CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35690/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 maggio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Noia il 12 giugno 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 2.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256 del d.lgs. nr . 152/2006; fatto accertato in Acerra il 20 ottobre 2020. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato (pag. 3-4 della sentenza impugnata), da un lato, che [OSCURATO:PERSONA] era l'effettivo gestore dell'autofficina dove era stata accertata la gestione illecita dei rifiuti e, dall'altro lato, che si era in presenza di un deposito incontrollato, con conseguente smaltimento illecito dei rifiuti, non essendo stata fornita alcuna documentazione attestante il regolare e periodico smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività gestita dall'imputato, peraltro di non modeste dimensioni, atteso che al momento dell'accesso della P.G. sono state rinvenute 11 autovetture in riparazione. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggio 2