CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 22124/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui è eccepita la violazione dell'art.629 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità del motivo di ricorso; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di estorsione (vedi pag. 11-13 16 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte della Borriello; considerato che il secondo motivo di ricorso con cui è eccepita, per la prima volta in questa sede, la mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità - alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2023 del 15/06/2023- è manifestamente infondato. La richiesta difensiva è implicitamente disattesa dalla valutazione globale delle risultanze processuali contenuta nella motivazione impugnata; in particolare quanto argomentato dai giudici di appello in ordine alla gravità della condotta ed all'intensità del dolo (vedi pagg. 14 e 15 della sentenza oggetto di ricorso) risulta incompatibile con la tenuità del fatto invocata dalla difesa. ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si censura violazione dell'art.99 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva è aspecifico; la Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto di cui al capo di imputazione è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 25 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e coerente con le risultanze processuali e, di conseguenza, non censurabile in sede di legittimità; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che deduce la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]