CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 1974
Cassazione n. 37475/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1974 CUSCINA' MADDALENA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/06/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/09/1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/08/1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/01/1985 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/03/1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/02/1993 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1979 avverso l'ordinanza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sen e le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza impugnatala Corte d'Appello di Messina ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza l'istanza di ricusazione avanzata dagli attuali ricorrenti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], chiamato a decidere nel processo 1351/2020. La richiesta era motivata per la ritenuta incompatibilità del consigliere che aveva già giudicato gli stessi ricorrenti per il reato ex art 416 bis cp nella sentenza di primo grado in data 31 Marzo 2006 e, per i soli imputati Tibia e Cuscinà per aver redatto la sentenza emessa per il delitto di trasferimento fraudolento di valori. 1.Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati,tramite i difensori fiduciari, ivi compreso [OSCURATO:PERSONA] che si è avvalso di un diverso difensore con atto di impugnazione distinto ma sovrapponibile al primo nei contenuti. /, f.1 Col primo motivo deducono violazione dell'art 41 e 127 cpp per la mancata adozione da parte . dei Giudici del rito partecipato e la mancata integrazione del contraddittorio, pur avendo confezionato un provvedimento articolato sul merito della richiesta, caratteristica che dimostrerebbe come le ragioni dell'istanza non fossero manifestamente infondate e l'udienza sarebbe, pertanto, nulla ai sensi dell'art 178 lett c) cpp. 2.Col secondo motivo di deduce la violazione degli art 34/2, 36/1 lett g) cpp per come emendati dalle sentenze della Corte Costituzionale 371/96 e 283/2000. La Corte aveva escluso l'incompatibilità del Giudice sul rilievo che i due sodalizi oggetto del primo processo e di quello in discussione sarebbero diversi quanto alla composizione soggettiva e al tempo di fu estrinsecazione dei reati. Sostiene la difesa che la motivazione trascurerebbe la perfetta coincidenza del territorio di riferimento e dell'operatività delle associazioni, per come dichiarato dalle comuni fonti di prova, derivandone la manifesta illogicità di motivazione. Quanto alla seconda causa pregiudicante la motivazione avrebbe trascurato che la condotta di intestazione fittizia del lido esaminata nella sentenza per cui Tibia era stato giudicato , era stata oggetto di verifica quale fatto storico rilevante ai fini della consumazione dei reati di intestazione fittizia della società TIDE al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammisibilità. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Col primo motivo le difese assumono l'erroneità della procedura de plano adottata dalla Corte siciliana a causa della complessità della motivazione impiegata, implicante valutazioni di merito, che, pertanto, sarebbe estranea allo schema tipico della inammissibilità In proposito occorre ricordare la condivisa lezione ermeneutica di questa Corte /secondo la quale non sussiste incompatibilità logica tra la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione, avanzata dall'imputato nei confronti di componenti del collegio in base a motivi manifestamente infondati e la circostanza che il provvedimento dichiarativo, ancorché adottato "de plano", illustri le ragioni della ritenuta manifesta infondatezza con motivazione complessaSez. 3, Sentenza n. 18043 del 26/03/2019 Cc. (dep. 02/05/2019) Rv. 275952 .In senso conforme Sez. 3, Sentenza n. 6211 del 11/11/2014 Cc. (dep. 11/02/2015 ) Rv. 264821 Massime precedenti Conformi: N. 706 del 1997 Rv. 208125 - 01, N. 19964 del 2007 Rv. 236733 - 01, N. 46032 del 2008 Rv. 241672 - 01, N. 6621 del 2010 Rv. 246575 - 01, N. 52569 del 2014. 2.Nel merito, esaminando così, le censure di cui al secondo motivo, il provvedimento impugnato ha plausibilmente ritenuto insussistente l'incompatibilità, poiché l'associazione mafiosa oggetto del primo processo, al quale aveva partecipato il giudice ricusato era diversamente composta, ad eccezione dell'imputato Tibia, che,peraltro, nel primo giudizio era stato assolto con la formula per non aver commesso il fatto mentre nel processo di cui si discute è imputato di essere capo/organizzatore del sodalizio; inoltre era diverso il contesto temporale di riferimento dell'operatività delle due compagini criminali. 2.1 Quanto al processo per intestazione fittizia nei confronti di Tibia e Cuscinà, la Corte ha annotato che dalla lettura della sentenza non era emersa alcuna valutazione operata dal Giudice ricusato riguardo alla fattispecie ex art 416 bis cp,oggetto del giudizio in cui è avanzata istanza di ricusazione; infatti, le vicende giudiziarie di Tibia sono state indicate al solo scopo di evidenziare elementi utili ( pendenza o meno di procedimenti giudiziari) dai quali desumere l'interesse dello stesso Tibia alla intestazione fittizia di beni suscettibili di provvedimenti di / sequestro. Da tale premessa si è tratta la logica conseguenza della diversità dei fatti-reato ed in proposito questo Collegio condivide l'orientamento di legittimità secondo il quale la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale.Sez. 5, Sentenza n. 21146 del 07/02/2019 Cc. (dep. 15/05/2019) Rv. 275347. A fronte della suddetta ampia, adeguata e corretta motivazione le difese si limitano a riproporre in questa sede gli stessi argomenti già disattesi nel provvedimento impugnato con I giustificazioni in nulla illogiche o errate in diritto. I motivi sono, quindi, inammissibili per difetto di specificità estrinseca mancando la necessaria correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere valutati manifestamente infondati e dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 2.7.2021 Il consigliere estensore I