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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34361/2026

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ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9120/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (relativa a condanna per reati di cui alli art. 336 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo inerente alla omessa motivazione dell'entità dell'aumento di pena a titolo di continuazione è generico e reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo, ponendo in risalto la rilevante gravità delle minacce perpetrate poco prima in danno di altro appartenente alla polizia penitenziaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9120/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (relativa a condanna per reati di cui alli art. 336 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo inerente alla omessa motivazione dell'entità dell'aumento di pena a titolo di continuazione è generico e reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo, ponendo in risalto la rilevante gravità delle minacce perpetrate poco prima in danno di altro appartenente alla polizia penitenziaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34361/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris