CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 04747/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Messina ha confermato la condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto con strappo, di cui all'art. 624-bis, comma 2, cod. pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo - che denuncia, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata qualificazione del fatto in termini di furto tentato piuttosto che consumato -, oltre ad essere articolato senza alcun confronto con il tenore della sentenza impugnata sul punto (cfr. pag. 3, primo capoverso), è anche manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui:« Ai fini della distinzione tra il reato di furto consumato e quello tentato non hanno rilevanza ne' il criterio spaziale ne il criterio temporale, sicché è sufficiente, ai fini della consumazione, la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore e il correlativo impossessamento di essa da parte dell'agente anche per breve lasso di tempo: si realizza pertanto l'ipotesi di furto consumato anche se l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione a causa del pronl:o intervento dell'avente diritto o della forza pubblica. Solo se l'intervento di costoro, all'insaputa dell'agente, sia intervenuto, sotto forma di vigilanza, nel corso dell'azione delittuosa per modo che vi sarebbe stata la possibilità di intervenire in qualsiasi momento per bloccarne l'attività, il furto non potrebbe considerarsi consumato; ciò anche se l'agente si fosse impossessato della cosa giacché non si sarebbe mai potuto realizzare in tali circostanze un autonomo effettivo impossessamento della refurtiva, rimasta sempre nella sfera diretta di controllo e vigilanza dell'offeso>> (Sez. 5, n. 837 del 03/11/1992, dep. 01/02/1993, Rv. 193486); -che il secondo motivo, che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, limitandosi a replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pagg. 3-4, della sentenza impugnata e, in diritto, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 Gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] e esten