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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 1987

Cassazione n. 44222/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03NONJ) nato il 14/06/1987 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha ridotto la pena irrogata in primo grado ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 460,00 di multa, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai residui motivi in relazione al reato di furto aggravato di cui agli artt. 624bis comma 3, 61 n.5 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] il 6.03.2022.

Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.

Si tratta di un motivo inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017 (cfr. Sez. 1, n. 4157 del 12/01/2018, non mass.) avendo la difesa, unitamente all'imputato che ammetteva gli addebiti, chiesto l'accoglimento della proposta concordata in ordine all'applicazione della pena.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla citata legge n. 103/2017).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria (C.

Cost., sent. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21.11.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03NONJ) nato il 14/06/1987 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha ridotto la pena irrogata in primo grado ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 460,00 di multa, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai residui motivi in relazione al reato di furto aggravato di cui agli artt. 624bis comma 3, 61 n.5 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] il 6.03.2022. Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. Si tratta di un motivo inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017 (cfr. Sez. 1, n. 4157 del 12/01/2018, non mass.) avendo la difesa, unitamente all'imputato che ammetteva gli addebiti, chiesto l'accoglimento della proposta concordata in ordine all'applicazione della pena. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla citata legge n. 103/2017). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria (C. Cost., sent. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21.11.
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