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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 30702/2026

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d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoliche ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino del 2 maggio 2022, conla quale l’imputato era stato prosciolto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., dalreato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per particolare tenuità delfatto.1.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge inrelazione agli artt. 157, 159 e 161 cod. pen., per inosservanza ed erroneaapplicazione della disciplina della prescrizione.1.2.

Con il secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione inrelazione all’art. 4 legge n. 110 del 1975, con riferimento alla ritenutainsussistenza del giustificato motivo del porto.2.

La difesa ha presentato una memoria con la quale chiede di valutarecome ammissibile il ricorso, e di annullare senza rinvio la sentenza impugnataperché il reato è estinto per prescrizione.3.

Il primo motivo è fondato e assorbe l’esame della residua censura.Il reato contravvenzionale contestato all’imputato risulta commesso il 6ottobre 2019; la sentenza di primo grado, di proscioglimento ai sensi dell’art.131-bis cod. pen., è stata pronunciata il 2 maggio 2022; la Corte di appello diNapoli, pronunciando sull’appello proposto dal solo imputato, ha confermato ladecisione di primo grado con sentenza del 27 febbraio 2026.

La Corte territorialeha, in particolare, respinto il motivo di gravame con il quale il prevenutoinvocava la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sul presuppostoche alla fattispecie trovasse applicazione la sospensione del corso dellaprescrizione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.L’assunto non è conforme alla lettera della legge né alla disciplinaapplicabile ratione temporis.Deve, anzitutto, essere r iconosciuto l ’ interesse del l ’ imputatoall ’ impugnazione volta a ottenere l ’annullamento della sentenza diproscioglimento pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., essendo laprescrizione maturata prima della decisione di appello.

La declaratoria diestinzione del reato per prescrizione prevale, infatti, sulla esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto determina un esito piùfavorevole per l’imputato, mentre la seconda presuppone l’accertamento delfatto e della sua riferibilità all’imputato e lascia inalterato l’illecito penale nellasua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso,Rv. 282214-01).Quanto alla disciplina della prescrizione applicabile, va ricordato che leSezioni Unite hanno affermato che, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31dicembre 2019, continua ad applicarsi la disciplina introdotta dalla legge n. 103del 2017, non essendo stata essa abrogata con effetti retroattivi né dalla legge 9gennaio 2019, n. 3, né dalla legge 27 settembre 2021, n. 134; regime che deveritenersi più favorevole rispetto a quelli successivi, poiché consente comunque ildecorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia pure allo spiraredel periodo di sospensione (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025,Polichetti, Rv. 288175-01).

Tale principio, tuttavia, deve essere applicato neilimiti segnati dalla stessa disposizione.

L’art. 159, comma secondo, cod. pen.,nel testo introdotto dall’art. 1 legge n. 103 del 2017, stabiliva che il corso dellaprescrizione rimanesse sospeso «dal termine previsto dall’articolo 544 del codicedi procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condannadi primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia deldispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per untempo comunque non superiore a un anno e sei mesi» e, analogamente, «daltermine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il depositodella motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessain sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, perun tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi».Il dato letterale è, dunque, univoco: la sospensione opera soltanto quandoil grado di giudizio si sia concluso con una sentenza di condanna.

Non èconsentito estendere tale disciplina alla sentenza pronunciata ai sensi dell’art.131-bis cod. pen. sulla base del solo rilievo che anche tale decisione presupponel’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua riferibilitàall’imputato.La sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur nonessendo assimilabile a una formula pienamente liberatoria e pur implicando unaccertamento di responsabilità in senso sostanziale, resta diversa, sul pianoformale e degli effetti, dalla sentenza di condanna, che è l’unico provvedimentoespressamente richiamato dall’art. 159, comma secondo, cod. pen.

Una diversalettura finirebbe per introdurre, in malam partem, una causa di sospensione nonprevista dalla legge e non ricavabile in via interpretativa da una pronuncia che,per espressa qualificazione normativa, non contiene condanna.La conclusione è coerente con il principio già affermato da questa Corte,secondo cui la sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159,comma secondo, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017,presuppone una sentenza di condanna e non può essere applicata alla sentenzadi proscioglimento pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., nonostantequest’ultima richieda un accertamento del fatto tipico e della sua attribuibilitàall’imputato (Sez. 4, n. 13593 del 08/04/2025, n.m.).Ne consegue che, nella specie, non poteva essere computato alcun periododi sospensione ai sensi dell’art. 159, comma secondo, cod. pen.Il reato contravvenzionale commesso il 6 ottobre 2019 era soggetto altermine massimo quinquennale di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen.; tale termine, in assenza di ulteriori sospensioni, era già decorso alla datadella sentenza di appello, pronunciata il 27 febbraio 2026.4.

Conclusivamente va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata per essere il reato estinto per prescrizione, essendo la stessamaturata in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza nel grado diappello.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto perprescrizione.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoliche ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino del 2 maggio 2022, conla quale l’imputato era stato prosciolto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., dalreato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per particolare tenuità delfatto.1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge inrelazione agli artt. 157, 159 e 161 cod. pen., per inosservanza ed erroneaapplicazione della disciplina della prescrizione.1.2. Con il secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione inrelazione all’art. 4 legge n. 110 del 1975, con riferimento alla ritenutainsussistenza del giustificato motivo del porto.2. La difesa ha presentato una memoria con la quale chiede di valutarecome ammissibile il ricorso, e di annullare senza rinvio la sentenza impugnataperché il reato è estinto per prescrizione.3. Il primo motivo è fondato e assorbe l’esame della residua censura.Il reato contravvenzionale contestato all’imputato risulta commesso il 6ottobre 2019; la sentenza di primo grado, di proscioglimento ai sensi dell’art.131-bis cod. pen., è stata pronunciata il 2 maggio 2022; la Corte di appello diNapoli, pronunciando sull’appello proposto dal solo imputato, ha confermato ladecisione di primo grado con sentenza del 27 febbraio 2026. La Corte territorialeha, in particolare, respinto il motivo di gravame con il quale il prevenutoinvocava la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sul presuppostoche alla fattispecie trovasse applicazione la sospensione del corso dellaprescrizione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.L’assunto non è conforme alla lettera della legge né alla disciplinaapplicabile ratione temporis.Deve, anzitutto, essere r iconosciuto l ’ interesse del l ’ imputatoall ’ impugnazione volta a ottenere l ’annullamento della sentenza diproscioglimento pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., essendo laprescrizione maturata prima della decisione di appello. La declaratoria diestinzione del reato per prescrizione prevale, infatti, sulla esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto determina un esito piùfavorevole per l’imputato, mentre la seconda presuppone l’accertamento delfatto e della sua riferibilità all’imputato e lascia inalterato l’illecito penale nellasua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso,Rv. 282214-01).Quanto alla disciplina della prescrizione applicabile, va ricordato che leSezioni Unite hanno affermato che, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31dicembre 2019, continua ad applicarsi la disciplina introdotta dalla legge n. 103del 2017, non essendo stata essa abrogata con effetti retroattivi né dalla legge 9gennaio 2019, n. 3, né dalla legge 27 settembre 2021, n. 134; regime che deveritenersi più favorevole rispetto a quelli successivi, poiché consente comunque ildecorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia pure allo spiraredel periodo di sospensione (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025,Polichetti, Rv. 288175-01). Tale principio, tuttavia, deve essere applicato neilimiti segnati dalla stessa disposizione. L’art. 159, comma secondo, cod. pen.,nel testo introdotto dall’art. 1 legge n. 103 del 2017, stabiliva che il corso dellaprescrizione rimanesse sospeso «dal termine previsto dall’articolo 544 del codicedi procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condannadi primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia deldispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per untempo comunque non superiore a un anno e sei mesi» e, analogamente, «daltermine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il depositodella motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessain sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, perun tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi».Il dato letterale è, dunque, univoco: la sospensione opera soltanto quandoil grado di giudizio si sia concluso con una sentenza di condanna. Non èconsentito estendere tale disciplina alla sentenza pronunciata ai sensi dell’art.131-bis cod. pen. sulla base del solo rilievo che anche tale decisione presupponel’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua riferibilitàall’imputato.La sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur nonessendo assimilabile a una formula pienamente liberatoria e pur implicando unaccertamento di responsabilità in senso sostanziale, resta diversa, sul pianoformale e degli effetti, dalla sentenza di condanna, che è l’unico provvedimentoespressamente richiamato dall’art. 159, comma secondo, cod. pen. Una diversalettura finirebbe per introdurre, in malam partem, una causa di sospensione nonprevista dalla legge e non ricavabile in via interpretativa da una pronuncia che,per espressa qualificazione normativa, non contiene condanna.La conclusione è coerente con il principio già affermato da questa Corte,secondo cui la sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159,comma secondo, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017,presuppone una sentenza di condanna e non può essere applicata alla sentenzadi proscioglimento pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., nonostantequest’ultima richieda un accertamento del fatto tipico e della sua attribuibilitàall’imputato (Sez. 4, n. 13593 del 08/04/2025, n.m.).Ne consegue che, nella specie, non poteva essere computato alcun periododi sospensione ai sensi dell’art. 159, comma secondo, cod. pen.Il reato contravvenzionale commesso il 6 ottobre 2019 era soggetto altermine massimo quinquennale di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen.; tale termine, in assenza di ulteriori sospensioni, era già decorso alla datadella sentenza di appello, pronunciata il 27 febbraio 2026.4. Conclusivamente va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata per essere il reato estinto per prescrizione, essendo la stessamaturata in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza nel grado diappello. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto perprescrizione.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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