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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20377/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad URBANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte formulate ai sensi della citata norma dal difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza in 22/02/2021, pronunziando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione Sesta Sezione Penale con la sentenza n. 38685/2019 confermava la sentenza di primo grado in data 19/05/2019 a carico di [OSCURATO:PERSONA] anche in punto di trattamento sanzionatorio, escludendo la sussistenza della circostanza attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p. in relazione al reato di peculato contestato.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza suindicata deducendo due motivi.

Con un primo motivo lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. per contrasto fra gli atti processuali e la motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n.4. c.p.

Rileva che la corte di merito aveva omesso di considerare il valore pressoché nullo del fucile in contestazione di cui l'imputato si era appropriato atteso che risultava che tale bene era in cattivo stato di manutenzione ed era destinato alla rottamazione come richiesto dal privato cittadino Campiotti che lo aveva consegnato al commissariato ove operava l'imputato.

Con un secondo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione alla nozione del "notorio valore" e di quanto riferito dall' imputato nell' interrogatorio.

Deduce che la corte di appello laddove aveva fatto riferimento al "notorio valore" del fucile non tenendo conto che risultava pacifico il pessimo stato di conservazione in cui si trovava il fucile e che, peraltro, l'anno di fabbricazione dell'arma non risultava da alcun elemento del processo sicchè la affermata "remota fabbricazione dell'arma asseritamente sintomatica del valore storico del fucile" costituiva una mera apodittica affermazione priva di qualsiasi riscontro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Al fine di procedere ad una compiuta disamina dei motivi di censura occorre muovere dalla pronunzia di annullamento della Corte di Cassazione n. 38685/2019 ove è stato testualmente affermato: «È invece fondato il terzo motivo di ricorso nella parte relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., negata dalla Corte di appello in ragione delle "argomentazioni già espresse in ordine valore di un fucile", cioè in ragione delle argomentazioni utilizzate per escludere la inoffensività della condotta appropriativa.

Si tratta di una motivazione viziata, atteso che, l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al delitto di peculato in presenza di un danno di rilevanza minima, che, in considerazione della natura de/soggetto passivo del reato, va riguardata esclusivamente sotto il profilo oggettivo. (Sez. 6, n. 12838 del 10/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231040; Sez. 6, n. 6067 del 4/0$/1979, Boccuni, Rv. 142403).

Nel caso di specie, la Corte, esclusa l'inoffensività della condotta, non ha indicato nessuna ragione per cui la invocata circostanza aggravante non sarebbe riconoscibile, in relazione alle singole condotte incriminate, atteso che ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la valutazione della speciale tenuità deve riguardare il solo aspetto del danno patrimoniale cagionato dal singolo fatto reato e non la gravità della vicenda nel suo complesso che, invece, rileva ai fini della applicazione della circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 1313 del 05/07/2018, Biagioni, Rv. 274939).

Ne deriva che sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio».

La Corte di appello di Perugia, con una pronunzia gravemente lacunosa e fondata su un ragionamento illogico ed apodittico, non colmando in alcun modo le lacune motivazionali stigmatizzate in sede di annullamento, ha evidenziato che, nella specie, non risultava prova della mancata funzionalità solo allegata dall' imputato e che doveva certamente parlarsi di un profitto non infimo per il "notorio valore dell' arma", tanto più se di remota fabbricazione proprio per il profilo di collezionismo a ciò relativo, precisando, conclusivamente, come da nessun elemento istruttorio si evinceva un valore dell' arma talmente basso da integrare la detta attenuante e che, del resto, le modalità della condotta illecita "apparivano indicative di un valore tutt' altro che infino dell' oggetto".

Ma ragionando nei suddetti termini la corte di merito, sottraendosi ai doveri motivazionali sollecitatati dalla Suprema Corte, ha totalmente tralasciato di considerare taluni dati decisi nell' ottica della verifica del valore patrimoniale del bene, unico elemento da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento di detta attenuante secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento.

