CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 31989/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sui ricorsi riuniti iscritti al n. 10930/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentat a e difesa da ll’ Avv. to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura a margine del ricorso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentat i e difes i dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati presso il medesimo in Pescantina, alla [OSCURATO:PERSONA], 1 –controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: S ervitù – Usucapione - Accessione R.G.N. 10930/2016 Cron. Ud. 19/10/2022PU Rep. R.G. 10930/2016 Pagina nr.2 di 5 [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i da ll’ Avv. to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso , ed elettivamente domiciliati presso la medesima in Verona, alla [OSCURATO:PERSONA], 2 –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentat i e difes i dall’Avv.to NICOLA GRANIin virtù di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati presso il medesimo in Villafranca di Verona, alla [OSCURATO:PERSONA], 13 –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUIGIA o [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, n. 288/2016 , depositata in data 16 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. R.G. 10930/2016 Pagina nr.3 di 5 PREMESSO - che per la ricostruzione della vicenda in fatto può richiamarsi il contenuto della precedente ordinanza interlocutoria in data 29 aprile 2022, assunta all’esito della camera di consiglio del 17 marzo 2022; - che, a seguito del rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, risultano essere state depositate memorie da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 3) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; - che i ricors i sono stat i trattat i in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale; - che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. OSSSERVATO - che il presente giudizio è stato originariamente introdotto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - che, successivamente, le domande di [OSCURATO:PERSONA] sono state fatte proprie da [OSCURATO:PERSONA], intervenuta ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di primo grado, quale successore a titolo particolare nella titolarità dei beni in ordine ai quali è contestazione; R.G. 10930/2016 Pagina nr.4 di 5 - che, quindi, nella specie opera il principio per cui i l successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano, con la conseguenza che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 c.p.c.(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018 - Rv. 649280 –01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010 - Rv. 611191 -01); - che , esaminati gli atti : 1) il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA]; 2) il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLA ZARDINIrisulta notificato a [OSCURATO:PERSONA] -non costituitasi in appello- presso il procuratore costituito in primo grado; - opera, in questo secondo caso, il principio per cui l a notificazione di un ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, qualora sia fatta a d essa presso il domicilio eletto dal suo difensore in primo grado, non è inesistente, ma nulla, con la conseguenza che la Corte di Cassazione può disporre la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22529 del 20/10/2006 (Rv. 593050 -01); R.G. 10930/2016 Pagina nr.5 di 5 - che, pertanto, deve ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e la rinnovazione della notifica, nei confronti della medesima [OSCURATO:PERSONA], del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] P. Q. M. La Corte, dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, disponendo la notifica dei ricorsi, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], entro il termine perentorio di giorn