CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 29454/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI ROVIGOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio; letta la memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 19 febbraio 2025, il GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, giudicando in sede di rinvio, ha accolto l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], revocando i decreti penali di condanna e le sentenze specificamente elencate emesse nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, nonché per il reato di cui all’art. 2, comma 1- bis, d.l. n. 463 del 1983 per omesso versamento delle ritenute previdenziali con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 2. Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, proponendo un’unica articolata censura con la quale deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt.627, 667, 673, 125 cod. proc. pen., 3 e 8, d.lgs. n. 8 del 2016. Secondo il ricorrente, il giudice dell’esecuzione avrebbe disatteso il mandato formulato dalla sentenza della Corte di cassazione in data 21 marzo 2024, che aveva annullato con rinvio la precedente ordinanzadel giudice dell’esecuzione, dal momento che avrebbe omesso di accertare se, per ciascuna annualità, vi fosse stato il superamento della soglia di punibilità prevista dall’art. 2, d.l. n. 463 del 1983, come modificato dall’art. 3, d.lgs. n. 8 del 2016. Tale controllo, secondo il ricorrente, avrebbe consentito di accertare che per gli anni 2008 e 2009 tale soglia era stata superata, sicché non ricorrerebbe l’ipotesi di depenalizzazione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. 4. Con memoria in data 26 maggio 2025, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso in ragione della intervenuta abolitio criminis. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in sede di rinvio a seguito dell’annullamento della precedente ordinanza del medesimo Tribunale, ha revocato i decreti penali e le sentenze specificamente indicati emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], concernenti, tra l’altro, il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, perché il fatto non è più previsto come reato. Questa Corte di cassazione, con sentenza n. 25945 del 21 marzo 2024, nell’annullare con rinvio la precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione, aveva ricordato che,a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 8 del 2016, l’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 differenzia il regime giuridico dell’omesso versamento dei contributi previdenziali in ragione dell’importo di detta omissione, confermando la sanzione penale solo laddove essa sia superiore a 10 mila euro annui, mentre qualora rimanga sotto tale soglia è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa. La richiamata sentenza aveva, pertanto, affermato la necessità che il giudice dell ’ esecuzione verificasse quali decreti penali riguardavamoomissioni per le quali fosse stata superata la soglia di punibilità. 3. Il giudice del rinvio ha del tutto disatteso tale mandato. Invero, nelle undici pagine in cui si snoda la motivazione, l’ordinanza impugnata si è limitata a richiamare la giurisprudenza di legittimità, svolgendo considerazioni del tutto astratte, svincolate da qualunque accertamento in concreto con riguardo alle singole fattispecie oggetto dei diversi provvedimenti di condanna emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di verificare se, sulla base di quanto accertato in sede di cognizione in ciascun procedimento, l’importo dei contributi omessi avesse o meno superato la soglia di punibilità prevista dall’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, e se dunque si versasse in concreto in un’ipotesi di depenalizzazione. 4. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell’esecuzione per nuovo giudizio da effettuare alla stregua dei sopra esposti principi. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]