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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11322/2026

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sentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 527/2024 depositata il22/05/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27348/2024Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 11322/2026Data pubblicazione 27/04/20261.

Nel 2019, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice dipace di Macerata, la Regione Marche al fine di sentirla condannare alrisarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 2novembre 2018, lungo la S.P. 78 nel territorio comunale di [OSCURATO:PERSONA](MC), in seguito all’impatto dell’autovettura condotta dall’attore con uncinghiale comparso improvvisamente.Costituitasi in giudizio, la Regione Marche eccepiva il proprio difetto dilegittimazione passiva e resisteva alla domanda nel merito.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Macerata, con sentenza n. 661/2020, in applicazionedell’art. 2052 c.c., accoglieva la domanda attorea, condannando laRegione Marche, al pagamento, in favore del Piccinini, della somma diEuro 2.808,68, oltre interessi e spese.2.

Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 527/2024, in accoglimento delgravame interposto dalla Regione Marche, riformava la pronunzia di primogrado e, applicando l’art. 2043 c.c., rigettava la domanda risarcitoriaproposta dal Piccinini, condannandolo alla rifusione delle spese di lite infavore dell’appellante.3.

Per la cassazione di tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,affidato a due motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3.2.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione dell’art. 113 c.p.c. e degli artt. 2052 e 2054 e 2697c.c.Numero registro generale 27348/2024Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 11322/2026Data pubblicazione 27/04/2026Il ricorrente lamenta che il Tribunale ha ricondotto la fattispecie nell’alveodella responsabilità ex art. 2043 c.c., nonostante il Giudice di pacel’avesse qualificata come responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. allaluce del più recente indirizzo interpretativo inaugurato da Cass. n.7969/2020.Censura, in particolare, la statuizione del Tribunale per cui l’applicabilità alcaso di specie dell’art. 2043 c.c. emergerebbe, a più forte ragione, dalfatto che «l’attore - non a caso - si asteneva dal compiere un cenno allaresponsabilità ex art. 2051 o 2052 c.c.».Deduce, in proposito, che tale statuizione è erronea nella misura in cui ilmancato riferimento nell’atto di citazione (del 2018) all’art. 2052 c.c. sideve soltanto al fatto che tale norma è stata per la prima volta applicataai casi di incidenti stradali tra autoveicoli e animali selvatici dal successivoarresto di Cass. n. 7969/2020.In tal guisa, assume di aver assolto l’onere probatorio prescritto dall’art.2052 c.c., così come illustrato nel menzionato arresto.4.2.

Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 84, comma 2, Reg.Codice della Strada (D.P.R. 495/1992).In via subordinata, il ricorrente censura la sentenza impugnata ritenendoche, alla luce delle prove fornite, il doveva ritenersi ampiamentedimostrata la responsabilità della Regione Marche anche ai sensi dell’art.2043 c.c., la quale, nonostante i molti incidenti verificatisi in zona, non hamai provveduto ad installare segnaletica di pericolo attraversamentoanimali selvatici, strumenti di contenimento e pubblica illuminazione, cheavrebbero consentito agli utenti della strada di conoscere il pericolosussistente su quel tratto di strada.I detti elementi sarebbero, ad avviso del ricorrente, assolutamente idoneial fine di considerare integrata la responsabilità ex art. 2043 c.c. dellaRegione Marche.Numero registro generale 27348/2024Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 11322/2026Data pubblicazione 27/04/20265.1.

Il primo motivo, benché articolato su di una tesi in diritto noninfondata, non è in grado di dar luogo all’auspicata cassazione dellagravata sentenza, poiché il dispositivo di questa rimane conforme a diritto.Secondo un consolidato indirizzo interpretativo, lo stabilire se la domandaproposta dall’attore debba decidersi applicando l’art. 2043 c.c. o l’art.2052 c.c. non è una questione di qualificazione giuridica, stricto sensuintesa, della domanda.

Ciò in quanto la qualificazione giuridica delladomanda resta invariata nell’uno come nell’altro caso: il risarcimento deldanno da fatto illecito.Ne discende che lo stabilire se debba applicarsi l’una o l’altra norma èquestione di individuazione della norma applicabile, da risolvere in base alprincipio jura novit curia, ciò precludendo la possibilità di ravvisare epredicare la esistenza di qualsivoglia giudicato interno sul punto formatosiin seguito alla statuizione del primo giudice (cfr., tra le tante, in parte qua,Cass.

Sez. 3, Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023, al punto

4.6.1. dellamotivazione; ma pure Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31330 del 10/11/2023,Rv. 669467 - 01).5.1.1.

Nel caso di specie, il Tribunale, attraverso una scelta operativaopposta rispetto a quella condotta dal primo giudice, ha applicato l’art.2043 c.c. in base all’assunto per cui «l’attore […] si asteneva dal compiereun cenno alla responsabilità ex art. 2051 o 2052 c.c., facendo piuttostovalere la “condotta omissiva” della parte pubblica, per non aver questa“approntato degli adeguati sistemi di tutela, quali recinzioni o idoneebarriere contro l’attraversamento da parte della fauna selvatica,illuminazione delle zone prospicienti la strada per facilitarnel’avvistamento» (a pag. 2 della sentenza impugnata).In tal senso, ha ritenuto il Tribunale che, in applicazione dell’art. 2043c.c., «spetta al danneggiato provare la condotta colposa causalmenteefficiente dell’ente pubblico», soggiungendo che «il dovere della P.A. dipredisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiareNumero registro generale 27348/2024Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 11322/2026Data pubblicazione 27/04/2026l’attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in normeparticolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio inuna situazione di concreto pericolo, da valutare “ex ante”» (a pag. 3 dellasentenza impugnata).5.1.2.

Orbene - in disparte la effettiva deduzione o meno di unaresponsabilità per colpa della Regione, e quindi la correttezza o meno dellasoluzione applicativa, in diritto, prospettata dal giudice d’appello, che sipone in contrasto con il più recente indirizzo interpretativo (seguito invecedal Giudice di pace) ai sensi del quale i danni cagionati dalla faunaselvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c. e lalegittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione (cfr. Cass., Sez.3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020) - nel caso che ci occupa assume unaportata dirimente la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che «nonrisulta dimostrata una rispettosa condotta di guida del Piccinini, in ordinealla possibilità di evitare il sinistro» (a pag. 4 della sentenza impugnata), ecosì non esattamente dimostrata la dinamica dell’incidente.Essa costituisce il precipitato di un accertamento fattuale in ordine allacomplessiva valutazione delle risultanze probatorie (in particolare, inrelazione alla attendibilità della deposizione resa dal teste deferito dalPiccinini), rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito exart. 116 c.p.c. e in quanto tale insindacabile nel giudizio di legittimità, nonrisultando neppure implausibile sul piano logico.5.1.3.

Tale accertamento assume una particolare rilevanza anche inrelazione all’art. 2052 c.c. e al riparto dell’onere probatorio ex art. 2697c.c. in caso di incidente che veda coinvolti un autoveicolo senza guida dirotaie e un animale selvatico, così come puntualmente delineato dai piùrecenti arresti in argomento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2526 del05/02/2026; Sez. 3, Sentenza n. 2528 del 05/02/2026).In tale occasione, infatti, questa Corte ha enunciato il principio di diritto aisensi del quale «in tema di responsabilità per danni cagionati da animali,Numero registro generale 27348/2024Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 11322/2026Data pubblicazione 27/04/2026di cui all’art. 2052 c.c., in caso di incidente stradale che veda coinvolti unveicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio neiconfronti del proprietario dell’animale o di chi se ne serve, per ilrisarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario del veicolo(ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati dellaallegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente e,in particolare, sia del comportamento dell’animale, sia della condotta diguida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione,essendo indispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso,in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, comma 1,c.c., al comportamento dell’animale, nonché la misura dell’eventualeconcorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi;pertanto, in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova,positiva e certa, che il comportamento dell’animale, in correlazione con lacondotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamentecausa, quanto meno concorrente, dell’evento dannoso, la domandarisarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero deiterzi) non potrà trovare accoglimento, nemmeno parziale».In tal guisa, l’attore, per ottenere il risarcimento integrale del dannosubìto, dovrà fornire la prova sia del comportamento tenuto dall’animale,sia della condotta di guida tenuta del conducente del veicolo, di modo cheemerga che il sinistro sia attribuibile, sotto il profilo causale,esclusivamente al primo e, neanche in parte, alla seconda.La ragione di tale affermazione va individuata in ciò che: valorizzando ilcomplessivo quadro sistematico, l’applicazione dell’art. 2052 c.c. al caso diincidente che veda coinvolti un autoveicolo e un animale fa assumereproprio alla interrelazione tra i due valore di fatto costitutivo, che, cometale, va provato dall’attore.5.1.4.

Venendo, dunque, al caso di specie, la mancata dimostrazione dellaesatta dinamica dell’incidente (comprendente la prova della condotta diNumero registro generale 27348/2024Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 11322/2026Data pubblicazione 27/04/2026guida del conducente dell’autoveicolo) è tale da determinare il rigetto delladomanda risarcitoria, anche ove si applicasse - diversamente da quantoha effettuato il Tribunale - l’art. 2052 c.c. in luogo dell’art. 2043 c.c.Ne discende che, alla luce della ragione appena evidenziata, la questionedella effettiva applicazione da parte del Tribunale dell’art. 2043 c.c. inluogo dell’art. 2052 c.c. risulta, nella specie, ampiamente recessiva e, inogni caso, irrilevante, a ciò conseguendo la infondatezza del motivo, siapure previa adeguata integrazione o correzione, nei sensi appena visti,della motivazione della gravata sentenza.5.2.

Il secondo motivo è inammissibile.Il ricorrente sostiene che non sarebbe stata adeguatamente valutata lacondotta colposa della Regione Marche, ai sensi dell’art. 2043 c.c., peravere violato le disposizioni del codice della strada che impongono allapubblica amministrazione «l’obbligo di predisporre dispositivi specifici,mirati ad avvisare del pericolo, ovvero a scoraggiare o a impedirel’attraversamento di animali selvatici a tutela degli utenti della strada».In tal senso, la censura non si confronta adeguatamente con la effettivaratio decidendi posta alla base del rigetto della domanda, che sicompendia, principalmente, nell’accertamento relativo alla non adeguatadimostrazione, da parte del Piccinini, della dinamica dell’incidente e dellaesclusiva riferibilità dello stesso alla condotta dell’animale selvatico.Tale conclusione, che si deve all’apprezzamento delle prove da parte delTribunale ex art. 116 c.p.c., esclude in radice anche la possibilità diimputare alla Regione Marche la responsabilità dell’evento dannoso aisensi dell’art. 2043 c.c.Aggiungasi, peraltro, ma soltanto ad abundantiam, che parte ricorrenteneppure si confronta con la diversa ed ulteriore statuizione del Tribunaleche ha esaminato espressamente la questione relativa alla esistenza omeno della segnaletica stradale, respingendola a fronte di unaccertamento tipicamente fattuale (avente ad oggetto i rilievi fotograficiNumero registro generale 27348/2024Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 11322/2026Data pubblicazione 27/04/2026compiuti dal c.t.u. nominato dal Giudice di Pace), insindacabile in questasede e non implausibile sul piano logico (cfr. pag. 4 della sentenzaimpugnata).6.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.7.

