CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 10295/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata PESCARA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] reitera le doglianze sulla sussistenza delle minacce da parte della ricorrente, non confrontandosi con la doppia conforme motivazione che sottolinea come tutte e tre le coimputate proferissero frasi intimidatorie in lingua sinti, e risulta dunque non consentito, mirando a una nuova ponderazione delle prove e insuperabilmente generico; che il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, poiché la condotta di impossessamento si realizza non appena l'agente abbia la disponibilità materiale della cosa sottratta, intesa come passaggio nella propria esclusiva detenzione, instaurando una relazione diretta con la res, con conseguente privazione per la vittima della detenzione, del potere di dominio e di vigilanza sulla cosa stessa e a nulla rileva che l'impossessamento abbia avuto durata minima (Sez. 2, n. 7500 del 26/01/2017, Hamidovic, Rv. 269576); che il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA] contesta il giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., ma la Corte abruzzese ottempera al proprio onere motivazionale richiamando e condividendo le congrue valutazioni di primo grado (p. 7, Trib.); considerato che l'unico motivo dedotto da Morelli postula un'impossibile rilettura del compendio istruttorio e non tiene conto del corretto riferimento dei giudici di appello alla natura concorsuale del reato, alle minacce da parte di tutte le corree e alla violenza perpetrata da [OSCURATO:PERSONA], sviluppo chiaramente prevedibile; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dell-ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di +q*, euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]