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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 24217/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] arco ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di , n accoglimento della richiesta di concor-i dato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con contestuale rinuncia a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli inerenti alla quantificazione della pena; - che il ricorrente deduce il presunto errore nel quale sarebbero incorse le parti, risultando «esplicitata una rinuncia al motivo inerente l'eccessività della pena motivo che, in realtà, non è tra quelli posti all'attenzione e valutazione della Corte se non in una mera formula di stile finale strettamente connessa alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche invece dettagliatamente argomentata nei motivi di appello»; che il ricorrente chiede di annullare con rinvio la sentenza im- pugnata alla fine di eliminare «l'incongruenza rilevata in merito alla formazione dell'accordo e, conseguentemente, accogliendo l'accordo sulla pena tra le parti, ... di concedere le attenuanti generiche confermando, quindi, la riduzione proposta e confermando nel resto»; - che il ricorso appare confuso e poco comprensibile; che, dagli atti, risulta che le parti avevano concordato la pena negli stessi termini di quella recepita in sentenza e avevano rinunciato a tutti i restanti motivi di impugnazione; - che, in ogni caso, il ricorso è inammissibile alla luce della modalità defini- toria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (pena comunque legale e inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena sulla responsa- bilità dell'imputato, effettuato dal giudice di primo grado; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] arco ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di , n accoglimento della richiesta di concor-i dato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con contestuale rinuncia a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli inerenti alla quantificazione della pena; - che il ricorrente deduce il presunto errore nel quale sarebbero incorse le parti, risultando «esplicitata una rinuncia al motivo inerente l'eccessività della pena motivo che, in realtà, non è tra quelli posti all'attenzione e valutazione della Corte se non in una mera formula di stile finale strettamente connessa alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche invece dettagliatamente argomentata nei motivi di appello»; che il ricorrente chiede di annullare con rinvio la sentenza im- pugnata alla fine di eliminare «l'incongruenza rilevata in merito alla formazione dell'accordo e, conseguentemente, accogliendo l'accordo sulla pena tra le parti, ... di concedere le attenuanti generiche confermando, quindi, la riduzione proposta e confermando nel resto»; - che il ricorso appare confuso e poco comprensibile; che, dagli atti, risulta che le parti avevano concordato la pena negli stessi termini di quella recepita in sentenza e avevano rinunciato a tutti i restanti motivi di impugnazione; - che, in ogni caso, il ricorso è inammissibile alla luce della modalità defini- toria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (pena comunque legale e inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena sulla responsa- bilità dell'imputato, effettuato dal giudice di primo grado; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 24217/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris