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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09447/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] A Qsj-J-511);,- -3 202A

1. Con la sentenza del IZnismmtZna la Corte di Appello di Ancona, in Lk/ riforma dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 15 marzo 2019, in accoglimento dell'impugnazione del Procuratore generale, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche, con le pene accessorie ex art. 12 d.lgs. 74/2000 ed i «doppi benefici di legge», per il reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000, perché, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., nelle dichiarazioni fiscali per l'anno d'imposta 2011, al fine di evadere le imposte sui redditi ed IVA, si avvaleva di una fattura riferita a una operazione oggettivamente inesistente, in quanto mai effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] Corporation (in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto il 5 settembre 2012).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge.

La Corte di appello non avrebbe applicato la circostanza attenuante ex art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 74 del 2000, nonostante l'imputato, come sarebbe emerso nel corso dell'istruttoria ed indicato dal Tribunale a pag. 3 della sentenza, abbia estinto i debiti tributari, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, di cui all'accertamento dell'Agenzia delle entrate.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge.

La Corte di Appello avrebbe erroneamente omesso la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. poiché avrebbe diversamente valutato le dichiarazioni del funzionario dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].

L'imputato sarebbe stato completamente ignaro della chiusura della partita IVA e, solo successivamente, venutone a conoscenza a seguito dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, avrebbe deciso di adempiere il debito tributario, attraverso il ravvedimento, nonostante l'operazione sottostante alla fattura fosse stata eseguita, al fine di chiudere la controversia con l'Erario.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione; la Corte territoriale avrebbe dapprima affermato che i motivi di appello del Procuratore generale sono «all'evidentaiinfondati» ma poi ha accolto l'appello ed emesso la sentenza di condanna.

La Corte di appello avrebbe confuso la chiusura della partita IVA della [OSCURATO:PERSONA] ASD con la cessazione dell'attività; avrebbe omesso di indicare le prove documentali e dichiarative sull'inesistenza dell'operazione sottostante la fattura;non avrebbe provato la consapevolezza dell'inesistenza dell'operazione sottostante la fattura e, quindi, l'elemento soggettivo.

In particolare, quanto all'insussistenza dell'elemento soggettivo, l'imputato sì sarebbe fidato dell'associazione sportiva in virtù del loro prolungato e consolidato rapporto di collaborazione: tale circostanza escluderebbe la sussistenza del dolo.

2.4. Il difensore ha poi depositato le note di conclusioni, richiamando le argomentazioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. La Corte di appello ha escluso la necessità della rinnovazione dell'istruzione ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ritenendo incontestati i dati di fatto ed in base alla circostanza che le prove da valutare sarebbero documentali e non orali.

1.2. Deve però osservarsi che nella memoria depositata alla Corte di appello l'imputato ha specificamente contestato l'inesistenza oggettiva della prestazione indicata nella fattura.

1.3. Inoltre, la sentenza di primo grado si fonda sull'inesistenza soggettiva della fattura dando per provata l'avvenuta esecuzione della prestazione.

Dunque, la Corte di appello era tenuta ad una motivazione rafforzata sulla dimostrazione dell'inesistenza oggettiva della prestazione indicata in fattura e tale non può considerarsi quella in esame: effettivamente la Corte di appello non ha indicato quali siano le prove documentali che non solo hanno consentito di non procedere alla rinnovazione dell'istruzione ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ma anche di emettere la sentenza di condanna.

La Corte territoriale non ha indicato in base a quali fonti di prova documentali risulti la chiusura della partita IVA, come indicato nel capo di imputazione, e la cessazione dell'attività dell'associazione sportiva che ha emesso la fattura.

1.4. La mancata indicazione delle prove documentali da parte della Corte di appello assume maggiore rilevanza ove si consideri che l'appello del Procuratore generale si fonda esclusivamente sulle fonti di prova testimoniali; non sono indicate le prove documentali che il Tribunale avrebbe omesso di valutare per giungere all'assoluzione.

1.5. Dunque, la giustificazione fornita sull'inapplicabilità dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è corretta, perché si fonda su presupposti di fatto non esistenti o non indicati; inoltre, la motivazione su cui si fonda la condanna è del tutto apodittica, in assenza dell'indicazione delle prove documentali su cui si fonderebbe e non avendo la Corte territoriale ritenuto di valutare le prove orali indicate nell'appello del Procuratore generale.

2. Come rilevato dal ricorrente, effettivamente nella sentenza di primo grado si afferma che le somme dovute a seguito dell'accertamento fiscale sono state corrisposte dall'imputato; la Corte di appello non ha valutato tale circostanza né ha verificato la sussistenza dei fatti che avrebbero imposto l'applicazione della circostanza attenuante ex art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 74/2000.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, affinché si valuti correttamente, secondo i principi della giurisprudenza, se sia necessaria la rinnovazione dell'istruzione ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la sussistenza delle prove del reato contestato con motivazione adeguata e dei presupposti di fatto per l'applicazione della circostanza attenuante ex art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 74/2000.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] A Qsj-J-511);,- -3 202A 1. Con la sentenza del IZnismmtZna la Corte di Appello di Ancona, in Lk/ riforma dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 15 marzo 2019, in accoglimento dell'impugnazione del Procuratore generale, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche, con le pene accessorie ex art. 12 d.lgs. 74/2000 ed i «doppi benefici di legge», per il reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000, perché, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., nelle dichiarazioni fiscali per l'anno d'imposta 2011, al fine di evadere le imposte sui redditi ed IVA, si avvaleva di una fattura riferita a una operazione oggettivamente inesistente, in quanto mai effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] Corporation (in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto il 5 settembre 2012). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge. La Corte di appello non avrebbe applicato la circostanza attenuante ex art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 74 del 2000, nonostante l'imputato, come sarebbe emerso nel corso dell'istruttoria ed indicato dal Tribunale a pag. 3 della sentenza, abbia estinto i debiti tributari, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, di cui all'accertamento dell'Agenzia delle entrate. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge. La Corte di Appello avrebbe erroneamente omesso la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. poiché avrebbe diversamente valutato le dichiarazioni del funzionario dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato sarebbe stato completamente ignaro della chiusura della partita IVA e, solo successivamente, venutone a conoscenza a seguito dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, avrebbe deciso di adempiere il debito tributario, attraverso il ravvedimento, nonostante l'operazione sottostante alla fattura fosse stata eseguita, al fine di chiudere la controversia con l'Erario. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione; la Corte territoriale avrebbe dapprima affermato che i motivi di appello del Procuratore generale sono «all'evidentaiinfondati» ma poi ha accolto l'appello ed emesso la sentenza di condanna. La Corte di appello avrebbe confuso la chiusura della partita IVA della [OSCURATO:PERSONA] ASD con la cessazione dell'attività; avrebbe omesso di indicare le prove documentali e dichiarative sull'inesistenza dell'operazione sottostante la fattura;non avrebbe provato la consapevolezza dell'inesistenza dell'operazione sottostante la fattura e, quindi, l'elemento soggettivo. In particolare, quanto all'insussistenza dell'elemento soggettivo, l'imputato sì sarebbe fidato dell'associazione sportiva in virtù del loro prolungato e consolidato rapporto di collaborazione: tale circostanza escluderebbe la sussistenza del dolo. 2.4. Il difensore ha poi depositato le note di conclusioni, richiamando le argomentazioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La Corte di appello ha escluso la necessità della rinnovazione dell'istruzione ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ritenendo incontestati i dati di fatto ed in base alla circostanza che le prove da valutare sarebbero documentali e non orali. 1.2. Deve però osservarsi che nella memoria depositata alla Corte di appello l'imputato ha specificamente contestato l'inesistenza oggettiva della prestazione indicata nella fattura. 1.3. Inoltre, la sentenza di primo grado si fonda sull'inesistenza soggettiva della fattura dando per provata l'avvenuta esecuzione della prestazione. Dunque, la Corte di appello era tenuta ad una motivazione rafforzata sulla dimostrazione dell'inesistenza oggettiva della prestazione indicata in fattura e tale non può considerarsi quella in esame: effettivamente la Corte di appello non ha indicato quali siano le prove documentali che non solo hanno consentito di non procedere alla rinnovazione dell'istruzione ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ma anche di emettere la sentenza di condanna. La Corte territoriale non ha indicato in base a quali fonti di prova documentali risulti la chiusura della partita IVA, come indicato nel capo di imputazione, e la cessazione dell'attività dell'associazione sportiva che ha emesso la fattura. 1.4. La mancata indicazione delle prove documentali da parte della Corte di appello assume maggiore rilevanza ove si consideri che l'appello del Procuratore generale si fonda esclusivamente sulle fonti di prova testimoniali; non sono indicate le prove documentali che il Tribunale avrebbe omesso di valutare per giungere all'assoluzione. 1.5. Dunque, la giustificazione fornita sull'inapplicabilità dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è corretta, perché si fonda su presupposti di fatto non esistenti o non indicati; inoltre, la motivazione su cui si fonda la condanna è del tutto apodittica, in assenza dell'indicazione delle prove documentali su cui si fonderebbe e non avendo la Corte territoriale ritenuto di valutare le prove orali indicate nell'appello del Procuratore generale. 2. Come rilevato dal ricorrente, effettivamente nella sentenza di primo grado si afferma che le somme dovute a seguito dell'accertamento fiscale sono state corrisposte dall'imputato; la Corte di appello non ha valutato tale circostanza né ha verificato la sussistenza dei fatti che avrebbero imposto l'applicazione della circostanza attenuante ex art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 74/2000. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, affinché si valuti correttamente, secondo i principi della giurisprudenza, se sia necessaria la rinnovazione dell'istruzione ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la sussistenza delle prove del reato contestato con motivazione adeguata e dei presupposti di fatto per l'applicazione della circostanza attenuante ex art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 74/2000. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla
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