CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 35199/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Ord. n.sez.13296/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 19214/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Genova; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 35199/2025 Roma, lì, 28/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova, in data 14 maggio 2025, ha rigettato l'opposizione all'espulsione ordinata dal magistrato di sorveglianza di Genova ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, in sostituzione dell'esecuzione del residuo di una pena a lui irrogata per la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ritenendo insussistente l'asserita causa ostativa costituita dalla presenza in Italia dei propri familiari, in quanto l'unico familiare presente, peraltro in modo non regolare, è risultato essere un cugino non di nazionalità italiana; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione dell'ordinanza in relazione alla sussistenza della causa ostativa costituita dai legami familiari, avendo egli un legame stretto con il cugino, con cui conviveva prima della detenzione e che sarebbe regolarmente inserito nel tessuto nazionale, e potendo formularsi una prognosi favorevole alla sua rieducazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua genericità e manifesta infondatezza, avendo il ricorrente ribadito che l'unico suo legame familiare è rappresentato da un cugino, la cui regolare presenza nel territorio nazionale è solo affermata ma non provata, così come non è dimostrato il loro stato di convivenza ovvero la sussistenza di uno stretto rapporto di frequentazione e colleganza, senza confrontarsi con l'ordinanza impugnata che, pur preso atto di detto rapporto, lo ha valutato come non così stretto e significativo «da superare, nel giudizio di bilanciamento con la pericolosità sociale, le esigenze di salvaguardia della generalità dei consociati», essendo peraltro evidente che esso non costituisce una causa ostativa all'espulsione ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]