CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 37347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto rispetto a quanto la Corte territoriale ha ritenuto in maniera logica, coerente e puntuale circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, considerando i numerosi precedenti a riprova della costanye indifferenza nei riguardi degli ordini dell'autorità pubblica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2023