CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2025
Cassazione n. 22001/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di LECCEdat e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA] il 5 febbraio 2025 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] ove è ristretto e ha ad oggetto il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Lecce in data 22/01/2025, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di remissione di debito, avanzata dal suddetto detenuto in espiazione di pena. Il provvedimento oggetto di impugnazione è stato emesso ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, ord. pen. e avverso tale decisione è ammessa opposizione riPt F4-4 (h/v,* avverso lo stesso itr34~ di sorveglianza ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Osserva il Collegio che in ossequio al disposto dell'art. 568, comma quinto, c.p.p. applicabile nel caso di specie, dovendo la memoria personalmente redatta dall'istante essere in toto assimilata ad un mezzo di impugnazione, deve, pertanto, essere disposta la conversione in opposizione con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Lecce, competente a decidere aisensi degli artt. 678, comma 1-bis e 667, comma 4, cod. proc. pen., per l'ulteriore corso. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Lecce. Così dediso il 08 maggio 2025 II,C9019/11 r estensore I Pr sidente (G i niaà tu. -tó