In particolare i giudici territoriali hanno totalmente obliterato la circostanza che il bene era stato consegnato dal proprietario [OSCURATO:PERSONA] il quale intendeva "rottamarlo", non avendo alcun interesse alla sua detenzione: infatti nel verbale in data 10/05/2013 (allegato al ricorso per ragioni di autosufficienza) si legge testualmente "consegna armi da sparo per successiva rottamazione".

Hanno, poi, trascurato di considerare un altro dato rilevante ai fini che occupano, vale a dire che secondo quanto dichiarato in sede di s.i.t. dall' [OSCURATO:PERSONA] il fucile si trovava in "cattivo stato di conservazione".

Tali essendo gli unici dati fattuali certi emersi nel presente giudizio (attestanti un valore certamente assai modesto del bene de quo) va, in primo luogo, osservato che l'affermazione dei giudici di appello, secondo cui trattavasi di arma da collezionismo di "notorio valore", costituisce una mera asserzione non riscontrata in alcun modo in fatto così come del tutto apodittica ed Cr, indimostrata è prospettazione secondo cui trattavasi di arma di "remota fabbricazione", dato questo che non ha alcun aggancio concreto, non risultando in atti alcun elemento da cui desumere l'anno di produzione del fucile in questione.

Non può, infine, sottacersi come la corte di merito nell' affermare che le modalità della condotta illecita "apparivano indicative di un valore tutt'altro che infino dell'oggetto" finisce per valorizzare elementi che non riguardano in modo univoco il valore dell'arma in questione.

