CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2024
Cassazione n. 01344/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato. il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di concessione alla predetta della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione all'esecuzione della pena detentiva determinata con provvedimento emesso in data 14 aprile 2024; RILEVATO che la ricorrente, denunziando vizi della motivazione, deduce censure manifestamente infondate, poiché asseriscono mancanze dell'iter giustificativo palesemente insussistenti, omettendo infatti di confrontarsi con gli apprezzamenti di merito in ordine al numero dei reati commessi in precedenza, ai carichi pendenti per fatti anche recenti, alle frequentazioni di altri soggetti pregiudicati, all'inesistenza dell'attività lavorativa indicata nell'istanza e alla dimostrazione già in tal modo della mancanza di volontà di collaborare con i servizi sociali; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2