Integra un idoneo presupposto per la compensazione delle spese delpresente giudizio di legittimità la circostanza che, in materia e sullaquestione in base alla quale il ricorso è stato qui definito, solo assai direcente e proprio nel corso del medesimo giudizio di legittimità questaCorte ha provveduto a sanare alcune disarmonie applicative delrevirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive, con le richiamatesentenze nn. 2526 e 2528 del 2026.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spesedel presente giudizio di legittimità.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 11 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 527/2024 depositata il22/05/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27348/2024Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 11322/2026Data pubblicazione 27/04/20261. Nel 2019, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice dipace di Macerata, la Regione Marche al fine di sentirla condannare alrisarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 2novembre 2018, lungo la S.P. 78 nel territorio comunale di [OSCURATO:PERSONA](MC), in seguito all’impatto dell’autovettura condotta dall’attore con uncinghiale comparso improvvisamente.Costituitasi in giudizio, la Regione Marche eccepiva il proprio difetto dilegittimazione passiva e resisteva alla domanda nel merito.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Macerata, con sentenza n. 661/2020, in applicazionedell’art. 2052 c.c., accoglieva la domanda attorea, condannando laRegione Marche, al pagamento, in favore del Piccinini, della somma diEuro 2.808,68, oltre interessi e spese.2. Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 527/2024, in accoglimento delgravame interposto dalla Regione Marche, riformava la pronunzia di primogrado e, applicando l’art. 2043 c.c., rigettava la domanda risarcitoriaproposta dal Piccinini, condannandolo alla rifusione delle spese di lite infavore dell’appellante.3. Per la cassazione di tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,affidato a due motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3.2. Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione dell’art. 113 c.p.c. e degli artt. 2052 e 2054 e 2697c.c.Numero registro generale 27348/2024Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 11322/2026Data pubblicazione 27/04/2026Il ricorrente lamenta che il Tribunale ha ricondotto la fattispecie nell’alveodella responsabilità ex art. 2043 c.c., nonostante il Giudice di pacel’avesse qualificata come responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. allaluce del più recente indirizzo interpretativo inaugurato da Cass. n.7969/2020.Censura, in particolare, la statuizione del Tribunale per cui l’applicabilità alcaso di specie dell’art. 2043 c.c. emergerebbe, a più forte ragione, dalfatto che «l’attore - non a caso - si asteneva dal compiere un cenno allaresponsabilità ex art. 2051 o 2052 c.c.».Deduce, in proposito, che tale statuizione è erronea nella misura in cui ilmancato riferimento nell’atto di citazione (del 2018) all’art. 2052 c.c. sideve soltanto al fatto che tale norma è stata per la prima volta applicataai casi di incidenti stradali tra autoveicoli e animali selvatici dal successivoarresto di Cass. n. 7969/2020.In tal guisa, assume di aver assolto l’onere probatorio prescritto dall’art.2052 c.c., così come illustrato nel menzionato arresto.4.2. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 84, comma 2, Reg.Codice della Strada (D.P.R. 495/1992).In via subordinata, il ricorrente censura la sentenza impugnata ritenendoche, alla luce delle prove fornite, il doveva ritenersi ampiamentedimostrata la responsabilità della Regione Marche anche ai sensi dell’art.2043 c.c., la quale, nonostante i molti incidenti verificatisi in zona, non hamai provveduto ad installare segnaletica di pericolo attraversamentoanimali selvatici, strumenti di contenimento e pubblica illuminazione, cheavrebbero consentito agli utenti della strada di conoscere il pericolosussistente su quel tratto di strada.I detti elementi sarebbero, ad avviso del ricorrente, assolutamente idoneial fine di considerare integrata la responsabilità ex art. 2043 c.c. dellaRegione Marche.Numero registro generale 27348/2024Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 11322/2026Data pubblicazione 27/04/20265.1. Il primo motivo, benché articolato su di una tesi in diritto noninfondata, non è in grado di dar luogo all’auspicata cassazione dellagravata sentenza, poiché il dispositivo di questa rimane conforme a diritto.Secondo un consolidato indirizzo interpretativo, lo stabilire se la domandaproposta dall’attore debba decidersi applicando l’art. 2043 c.c. o l’art.2052 c.c. non è una questione di qualificazione giuridica, stricto sensuintesa, della domanda. Ciò in quanto la qualificazione giuridica delladomanda resta invariata nell’uno come nell’altro caso: il risarcimento deldanno da fatto illecito.Ne discende che lo stabilire se debba applicarsi l’una o l’altra norma èquestione di individuazione della norma applicabile, da risolvere in base alprincipio jura novit curia, ciò precludendo la possibilità di ravvisare epredicare la esistenza di qualsivoglia giudicato interno sul punto formatosiin seguito alla statuizione del primo giudice (cfr., tra le tante, in parte qua,Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023, al punto 4.6.1. dellamotivazione; ma pure Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31330 del 10/11/2023,Rv. 669467 - 01).5.1.1. Nel caso di specie, il Tribunale, attraverso una scelta operativaopposta rispetto a quella condotta dal primo giudice, ha applicato l’art.2043 c.c. in base all’assunto per cui «l’attore […] si asteneva dal compiereun cenno alla responsabilità ex art. 2051 o 2052 c.c., facendo piuttostovalere la “condotta omissiva” della parte pubblica, per non aver questa“approntato degli adeguati sistemi di tutela, quali recinzioni o idoneebarriere contro l’attraversamento da parte della fauna selvatica,illuminazione delle zone prospicienti la strada per facilitarnel’avvistamento» (a pag. 2 della sentenza impugnata).In tal senso, ha ritenuto il Tribunale che, in applicazione dell’art. 2043c.c., «spetta al danneggiato provare la condotta colposa causalmenteefficiente dell’ente pubblico», soggiungendo che «il dovere della P.A. dipredisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiareNumero registro generale 27348/2024Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 11322/2026Data pubblicazione 27/04/2026l’attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in normeparticolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio inuna situazione di concreto pericolo, da valutare “ex ante”» (a pag. 3 dellasentenza impugnata).5.1.2. Orbene - in disparte la effettiva deduzione o meno di unaresponsabilità per colpa della Regione, e quindi la correttezza o meno dellasoluzione applicativa, in diritto, prospettata dal giudice d’appello, che sipone in contrasto con il più recente indirizzo interpretativo (seguito invecedal Giudice di pace) ai sensi del quale i danni cagionati dalla faunaselvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c. e lalegittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione (cfr. Cass., Sez.3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020) - nel caso che ci occupa assume unaportata dirimente la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che «nonrisulta dimostrata una rispettosa condotta di guida del Piccinini, in ordinealla possibilità di evitare il sinistro» (a pag. 4 della sentenza impugnata), ecosì non esattamente dimostrata la dinamica dell’incidente.Essa costituisce il precipitato di un accertamento fattuale in ordine allacomplessiva valutazione delle risultanze probatorie (in particolare, inrelazione alla attendibilità della deposizione resa dal teste deferito dalPiccinini), rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito exart. 116 c.p.c. e in quanto tale insindacabile nel giudizio di legittimità, nonrisultando neppure implausibile sul piano logico.5.1.3. Tale accertamento assume una particolare rilevanza anche inrelazione all’art. 2052 c.c. e al riparto dell’onere probatorio ex art. 2697c.c. in caso di incidente che veda coinvolti un autoveicolo senza guida dirotaie e un animale selvatico, così come puntualmente delineato dai piùrecenti arresti in argomento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2526 del05/02/2026; Sez. 3, Sentenza n. 2528 del 05/02/2026).In tale occasione, infatti, questa Corte ha enunciato il principio di diritto aisensi del quale «in tema di responsabilità per danni cagionati da animali,Numero registro generale 27348/2024Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 11322/2026Data pubblicazione 27/04/2026di cui all’art. 2052 c.c., in caso di incidente stradale che veda coinvolti unveicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio neiconfronti del proprietario dell’animale o di chi se ne serve, per ilrisarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario del veicolo(ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati dellaallegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente e,in particolare, sia del comportamento dell’animale, sia della condotta diguida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione,essendo indispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso,in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, comma 1,c.c., al comportamento dell’animale, nonché la misura dell’eventualeconcorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi;pertanto, in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova,positiva e certa, che il comportamento dell’animale, in correlazione con lacondotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamentecausa, quanto meno concorrente, dell’evento dannoso, la domandarisarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero deiterzi) non potrà trovare accoglimento, nemmeno parziale».In tal guisa, l’attore, per ottenere il risarcimento integrale del dannosubìto, dovrà fornire la prova sia del comportamento tenuto dall’animale,sia della condotta di guida tenuta del conducente del veicolo, di modo cheemerga che il sinistro sia attribuibile, sotto il profilo causale,esclusivamente al primo e, neanche in parte, alla seconda.La ragione di tale affermazione va individuata in ciò che: valorizzando ilcomplessivo quadro sistematico, l’applicazione dell’art. 2052 c.c. al caso diincidente che veda coinvolti un autoveicolo e un animale fa assumereproprio alla interrelazione tra i due valore di fatto costitutivo, che, cometale, va provato dall’attore.5.1.4. Venendo, dunque, al caso di specie, la mancata dimostrazione dellaesatta dinamica dell’incidente (comprendente la prova della condotta diNumero registro generale 27348/2024Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 11322/2026Data pubblicazione 27/04/2026guida del conducente dell’autoveicolo) è tale da determinare il rigetto delladomanda risarcitoria, anche ove si applicasse - diversamente da quantoha effettuato il Tribunale - l’art. 2052 c.c. in luogo dell’art. 2043 c.c.Ne discende che, alla luce della ragione appena evidenziata, la questionedella effettiva applicazione da parte del Tribunale dell’art. 2043 c.c. inluogo dell’art. 2052 c.c. risulta, nella specie, ampiamente recessiva e, inogni caso, irrilevante, a ciò conseguendo la infondatezza del motivo, siapure previa adeguata integrazione o correzione, nei sensi appena visti,della motivazione della gravata sentenza.5.2. Il secondo motivo è inammissibile.Il ricorrente sostiene che non sarebbe stata adeguatamente valutata lacondotta colposa della Regione Marche, ai sensi dell’art. 2043 c.c., peravere violato le disposizioni del codice della strada che impongono allapubblica amministrazione «l’obbligo di predisporre dispositivi specifici,mirati ad avvisare del pericolo, ovvero a scoraggiare o a impedirel’attraversamento di animali selvatici a tutela degli utenti della strada».In tal senso, la censura non si confronta adeguatamente con la effettivaratio decidendi posta alla base del rigetto della domanda, che sicompendia, principalmente, nell’accertamento relativo alla non adeguatadimostrazione, da parte del Piccinini, della dinamica dell’incidente e dellaesclusiva riferibilità dello stesso alla condotta dell’animale selvatico.Tale conclusione, che si deve all’apprezzamento delle prove da parte delTribunale ex art. 116 c.p.c., esclude in radice anche la possibilità diimputare alla Regione Marche la responsabilità dell’evento dannoso aisensi dell’art. 2043 c.c.Aggiungasi, peraltro, ma soltanto ad abundantiam, che parte ricorrenteneppure si confronta con la diversa ed ulteriore statuizione del Tribunaleche ha esaminato espressamente la questione relativa alla esistenza omeno della segnaletica stradale, respingendola a fronte di unaccertamento tipicamente fattuale (avente ad oggetto i rilievi fotograficiNumero registro generale 27348/2024Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 11322/2026Data pubblicazione 27/04/2026compiuti dal c.t.u. nominato dal Giudice di Pace), insindacabile in questasede e non implausibile sul piano logico (cfr. pag. 4 della sentenzaimpugnata).6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.7. Integra un idoneo presupposto per la compensazione delle spese delpresente giudizio di legittimità la circostanza che, in materia e sullaquestione in base alla quale il ricorso è stato qui definito, solo assai direcente e proprio nel corso del medesimo giudizio di legittimità questaCorte ha provveduto a sanare alcune disarmonie applicative delrevirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive, con le richiamatesentenze nn. 2526 e 2528 del 2026. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spesedel presente giudizio di legittimità.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 11 marzo 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11322/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris