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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 16022/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 19 ottobre 2022 dal Tribunale di Arezzo, per il reato di cui agli artt. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (foglio 3 sent. app.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 19 ottobre 2022 dal Tribunale di Arezzo, per il reato di cui agli artt. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (foglio 3 sent. app.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente
Sentenza Cassazione n. 16022/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris