Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 37/1960
ECLI:IT:COST:1960:37
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con verbale del 12 dicembre 1955 il Comando di brigata della
Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] denunziava all'Autorità
giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] per avere detenuto presso la cooperativa di
consumo S. Fedele, nello stesso Comune, litri 29 di olio di lino cotto
in recipienti non conformi a quelli prescritti dall'art. 28 del testo
unico 22 dicembre 1954, n. 1217.
In base a tale denuncia il Copes veniva rinviato a giudizio del
Tribunale di Sondrio per rispondere del reato di cui agli artt. 28 e 48
del suddetto T. U. e 107, 116, 145 della legge doganale, dovendosi
ravvisare nel fatto una ipotesi di contrabbando presunto.
Il Tribunale, alla udienza del 13 giugno 1958, sollevava di ufficio
questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 28,
29, 48 del suddetto T. U. per contrasto con il secondo comma dell'art.
27 della Costituzione, dovendosi ritenere "che la responsabilità
penale non può affermarsi per presunzione, ma per prove oggettive da
fornirsi dalla accusa" e rimetteva, perciò, gli atti a questa Corte.
L'ordinanza veniva regolarmente comunicata ai Presidenti della
Camera e del Senato e notificata al Presidente del Consiglio dei
[OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo si costituiva in giudizio il 13 luglio 1958
con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato che, con
memoria del 12 aprile 1960, chiedeva che fosse preso atto della
illegittimità costituzionale dell'art. 48 del menzionato T. U., già
dichiarata da questa Corte e che, in ordine agli artt. 28 e 29 del
testo unico, venisse dichiarata la manifesta infondatezza della
questione.
:
In conformità alle richieste dell'Avvocatura generale dello Stato
deve essere preliminarmente dichiarata improponibile la questione di
legittimità costituzionale concernente l'art. 48 del T. U. 22 dicembre
1954, n. 1217, che contiene la disciplina fiscale della lavorazione dei
semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, a cui si riferisce
l'ordinanza del Tribunale di Sondrio, trattandosi di norma già
dichiarata costituzionalmente illegittima con precedente decisione di
questa Corte del 5 marzo 1959, n. 20.
Per quanto, invece, riflette l'art. 28 dello stesso testo unico,
trattasi di norma che regola la forma dei recipienti in cui deve essere
contenuto l'olio di lino cotto, allo scopo di prevenire il contrabbando
e in nessun modo tale norma di carattere sostantivo, puramente
preventiva e cautelare, viene a violare il secondo comma dell'art. 27
della Costituzione invocato nell'ordinanza, il quale consacra il
principio processuale della presunzione di innocenza dell'imputato, né
viola altre norme della Costituzione.
Invece, l'art. 29 dello stesso testo unico appare in contrasto non
già con la norma contenuta nell'art. 27 della Costituzione, come
sostiene l'ordinanza, ma con la disposizione della Costituzione che
disciplina l'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo
per delega del Parlamento.
Infatti, in tale ipotesi, l'art. 76 della Costituzione stabilisce
che il potere di formare la legge può essere delegato al Governo
soltanto nei limiti rigorosi dei principi e criteri direttivi
determinati nella legge che conferisce al Governo stesso il potere
normativo.
Nella specie, l'art. 3 della legge di delega (20 dicembre 1952, n.
2385) indica come oggetto della delega la riunione in T. U. delle
disposizioni "concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei
semi oleosi e degli oli da essi ottenuti" e determina i limiti del
contenuto di tale testo unico nello scopo "del coordinamento e della
migliore formulazione delle disposizioni e del perfezionamento tecnico
delle misure di vigilanza e di controllo".
Invece, il terzo comma dell'art. 29 del suddetto testo unico
prevede come forma di contrabbando, e cioè come delitto (punibile
anche con la multa ai sensi degli artt. 107 e 145 della legge doganale
25 settembre 1940, n. 1424), la violazione delle norme contenute nel
suddetto art. 28, che l'art. 2 della legge consentiva di configurare
soltanto come contravvenzione.
Sorge così evidente il contrasto fra le disposizioni della legge
di delega e la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 29 del
testo unico che fa riferimento al contrabbando e alla relativa
sanzione.
Ne consegue la necessità di dichiarare la illegittimità
costituzionale di tale ultima norma.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara:
a) improponibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 48 del T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina
fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sentenza 5 marzo 1959, n. 20;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28 del medesimo testo unico;
c) l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nel terzo
comma dell'art. 29 del suddetto testo unico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1960.
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