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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2026

Cassazione n. 32684/2026

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ITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Genova e assolto il ricorrente perché non punibile per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod. pen., limitatamente al delitto previsto dall'art. 474 cod. pen., commesso il 20 aprile 2016; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso — che contesta erronea applicazione degli artt. 131 bis, 157 e 161 cod. pen. perché il delitto di cui all'art. 474 cod. pen., risultava già estinto al momento della celebrazione del giudizio di appello - é fondato in quanto il reato commesso il 20.4.2016 era estinto per prescrizione dal 6.11.2023 (scadenza al 20.10.23, aumentata per la sospensione di gg. 17); Considerato che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis cod. pen., riconosciuta dalla Corte di appello, in quanto, estinguendo il reato, rappresenta un esito più A\L Luifavorevole per l'imputato (Sez. 6, n. 3927 del 19/01/2026, Rizzo, Rv. 289203 - 01; conf.

N. 43700 del 2021 Rv. 282214 - 01); P. Q. M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Genova e assolto il ricorrente perché non punibile per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod. pen., limitatamente al delitto previsto dall'art. 474 cod. pen., commesso il 20 aprile 2016; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso — che contesta erronea applicazione degli artt. 131 bis, 157 e 161 cod. pen. perché il delitto di cui all'art. 474 cod. pen., risultava già estinto al momento della celebrazione del giudizio di appello - é fondato in quanto il reato commesso il 20.4.2016 era estinto per prescrizione dal 6.11.2023 (scadenza al 20.10.23, aumentata per la sospensione di gg. 17); Considerato che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis cod. pen., riconosciuta dalla Corte di appello, in quanto, estinguendo il reato, rappresenta un esito più A\L Luifavorevole per l'imputato (Sez. 6, n. 3927 del 19/01/2026, Rizzo, Rv. 289203 - 01; conf. N. 43700 del 2021 Rv. 282214 - 01); P. Q. M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32684/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris