CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 40853/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per il giudizio: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 7 dicembre 2021, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibili le istanze formulate da [OSCURATO:PERSONA], tendenti a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, perché manifestamente infondate per difetto delle condizioni di legge, in quanto l'istante non aveva dichiarato o eletto domicilio ai sensi del comma 2-bis dell'art.677 cod. proc. pen.. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione al disposto di cui agli artt. 656, commi 5 e 7, e 677 comma 2-bis cod. proc. pen.. Secondo la difesa, il decreto impugnato sarebbe illegittimo perché pronunciato in violazione di legge poiché, contrariamente a quanto in esso sostenuto, all'istanza, volta a ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione, era stata allegato l'atto di nomina e di procura speciale conferito al difensore dal condannato, con contestuale elezione di domicilio, debitamente sottoscritto dall'interessato e autenticato dal suo legale. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per il giudizio. 4. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate. E in vero, è consolidato l'orientamento, secondo cui la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto (cfr. Sez. U. 17 dicembre 2009, Mammoliti, Rv. 246720). Altrettanto consolidato è il principio di diritto alla stregua del quale, con riferimento alle forme dell'elezione/dichiarazione di domicilio, non è richiesta l'adozione di formule sacramentali, essendo solo necessario che l'indicazione esprima con chiarezza la volontà del condannato in ordine al luogo ove egli intenda ricevere la notificazione degli avvisi (cfr. Cass. Sez. 1, n. 7098 del 15/01/2019). 5. Ebbene, nel caso di specie, la prospettazione difensiva ha trovato conferma: all'istanza in questione era stato allegato atto di nomina del difensore con elezione di domicilio in Firenze, [OSCURATO:PERSONA], n. 1 presso lo studio del predetto/detta dichiarazione è sottoscritta dal condannato e autenticata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].6. Conseguentemente il decreto impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per il giudizio. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così deciso, il 9 settembre 2022 Il Consigliere estens