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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1982

ECLI:EU:C:1982:237
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61981C0149

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 22 GIUGNO 1982 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, Il presente ricorso è stato proposto dalla Commissione per far dichiarare, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, che il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo, omettendo di porre in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi alla seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 77/91, intesa ad armonizzare il diritto delle società ( GU L 26 de 31.

1. 1977, pag. 1 ), nel termine stabilito dall'art. 43 della stessa, è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato.

Tale termine è scaduto il 16 dicembre 1978, due anni dopo la notifica della direttiva agli Stati membri. [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo non ha contestato né nella fase scritta né nella fase orale di non essersi conformato alla direttiva.

Esso sostiene, tuttavia, che la sua omissione è dovuta alla complessità della materia ed alla difficoltà di conciliare il relativamente limitato emendamento della legge d'armonizzazione imposto dalla direttiva con più estese modifiche da prevedere per il futuro.

Il 9 febbraio 1979 il primo Ministro presentava al Consiglio di Stato una relazione sull'argomento; e il 21 gennaio 1981 veniva depositato alla Camera dei Deputati un disegno di legge inteso a mettere in atto la direttiva.

Nel giugno e nel settembre dello stesso anno, membri o rappresentanti del Governo hanno insistito alla Camera sull'urgenza della questione.

Il disegno di legge resta all'esame.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a mio parere, uno Stato membro non può invocare circostanze o prassi del proprio ordinamento interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi ad esso imposti da una direttiva.

Di conseguenza, ritengo che la domanda della Commissione debba essere accolta e che le spese del presente procedimento debbano essere poste a carico del [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo. ( 1 ) Traduzione dall'inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61981C0149 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 22 GIUGNO 1982 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, Il presente ricorso è stato proposto dalla Commissione per far dichiarare, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, che il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo, omettendo di porre in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi alla seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 77/91, intesa ad armonizzare il diritto delle società ( GU L 26 de 31. 1. 1977, pag. 1 ), nel termine stabilito dall'art. 43 della stessa, è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato. Tale termine è scaduto il 16 dicembre 1978, due anni dopo la notifica della direttiva agli Stati membri. [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo non ha contestato né nella fase scritta né nella fase orale di non essersi conformato alla direttiva. Esso sostiene, tuttavia, che la sua omissione è dovuta alla complessità della materia ed alla difficoltà di conciliare il relativamente limitato emendamento della legge d'armonizzazione imposto dalla direttiva con più estese modifiche da prevedere per il futuro. Il 9 febbraio 1979 il primo Ministro presentava al Consiglio di Stato una relazione sull'argomento; e il 21 gennaio 1981 veniva depositato alla Camera dei Deputati un disegno di legge inteso a mettere in atto la direttiva. Nel giugno e nel settembre dello stesso anno, membri o rappresentanti del Governo hanno insistito alla Camera sull'urgenza della questione. Il disegno di legge resta all'esame. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a mio parere, uno Stato membro non può invocare circostanze o prassi del proprio ordinamento interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi ad esso imposti da una direttiva. Di conseguenza, ritengo che la domanda della Commissione debba essere accolta e che le spese del presente procedimento debbano essere poste a carico del [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo. ( 1 ) Traduzione dall'inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1982 — Fons Iuris — Fons Iuris