Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 48443/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello dell'Aquila, con sentenza in data 15 dicembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara del 23 settembre 2021, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al residuo reato cli ricettazione in mesi 6 di reclusione ed C 300,00 di multa, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 648 comma 4 cod.pen. prevalente rispetto alla recidiva contestata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con due distinti motivi difetto di motivazione e violazione di legge quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed all'assenza di qualsiasi considerazione in relazione al riconoscimento della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati ovvero avanzati in difetto di interesse e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, quanto al primo motivo la corte di appello ha adeguatamente esplicitato a pagina 4 della motivazione le ragione della esclusione delle attenuanti generiche facendo riferimento ad aspetti della personalità dell'imputato valutati in assenza di qualsiasi illogicità o violazione di legge.

Quanto al motivo in punto di omessa motivazione della recidiva, secondo un recente orientamento di questa Corte di cassazione è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti; e tale affermazione risulta formulata in una fattispecie del tutto analoga a quella oggi in esame ed in cui la Corte ha ravvisato il difetto di interesse all'impugnazione riguardo alla erronea qualificazione della recidiva, posto che essa, in quanto ritenuta subvalente rispetto all'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., non aveva avuto alcuna incidenza sul trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 3880 del 24/11/2022, Rv„ 284309 - 01).

La sentenza in esame si inserisce nel solco di quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, una volta che la circostanza aggravante sia stata elisa per effetto dell'intervento di una circostanza attenuante con giudizio di prevalenza, non può essere riconosciuto alcun interesse all'impugnazione, con cui si contesti l'applicazione dell'aggravante, atteso che tutti gli effetti quoad poenam dell'aggravante medesima sono stati sterilizzati.

In particolare, si è affermato che (Sez. 3, n. 16717, del 09 marzo 2011, Rv. 250000) che difetta di interesse l'impugnazione dell'imputato che lamenti l'illegittima applicazione di una circostanza aggravante già ritenuta subvalente rispetto a circostanze attenuanti; negli stessi termini, in precedenza, anche altra pronuncia (Sez. 1, n. 716 del 20 novembre 1997, dep. 21 gennaio 1998, Rv. 209444) secondo cui per proporre impugnazione occorre, a pena di inammissibilità, avervi interesse, e detto interesse deve essere attuale e concreto.

Ne consegue che un'impugnazione finalizzata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, nell'ipotesi in cui nel precedente grado di giudizio sia stata ritenuta la prevalenza di circostanze attenuanti rispetto a quelle aggravanti, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse in quanto l'imputato, in caso di accoglimento del gravame su tale punto, non verrebbe a concretamente mutare in senso a lui favorevole la situazione sanzionatoria.

Nella giurisprudenza della Corte di legittimità si rinviene tuttavia un difforme indirizzo per il quale sussiste l'interesse all'impugnazione dell'imputato che propone appello al fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante anche quando con il provvedimento impugnato gli siano state concesse circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza su tale aggravante, "...poiché costituisce suo diritto vedersi riconoscere colpevole di una condotta meno grave di quella contestatagli" (così Sez. 1, n. 35429 del 24 giugno 2014, Rv. 261453) e "...posto che il riconoscimento della sussistenza di un'aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, può comunque avere influenza sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen..." (così Sez. 6 n. 19188 del 10 gennaio 2013, Rv. 255071).

Tale affermazione risulta recentemente ribadita da quella pronuncia secondo cui l'imputato ha interesse a impugnare la sentenza che abbia riconosciuto l'esistenza della recidiva, anche nel caso in cui non ne sia conseguito alcun aumento di pena in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti (Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022, Rv. 283259 - 01).Orbene, deve ritenersi che ai fini dell'analisi del suddetto contrasto va fatto rifeximento alla nozione di interesse ad impugnare sviluppato con più pronunce delle Sezioni Unite; si è in primo luogo affermato che nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011 Cc. (dep. 17/02/2012 ) Rv. 251693 - 01, Marinaj).

Successivamente si è anche stabilito che la valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravarne sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata (Sez.

U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953 - 02 Massaria).

Proprio l'applicazione di tale ultimo principio deve portare ad affermare che in caso di ritenuta subvalenza della recidiva rispetto ad una circostanza attenuante, deve essere il ricorso a rappresentare quale concreto e specifico effetto negativo possa derivare in capo al ricorrente, anche in relazione alle possibili conseguenze in tema di diniego di benefici pure in fase esecutiva.

Ma nel caso in esame essendo mancata qualsiasi rappresentazione di un concreto interesse a vedersi esclusa la recidiva rispetto alla condanna per il reato di ricettazione attenuata ritenuta prevalente, l'imputato non può fare valere con motivo di ricorso per cassazione questioni attinenti il difetto di motivazione sulla recidiva.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 13 ottobre 2023 L CONSIGLI E EST.

I nazio Pa IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello dell'Aquila, con sentenza in data 15 dicembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara del 23 settembre 2021, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al residuo reato cli ricettazione in mesi 6 di reclusione ed C 300,00 di multa, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 648 comma 4 cod.pen. prevalente rispetto alla recidiva contestata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con due distinti motivi difetto di motivazione e violazione di legge quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed all'assenza di qualsiasi considerazione in relazione al riconoscimento della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati ovvero avanzati in difetto di interesse e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo la corte di appello ha adeguatamente esplicitato a pagina 4 della motivazione le ragione della esclusione delle attenuanti generiche facendo riferimento ad aspetti della personalità dell'imputato valutati in assenza di qualsiasi illogicità o violazione di legge. Quanto al motivo in punto di omessa motivazione della recidiva, secondo un recente orientamento di questa Corte di cassazione è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti; e tale affermazione risulta formulata in una fattispecie del tutto analoga a quella oggi in esame ed in cui la Corte ha ravvisato il difetto di interesse all'impugnazione riguardo alla erronea qualificazione della recidiva, posto che essa, in quanto ritenuta subvalente rispetto all'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., non aveva avuto alcuna incidenza sul trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 3880 del 24/11/2022, Rv„ 284309 - 01). La sentenza in esame si inserisce nel solco di quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, una volta che la circostanza aggravante sia stata elisa per effetto dell'intervento di una circostanza attenuante con giudizio di prevalenza, non può essere riconosciuto alcun interesse all'impugnazione, con cui si contesti l'applicazione dell'aggravante, atteso che tutti gli effetti quoad poenam dell'aggravante medesima sono stati sterilizzati. In particolare, si è affermato che (Sez. 3, n. 16717, del 09 marzo 2011, Rv. 250000) che difetta di interesse l'impugnazione dell'imputato che lamenti l'illegittima applicazione di una circostanza aggravante già ritenuta subvalente rispetto a circostanze attenuanti; negli stessi termini, in precedenza, anche altra pronuncia (Sez. 1, n. 716 del 20 novembre 1997, dep. 21 gennaio 1998, Rv. 209444) secondo cui per proporre impugnazione occorre, a pena di inammissibilità, avervi interesse, e detto interesse deve essere attuale e concreto. Ne consegue che un'impugnazione finalizzata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, nell'ipotesi in cui nel precedente grado di giudizio sia stata ritenuta la prevalenza di circostanze attenuanti rispetto a quelle aggravanti, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse in quanto l'imputato, in caso di accoglimento del gravame su tale punto, non verrebbe a concretamente mutare in senso a lui favorevole la situazione sanzionatoria. Nella giurisprudenza della Corte di legittimità si rinviene tuttavia un difforme indirizzo per il quale sussiste l'interesse all'impugnazione dell'imputato che propone appello al fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante anche quando con il provvedimento impugnato gli siano state concesse circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza su tale aggravante, "...poiché costituisce suo diritto vedersi riconoscere colpevole di una condotta meno grave di quella contestatagli" (così Sez. 1, n. 35429 del 24 giugno 2014, Rv. 261453) e "...posto che il riconoscimento della sussistenza di un'aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, può comunque avere influenza sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen..." (così Sez. 6 n. 19188 del 10 gennaio 2013, Rv. 255071). Tale affermazione risulta recentemente ribadita da quella pronuncia secondo cui l'imputato ha interesse a impugnare la sentenza che abbia riconosciuto l'esistenza della recidiva, anche nel caso in cui non ne sia conseguito alcun aumento di pena in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti (Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022, Rv. 283259 - 01).Orbene, deve ritenersi che ai fini dell'analisi del suddetto contrasto va fatto rifeximento alla nozione di interesse ad impugnare sviluppato con più pronunce delle Sezioni Unite; si è in primo luogo affermato che nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 Cc. (dep. 17/02/2012 ) Rv. 251693 - 01, Marinaj). Successivamente si è anche stabilito che la valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravarne sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953 - 02 Massaria). Proprio l'applicazione di tale ultimo principio deve portare ad affermare che in caso di ritenuta subvalenza della recidiva rispetto ad una circostanza attenuante, deve essere il ricorso a rappresentare quale concreto e specifico effetto negativo possa derivare in capo al ricorrente, anche in relazione alle possibili conseguenze in tema di diniego di benefici pure in fase esecutiva. Ma nel caso in esame essendo mancata qualsiasi rappresentazione di un concreto interesse a vedersi esclusa la recidiva rispetto alla condanna per il reato di ricettazione attenuata ritenuta prevalente, l'imputato non può fare valere con motivo di ricorso per cassazione questioni attinenti il difetto di motivazione sulla recidiva. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 ottobre 2023 L CONSIGLI E EST. I nazio Pa IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] V
Sentenza Cassazione n. 48443/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris