CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 dicembre 1972
Cassazione n. 45217/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia in procedimento riguardante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/12/1972 avverso l'ordinanza del 25/02/2021 del Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la' relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., il quale aveva lamentato di non essere stato autorizzato ad acquistare e detenere, all'interno della camera di pernottamento, compact disk (CD) musicali e relativi lettori digitali. Secondo il Tribunale, il divieto di utilizzare i CD, incidendo sulla possibilità del detenuto di ascoltare musica, attività rientrante nel trattamento rieducativo, poteva pregiudicare il diritto del detenuto al trattamento stesso, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare, anche sotto il profilo della scelta di generi e brani eventualmente non trasmessi dai normali canali radiofonici o televisivi, quei «piccoli gesti di normalità quotidiana», che la Corte costituzionale individua come gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà della persona ristretta in un istituto di pena. Né, secondo il Tribunale, il divieto in esame sarebbe giustificato da ineludibili esigenze di sicurezza, imposte dal regime speciale di detenzione, essendo CD e lettori , oggetti di modico valore, non tali da determinare l'instaurazione di rapporti di supremazia, ed essendo essi acquistabili solo tramite la c.d. impresa di mantenimento, e quindi con le cautele atte ad impedire contenuti usi impropri. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, proponendo articolate censure di violazione di legge, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. L'impiego, in cella, di apparecchi tecnologici sarebbe oggetto di una regolamentazione puntuale, a fronte della quale non sarebbero configurabili situazioni giustiziabili. L'art. 40 reg. es . Ord. pen., norma di portata generale, limiterebbe l'uso dei lettori CD alle sole ragioni di lavoro e di studio, previa autorizzazione concessa dal direttore d'istituto. Per i reparti ex art. 41-bis Ord. pen., la materia sarebbe ulteriormente disciplinata dalla Circolare dipartimentale, per essi appositamente emanata, nel senso di vietare la fruizione di personal computer e di consentire, per le sole esigenze di consultazione di materiale giudiziario, o di studio, particolarmente voluminoso, e per il tempo strettamente necessario, l'utilizzo di lettori digitali (art. 14.1). Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, avrebbe erroneamente presupposto una discriminazione, in tema di ascolto di CD musicali, ai danni dei detenuti in regime penitenziario differenziato, mentre il divieto di detenerli avrebbe portata generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nelle sue connesse prospettazioni, è fondato e va accolto per quanto di ragione. 2. La questione, che si pone all'attenzione del Collegio, è quella dei limiti alla possibilità, per i detenuti, di utilizzare ella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono appunto i compact disk (CD), al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici; limiti di ordine generale, ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Tale questione è stata già affrontata da questa Corte, che, in una recente decisione (Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro), in questa sede interamente condivisa, ne ha approfondito gli snodi problematici. 2.1. Il primo di essi attiene - come nella citata pronuncia osservato - alla legittimità stessa dell'autorizzazione, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, all'uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che, come ricordato dall'Amministrazione ricorrente, le norme di Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all'impiego dei suddetti dispositivi per sole esigenze di lavoro e di studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario. Ritiene anche questo Collegio che le richiamate previsioni, storicamente datate; non valgano a stabilire una preclusione assoluta a un utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall'evoluzione tecnologica; ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che, come correttamente evidenzia il giudice a quo, la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto. E, tuttavia, se può ammettersi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali, e l'uso dei relativi supporti, non per questo una tale soluzione deve ritenersi imposta in ogni situazione e contesto. L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere infatti bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato.2.2. Viene così in evidenza il secondo aspetto della questione, attinente alle ragiorg che possano spingere l'Amministrazione penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti, a non consentire. L'art. 41-bis Ord. pen. prevede una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuta possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi supporti. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organi2zativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime. 3. L'affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui il divieto di utilizzo di CD musicali non presenterebbe alcuna legittima connessione con i fini della tutela dell'ordine e della sicurezza, non è dunque condivisibile nella sua perentorietà. Centrale resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza. In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali. Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative. Va dunque ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di