'ordinanza del Tribunale di Sondrio, trattandosi di norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con precedente decisione di questa Corte del 5 marzo 1959, n. 20.

Per quanto, invece, riflette l'art. 28 dello stesso testo unico, trattasi di norma che regola la forma dei recipienti in cui deve essere contenuto l'olio di lino cotto, allo scopo di prevenire il contrabbando e in nessun modo tale norma di carattere sostantivo, puramente preventiva e cautelare, viene a violare il secondo comma dell'art. 27 della Costituzione invocato nell'ordinanza, il quale consacra il principio processuale della presunzione di innocenza dell'imputato, né viola altre norme della Costituzione.

Invece, l'art. 29 dello stesso testo unico appare in contrasto non già con la norma contenuta nell'art. 27 della Costituzione, come sostiene l'ordinanza, ma con la disposizione della Costituzione che disciplina l'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo per delega del Parlamento.

Infatti, in tale ipotesi, l'art. 76 della Costituzione stabilisce che il potere di formare la legge può essere delegato al Governo soltanto nei limiti rigorosi dei principi e criteri direttivi determinati nella legge che conferisce al Governo stesso il potere normativo.

Nella specie, l'art. 3 della legge di delega (20 dicembre 1952, n. 2385) indica come oggetto della delega la riunione in T. U. delle disposizioni "concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti" e determina i limiti del contenuto di tale testo unico nello scopo "del coordinamento e della migliore formulazione delle disposizioni e del perfezionamento tecnico delle misure di vigilanza e di controllo".

Invece, il terzo comma dell'art. 29 del suddetto testo unico prevede come forma di contrabbando, e cioè come delitto (punibile anche con la multa ai sensi degli artt. 107 e 145 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424), la violazione delle norme contenute nel suddetto art. 28, che l'art. 2 della legge consentiva di configurare soltanto come contravvenzione.

Sorge così evidente il contrasto fra le disposizioni della legge di delega e la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 29 del testo unico che fa riferimento al contrabbando e alla relativa sanzione.

Ne consegue la necessità di dichiarare la illegittimità costituzionale di tale ultima norma.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara:

a) improponibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 5 marzo 1959, n. 20;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del medesimo testo unico;

c) l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nel terzo comma dell'art. 29 del suddetto testo unico. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1960.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con verbale del 12 dicembre 1955 il Comando di brigata della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] denunziava all'Autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] per avere detenuto presso la cooperativa di consumo S. Fedele, nello stesso Comune, litri 29 di olio di lino cotto in recipienti non conformi a quelli prescritti dall'art. 28 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217. In base a tale denuncia il Copes veniva rinviato a giudizio del Tribunale di Sondrio per rispondere del reato di cui agli artt. 28 e 48 del suddetto T. U. e 107, 116, 145 della legge doganale, dovendosi ravvisare nel fatto una ipotesi di contrabbando presunto. Il Tribunale, alla udienza del 13 giugno 1958, sollevava di ufficio questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 28, 29, 48 del suddetto T. U. per contrasto con il secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, dovendosi ritenere "che la responsabilità penale non può affermarsi per presunzione, ma per prove oggettive da fornirsi dalla accusa" e rimetteva, perciò, gli atti a questa Corte. L'ordinanza veniva regolarmente comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato e notificata al Presidente del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo si costituiva in giudizio il 13 luglio 1958 con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato che, con memoria del 12 aprile 1960, chiedeva che fosse preso atto della illegittimità costituzionale dell'art. 48 del menzionato T. U., già dichiarata da questa Corte e che, in ordine agli artt. 28 e 29 del testo unico, venisse dichiarata la manifesta infondatezza della questione. : In conformità alle richieste dell'Avvocatura generale dello Stato deve essere preliminarmente dichiarata improponibile la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 48 del T. U. 22 dicembre 1954, n. 1217, che contiene la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, a cui si riferisce l'ordinanza del Tribunale di Sondrio, trattandosi di norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con precedente decisione di questa Corte del 5 marzo 1959, n. 20. Per quanto, invece, riflette l'art. 28 dello stesso testo unico, trattasi di norma che regola la forma dei recipienti in cui deve essere contenuto l'olio di lino cotto, allo scopo di prevenire il contrabbando e in nessun modo tale norma di carattere sostantivo, puramente preventiva e cautelare, viene a violare il secondo comma dell'art. 27 della Costituzione invocato nell'ordinanza, il quale consacra il principio processuale della presunzione di innocenza dell'imputato, né viola altre norme della Costituzione. Invece, l'art. 29 dello stesso testo unico appare in contrasto non già con la norma contenuta nell'art. 27 della Costituzione, come sostiene l'ordinanza, ma con la disposizione della Costituzione che disciplina l'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo per delega del Parlamento. Infatti, in tale ipotesi, l'art. 76 della Costituzione stabilisce che il potere di formare la legge può essere delegato al Governo soltanto nei limiti rigorosi dei principi e criteri direttivi determinati nella legge che conferisce al Governo stesso il potere normativo. Nella specie, l'art. 3 della legge di delega (20 dicembre 1952, n. 2385) indica come oggetto della delega la riunione in T. U. delle disposizioni "concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti" e determina i limiti del contenuto di tale testo unico nello scopo "del coordinamento e della migliore formulazione delle disposizioni e del perfezionamento tecnico delle misure di vigilanza e di controllo". Invece, il terzo comma dell'art. 29 del suddetto testo unico prevede come forma di contrabbando, e cioè come delitto (punibile anche con la multa ai sensi degli artt. 107 e 145 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424), la violazione delle norme contenute nel suddetto art. 28, che l'art. 2 della legge consentiva di configurare soltanto come contravvenzione. Sorge così evidente il contrasto fra le disposizioni della legge di delega e la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 29 del testo unico che fa riferimento al contrabbando e alla relativa sanzione. Ne consegue la necessità di dichiarare la illegittimità costituzionale di tale ultima norma. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara: a) improponibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 5 marzo 1959, n. 20; b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del medesimo testo unico; c) l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nel terzo comma dell'art. 29 del suddetto testo unico. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1960. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 37/1960 — Fons Iuris — Fons Iuris