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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36418/2022

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 01 / 12/2022 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21931 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21931 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47E22 C746S) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocatoAlessandra [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P61 H282T) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore rappresentata e difes a dall’ A vvocat ura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7301/2019, pubblicatain data 21 novembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Il locale agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui è poi subentrata l’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA]) ha iscritto ipoteca, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, su beni immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] da questo costituiti Ric. n. 21931/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 in fondo patrimoniale, per crediti iscritti a ruolo di titolarità dell’allora Ministero dell’Industria. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la legittimità dell’iscrizione ipotecaria.

La sua domanda è stata rigettata dal Tribunale di Rieti.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, ma in base a diversa motivazione.

Ricorre il Vicari, sulla base di un unicomotivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA].

Èstata disposta la tratta zione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione o fal- sa applicazionedell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 in rela- zione all’art. 170 c.c.ed all’art. 615 c.p.c.».

Si premette che il tribunale, in primo grado, aveva affermato la legittimità dell’iscrizione ipotecaria contestata, avendola ri- tenuta relativa a debiti di cui non era stata dimostrata l’estraneità ai bisogni della famiglia.

La corte di appello ha, invece, ritenuto la domanda del Vicari radicalmente infondata per una questione logicamente pregiu- diziale, cioè sull’assunto che l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, non costituendo atto esecutivo in senso stretto, possa avere legittimamente ad oggetto anche beni del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c., a prescin- dere dal titolo del credito per cui è iscritta.

Il ricorrente contesta tale assunto, sostenendo che l’iscrizione ipotecaria in questione, anche se non qualificabile come atto dell’esecuzione forzata cd. esattoriale in senso stretto, è co- munque un atto alla stessa finalizzato e, in ogni caso, che es- sa è soggetta ai medesimi limiti e alle medesime condizioni Ric. n. 21931/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 che legittimano il pignoramento, onde non può avvenire in re- lazione ai beni del fondo patrimoniale.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Secondo i principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, qualunque iscrizione di ipoteca non volontaria sui beni del fondo patrimoniale è soggetta ai medesimi limiti che l’art.170 c.c. prevede per l’espropriazione forzata di tali beni, es- sendo alla stessa finalizzata e, quindi, può essere ritenuta le- gittimasolo qualora il debito per cui avviene l’iscrizione stessa sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni fa- miliari, ovvero quando – nell ’ ipotesi contraria – il titolare del credito non conosceva l ’ estraneità ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13622 del 04/06/2010, Rv. 613764 – 01, secondo cui « in materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt.169 e 170 c.c. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inse- rita nell’atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 c.c.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell’interesse della famiglia, qualora risul- tino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all’iscrizione d’ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari»; conf.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5385 del 05/03/2013 , Rv. 625376 – 01 ; nel medesimo senso si pongono, almeno impli- citamente, le decisioni in base alle quali l’iscrizione ipotecaria anteriore alla pubblicità della costituzione del fondo patrimo- niale prevale sui vincoli derivanti dallo stesso: cfr., ad es.: Ric. n. 21931/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 Cass., Sez.

U, Sentenza n. 21658del 13/10/2009, Rv. 609466 -01).

Tali principi sono stat i , poi, ripetutamente affermat i e ribadit i proprio con specifico riguardo all’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, tanto che essipossono considerarsi (sia pure dopo alcune oscillazioni) ormai ampia- mente consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5385 del 05/03/2013, Rv. 625376 –01: «l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissi- bilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973 n. 602; ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato con- tratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando – nell’ipotesi contraria – il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca – sicché, ove proceda in tal senso, l’iscrizione è da ritenere illegittima –nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità»; conf.: Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23876del 23/11/2015, Rv. 637586 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1652del 29/01/2016, Rv. 638353 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21800del 28/10/2016, Rv. 642962 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 22761del 09/11/2016, Rv. 641645 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20998del 23/08/2018, Rv. 650445 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 29983del 25/10/2021, Rv. 662905 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 1318del 18/01/2022, Rv. 663654 – 01) .

La decisione impugnata va, quindi, cassata, affinché in sede di rinvio sia valutata, in concreto – ed impregiudicata ogni altra eventuale questione, anche in rito – la sussistenza dei pre- supposti per la predetta iscrizione.

Ric. n. 21931/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 2.Il ricorso è accolto e, per l’effetto, l a sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma , in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composi- zione, anche per le spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 01 / 12/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21931 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21931 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47E22 C746S) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocatoAlessandra [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P61 H282T) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore rappresentata e difes a dall’ A vvocat ura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7301/2019, pubblicatain data 21 novembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il locale agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui è poi subentrata l’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA]) ha iscritto ipoteca, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, su beni immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] da questo costituiti Ric. n. 21931/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 in fondo patrimoniale, per crediti iscritti a ruolo di titolarità dell’allora Ministero dell’Industria. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la legittimità dell’iscrizione ipotecaria. La sua domanda è stata rigettata dal Tribunale di Rieti. La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, ma in base a diversa motivazione. Ricorre il Vicari, sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la tratta zione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione o fal- sa applicazionedell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 in rela- zione all’art. 170 c.c.ed all’art. 615 c.p.c.». Si premette che il tribunale, in primo grado, aveva affermato la legittimità dell’iscrizione ipotecaria contestata, avendola ri- tenuta relativa a debiti di cui non era stata dimostrata l’estraneità ai bisogni della famiglia. La corte di appello ha, invece, ritenuto la domanda del Vicari radicalmente infondata per una questione logicamente pregiu- diziale, cioè sull’assunto che l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, non costituendo atto esecutivo in senso stretto, possa avere legittimamente ad oggetto anche beni del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c., a prescin- dere dal titolo del credito per cui è iscritta. Il ricorrente contesta tale assunto, sostenendo che l’iscrizione ipotecaria in questione, anche se non qualificabile come atto dell’esecuzione forzata cd. esattoriale in senso stretto, è co- munque un atto alla stessa finalizzato e, in ogni caso, che es- sa è soggetta ai medesimi limiti e alle medesime condizioni Ric. n. 21931/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 che legittimano il pignoramento, onde non può avvenire in re- lazione ai beni del fondo patrimoniale. Il ricorso è manifestamente fondato. Secondo i principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, qualunque iscrizione di ipoteca non volontaria sui beni del fondo patrimoniale è soggetta ai medesimi limiti che l’art.170 c.c. prevede per l’espropriazione forzata di tali beni, es- sendo alla stessa finalizzata e, quindi, può essere ritenuta le- gittimasolo qualora il debito per cui avviene l’iscrizione stessa sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni fa- miliari, ovvero quando – nell ’ ipotesi contraria – il titolare del credito non conosceva l ’ estraneità ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13622 del 04/06/2010, Rv. 613764 – 01, secondo cui « in materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt.169 e 170 c.c. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inse- rita nell’atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 c.c.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell’interesse della famiglia, qualora risul- tino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all’iscrizione d’ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari»; conf.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5385 del 05/03/2013 , Rv. 625376 – 01 ; nel medesimo senso si pongono, almeno impli- citamente, le decisioni in base alle quali l’iscrizione ipotecaria anteriore alla pubblicità della costituzione del fondo patrimo- niale prevale sui vincoli derivanti dallo stesso: cfr., ad es.: Ric. n. 21931/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 Cass., Sez. U, Sentenza n. 21658del 13/10/2009, Rv. 609466 -01). Tali principi sono stat i , poi, ripetutamente affermat i e ribadit i proprio con specifico riguardo all’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, tanto che essipossono considerarsi (sia pure dopo alcune oscillazioni) ormai ampia- mente consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5385 del 05/03/2013, Rv. 625376 –01: «l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissi- bilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973 n. 602; ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato con- tratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando – nell’ipotesi contraria – il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca – sicché, ove proceda in tal senso, l’iscrizione è da ritenere illegittima –nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità»; conf.: Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23876del 23/11/2015, Rv. 637586 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1652del 29/01/2016, Rv. 638353 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21800del 28/10/2016, Rv. 642962 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 22761del 09/11/2016, Rv. 641645 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20998del 23/08/2018, Rv. 650445 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 29983del 25/10/2021, Rv. 662905 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 1318del 18/01/2022, Rv. 663654 – 01) . La decisione impugnata va, quindi, cassata, affinché in sede di rinvio sia valutata, in concreto – ed impregiudicata ogni altra eventuale questione, anche in rito – la sussistenza dei pre- supposti per la predetta iscrizione. Ric. n. 21931/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 2.Il ricorso è accolto e, per l’effetto, l a sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma , in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composi- zione, anche per le spese del giudizio di
Sentenza Cassazione n. 36418/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris