Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 31017/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Trento in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di correzione del provvedimento di cumulo emesso nel proc. n. 422/15 SIEP e di conseguente scarcerazione del condannato per essere la pena integralmente espiata. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto dalla difesa, avv.

F. Capuzzo (erronea applicazione degli artt. 78 e 80 cod. pen., inosservanza dell'art. 657 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata detrazione della pena fungibile e vizio di motivazione in ordine alla richiesta detrazione) è inammissibile in quanto non specifico perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni, in fatto e in diritto, che sorreggono le richieste e, in ogni caso, manifestamente infondato.

Rilevato, infatti, che, nel caso al vaglio, a fronte dei due cumuli parziali formulati dal Pubblico ministero, rispetto ai quali la difesa ha chiesto al Giudice dell'esecuzione l'unificazione perché relativi a pene asseritamente concorrenti, con cumulo materiale, peraltro, indicato come errato - come da memoria illustrativa depositata in sede di merito - il ricorrente si concentra sulla detrazione della pena di cui alla sentenza n. 3 della visura allegata all'istanza, perché inerente a fatti per i quali è stata ritenuta la continuazione con quelli oggetto della sentenza resa il 14 dicembre 2010. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, che, secondo i principi di questa Corte, condivisi dal Collegio (tra le altre, Sez. 1, n. 40252 del 26/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253668) in tema di esecuzione delle pene concorrenti irrogate con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti; occorre, invece, procedere a cumuli parziali e, quindi, al cumulo delle pene irrogate per i reati commessi, sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto; poi a nuovo cumulo, comprensivo della pena residua da espiare e delle pene irrogate per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione e così via, fino all'esaurimento delle pene concorrenti irrogate per reati successivamente commessi, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491).[OSCURATO:PERSONA], infatti, che il calcolo unitario delle pene concorrenti ne suppone l'integrale cumulabilità e che ciò è consentito quando le pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all'inizio dell'esecuzione di una di esse, sicché rispetto a tale indirizzo, il ricorrente non ha specificamente confutato l'argomento del provvedimento impugnato relativo alla necessità di fare riferimento, ai fini dell'unificazione, al momento della commissione dei reati, non anche di quello della irrevocabilità delle sentenze che li giudicano. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Trento in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di correzione del provvedimento di cumulo emesso nel proc. n. 422/15 SIEP e di conseguente scarcerazione del condannato per essere la pena integralmente espiata. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. F. Capuzzo (erronea applicazione degli artt. 78 e 80 cod. pen., inosservanza dell'art. 657 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata detrazione della pena fungibile e vizio di motivazione in ordine alla richiesta detrazione) è inammissibile in quanto non specifico perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni, in fatto e in diritto, che sorreggono le richieste e, in ogni caso, manifestamente infondato. Rilevato, infatti, che, nel caso al vaglio, a fronte dei due cumuli parziali formulati dal Pubblico ministero, rispetto ai quali la difesa ha chiesto al Giudice dell'esecuzione l'unificazione perché relativi a pene asseritamente concorrenti, con cumulo materiale, peraltro, indicato come errato - come da memoria illustrativa depositata in sede di merito - il ricorrente si concentra sulla detrazione della pena di cui alla sentenza n. 3 della visura allegata all'istanza, perché inerente a fatti per i quali è stata ritenuta la continuazione con quelli oggetto della sentenza resa il 14 dicembre 2010. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, che, secondo i principi di questa Corte, condivisi dal Collegio (tra le altre, Sez. 1, n. 40252 del 26/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253668) in tema di esecuzione delle pene concorrenti irrogate con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti; occorre, invece, procedere a cumuli parziali e, quindi, al cumulo delle pene irrogate per i reati commessi, sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto; poi a nuovo cumulo, comprensivo della pena residua da espiare e delle pene irrogate per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione e così via, fino all'esaurimento delle pene concorrenti irrogate per reati successivamente commessi, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491).[OSCURATO:PERSONA], infatti, che il calcolo unitario delle pene concorrenti ne suppone l'integrale cumulabilità e che ciò è consentito quando le pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all'inizio dell'esecuzione di una di esse, sicché rispetto a tale indirizzo, il ricorrente non ha specificamente confutato l'argomento del provvedimento impugnato relativo alla necessità di fare riferimento, ai fini dell'unificazione, al momento della commissione dei reati, non anche di quello della irrevocabilità delle sentenze che li giudicano. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 20
Decreto Cassazione n. 31017/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris