CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 33842/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5355-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PROFESSIONISTI, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - Oggetto inarcassa R.G.N. 5355/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2023 CC contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 307/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/08/2016 R.G.N. 382/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere a carico di [OSCURATO:PERSONA] la pensione di anzianità, secondo i requisiti di anagrafici e contributivi previsti dalle disposizioni anteriori a quelle statutarie entrate in vigore il 5.3.2010 e fatte salve dalla disposizione transitoria dell’art.26, co.3 dello [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, quanto all’anzianità contributiva necessaria per poter beneficiare dei precedenti requisiti di accesso alla pensione, riteneva la Corte che essa fosse stata raggiunta a mezzo della domanda di ricongiunzione con pregressa contribuzione versata presso l’Inps; tale contribuzione, una volta soggetta a contribuzione, era da ritenersi già presente al 5.3.2010, data successiva alla presentazione della domanda di ricongiunzione, cui peraltro [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto vario tempo dopo. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.26 [OSCURATO:PERSONA], dell’art.12 disp. prel. cod. civ., dell’art.1 d.lgs. n.509/94, della l. n.45/90, nonché contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Con un primo argomento, si sostiene che l’art.26, co.3 dello Statuto consentiva l’accesso alla pensione di anzianità secondo la disciplina previgente solo per coloro che al 5.3.2010 avessero maturato 30 anni di anzianità contributiva presso [OSCURATO:PERSONA]; ciò che non era pacificamenteper Volpi. Con un secondo argomento, il motivo sostiene che, anche a voler computare l’anzianità contributiva pari a 3 anni, a seguito della ricongiunzione, questa opera non retroattivamente ma solo a far data dal pagamento dell’onere economico che, nel caso di specie, si ebbe dopo il 5.3.2010, sicché a quella data non si poteva ritenere acquisita l’anzianità contributiva richiesta dall’art.26, co.3 dello [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è fondato.In fatto risulta dalla sentenza impugnata che la domanda di ricongiunzione fu avanzata prima del 5.3.2010, data di entrata in vigore delle nuove norme statutarie [OSCURATO:PERSONA]; che [OSCURATO:PERSONA] comunicò a Volpi l’ammontare dell’onere economico in data successiva al 5.3.2010, ovvero il 7.6.2010 e che il pagamento da parte di Volpi si ebbe il 20.10.2010. La controversia riguarda il momento in cui assume rilevanza l’anzianità contributiva maturata presso Inps e ricongiunta a quella maturata presso [OSCURATO:PERSONA]; se cioè tale anzianità si debba collocare temporalmente nel periodo in cui fu maturata e quindi antecedentemente al 5.3.2010, oppure successivamente al 5.3.2010. Reputa il collegio che vada data preferenza a questa seconda ipotesi, con conseguente inapplicabilità dell’art.26, co.3 dello [OSCURATO:PERSONA]. Seguendo l’orientamento di questa Corte (Cass.29767/22) dal quale non v’è motivo di discostarsi, la ricongiunzione presuppone il perfezionamento del negozio bilaterale tra le parti, e prescinde dalla tempestività o meno della comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’importo economico da pagare. Al perfezionamento del negozio bilaterale deve poi seguire il pagamento dell’onere economico da parte dell’assicurato.Questa Corte ha quindi concluso che solo il perfezionamento del negozio di ricongiunzione e del relativo pagamento permettono di definire la complessiva contribuzione utile ai fini della pensione di anzianità a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso di specie, come sopra detto, è pacifico che antecedentemente al 5.3.2010 non era perfezionato il negozio bilaterale e nemmeno si era avuto il pagamento da parte di Volpi. Non poteva dunque applicarsi l’art.26, co.3 dello [OSCURATO:PERSONA], poiché al [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era maturata l’anzianità contributiva di 30 anni. La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi e va dunque cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda attorea di primo grado. Le spese dell’inter