4. Sulla sorta delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata limitatamente all' attenuante di cui all' art. 62 n.4. c.p. che in questa sede può essere riconosciuta (non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto risultando evidente agli atti il valore irrisorio del fucile destinato alla rottamazione) con rinvio alla Corte di appello di Firenze per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente all' attenuante di cui all' art. 62 n.4. cod. pen. che riconosce e rinvia per la determinazione della pena alla Corte di Appello di Firenze.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad URBANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte formulate ai sensi della citata norma dal difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza in 22/02/2021, pronunziando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione Sesta Sezione Penale con la sentenza n. 38685/2019 confermava la sentenza di primo grado in data 19/05/2019 a carico di [OSCURATO:PERSONA] anche in punto di trattamento sanzionatorio, escludendo la sussistenza della circostanza attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p. in relazione al reato di peculato contestato. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza suindicata deducendo due motivi. Con un primo motivo lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. per contrasto fra gli atti processuali e la motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n.4. c.p. Rileva che la corte di merito aveva omesso di considerare il valore pressoché nullo del fucile in contestazione di cui l'imputato si era appropriato atteso che risultava che tale bene era in cattivo stato di manutenzione ed era destinato alla rottamazione come richiesto dal privato cittadino Campiotti che lo aveva consegnato al commissariato ove operava l'imputato. Con un secondo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione alla nozione del "notorio valore" e di quanto riferito dall' imputato nell' interrogatorio. Deduce che la corte di appello laddove aveva fatto riferimento al "notorio valore" del fucile non tenendo conto che risultava pacifico il pessimo stato di conservazione in cui si trovava il fucile e che, peraltro, l'anno di fabbricazione dell'arma non risultava da alcun elemento del processo sicchè la affermata "remota fabbricazione dell'arma asseritamente sintomatica del valore storico del fucile" costituiva una mera apodittica affermazione priva di qualsiasi riscontro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Al fine di procedere ad una compiuta disamina dei motivi di censura occorre muovere dalla pronunzia di annullamento della Corte di Cassazione n. 38685/2019 ove è stato testualmente affermato: «È invece fondato il terzo motivo di ricorso nella parte relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., negata dalla Corte di appello in ragione delle "argomentazioni già espresse in ordine valore di un fucile", cioè in ragione delle argomentazioni utilizzate per escludere la inoffensività della condotta appropriativa. Si tratta di una motivazione viziata, atteso che, l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al delitto di peculato in presenza di un danno di rilevanza minima, che, in considerazione della natura de/soggetto passivo del reato, va riguardata esclusivamente sotto il profilo oggettivo. (Sez. 6, n. 12838 del 10/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231040; Sez. 6, n. 6067 del 4/0$/1979, Boccuni, Rv. 142403). Nel caso di specie, la Corte, esclusa l'inoffensività della condotta, non ha indicato nessuna ragione per cui la invocata circostanza aggravante non sarebbe riconoscibile, in relazione alle singole condotte incriminate, atteso che ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la valutazione della speciale tenuità deve riguardare il solo aspetto del danno patrimoniale cagionato dal singolo fatto reato e non la gravità della vicenda nel suo complesso che, invece, rileva ai fini della applicazione della circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 1313 del 05/07/2018, Biagioni, Rv. 274939). Ne deriva che sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio». La Corte di appello di Perugia, con una pronunzia gravemente lacunosa e fondata su un ragionamento illogico ed apodittico, non colmando in alcun modo le lacune motivazionali stigmatizzate in sede di annullamento, ha evidenziato che, nella specie, non risultava prova della mancata funzionalità solo allegata dall' imputato e che doveva certamente parlarsi di un profitto non infimo per il "notorio valore dell' arma", tanto più se di remota fabbricazione proprio per il profilo di collezionismo a ciò relativo, precisando, conclusivamente, come da nessun elemento istruttorio si evinceva un valore dell' arma talmente basso da integrare la detta attenuante e che, del resto, le modalità della condotta illecita "apparivano indicative di un valore tutt' altro che infino dell' oggetto". Ma ragionando nei suddetti termini la corte di merito, sottraendosi ai doveri motivazionali sollecitatati dalla Suprema Corte, ha totalmente tralasciato di considerare taluni dati decisi nell' ottica della verifica del valore patrimoniale del bene, unico elemento da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento di detta attenuante secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento. In particolare i giudici territoriali hanno totalmente obliterato la circostanza che il bene era stato consegnato dal proprietario [OSCURATO:PERSONA] il quale intendeva "rottamarlo", non avendo alcun interesse alla sua detenzione: infatti nel verbale in data 10/05/2013 (allegato al ricorso per ragioni di autosufficienza) si legge testualmente "consegna armi da sparo per successiva rottamazione". Hanno, poi, trascurato di considerare un altro dato rilevante ai fini che occupano, vale a dire che secondo quanto dichiarato in sede di s.i.t. dall' [OSCURATO:PERSONA] il fucile si trovava in "cattivo stato di conservazione". Tali essendo gli unici dati fattuali certi emersi nel presente giudizio (attestanti un valore certamente assai modesto del bene de quo) va, in primo luogo, osservato che l'affermazione dei giudici di appello, secondo cui trattavasi di arma da collezionismo di "notorio valore", costituisce una mera asserzione non riscontrata in alcun modo in fatto così come del tutto apodittica ed Cr, indimostrata è prospettazione secondo cui trattavasi di arma di "remota fabbricazione", dato questo che non ha alcun aggancio concreto, non risultando in atti alcun elemento da cui desumere l'anno di produzione del fucile in questione. Non può, infine, sottacersi come la corte di merito nell' affermare che le modalità della condotta illecita "apparivano indicative di un valore tutt'altro che infino dell'oggetto" finisce per valorizzare elementi che non riguardano in modo univoco il valore dell'arma in questione. 4. Sulla sorta delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata limitatamente all' attenuante di cui all' art. 62 n.4. c.p. che in questa sede può essere riconosciuta (non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto risultando evidente agli atti il valore irrisorio del fucile destinato alla rottamazione) con rinvio alla Corte di appello di Firenze per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente all' attenuante di cui all' art. 62 n.4. cod. pen. che riconosce e rinvia per la determinazione della pena alla Corte di Appello di Firenze. Così deciso i