CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 12231/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9822/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliati in ROMA alla via CICERONE, n. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale come in atti -controricorrente avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di MILANO n. 244/2021depositata il 26/01/2021 . R.g. n. 9822 del 2021 Ad. 26/01/2024; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 26/01/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],avvocato e esponente politico della formazione politica denominata Lega , e l’[OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sentirlo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale patito, quantificato in euro cinquantamila (€ 50.000,00) in favore della persona fisica e d i euro settantacinquemila ( € 75.000,00) in favore dell' a ssociazione culturale , in conseguenza delle frasi, asseritamente diffamatorie, pronunciate dal Giannantoni durante un raduno dell'[OSCURATO:PERSONA] , sullo stesso luogo dove, pochi giorni prima, vi era stata un’adunanza di naziskin, provenienti da vari paesi europei, per celebrare il compleanno di [OSCURATO:PERSONA], cadente il 20 di aprile. In particolare, gli attori lamentavano che, in occasione della detta manifestazionedell’ANPI, il convenuto, interve ne ndo dal palco, avesse ricondotto ingiustamente anche i suddetti Mascetti e [OSCURATO:PERSONA] nell'alveo dei soggetti responsabili della diffusione e del radicamento di ideologia neofasciste, fasciste e neonaziste nel territorio di appartenenza. [OSCURATO:PERSONA] e l’Associazione chiedevano l'accertamento della responsabilità del convenuto e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patitoin conseguenza delle affermazioni diffamatorie. Il Tribunale di Varese rigettava le domande e condannava il Mascetti e la [OSCURATO:PERSONA], in via solidale, alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite. Avverso tale pronuncia proponevano appello i soccombenti al fine di ottenere la riforma della decisione di primo grado e, per l'effetto, la condanna dell'appellato al risarcimento meramente simbolico di euro duemila cinquecento ( € 2.500,00 ) per ciascun R.g. n. 9822 del 2021 Ad. 26/01/2024; est. C. Valle soggetto a seguito dell'accertamento del carattere diffamatorio e lesivodelle affermazioni effettuate. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 224 del 26/01/2021, respingeva l'appello e confermava la sentenza impugnata, condannando gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite. Avverso la sentenza d’appello propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale il ricorso è stato rattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorrenti propongono i seguenti motivi di impugnazione. Primo motivo:v iolazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod.civ . in relazione al disposto dell'art. 360, comma 1 , n. 3 cod. p roc . c iv. I ricorrent i censurano la decisione impugnata nella parte in cui laCorte d'appello ha fondato la presunzione, di cui si è avvalsaper ritenere che le affermazioni rese dal controricorrente non avessero caratterediffamatorio, su fatti storici «noti» privi di gravità, precisione e concordanza così sussumendo, sotto la norma dell'art. 2729 cod. c iv ., fatti mancanti nella fattispecie concret a , di quelle caratteristiche che la stessanorma richiede ed incorrendo nella sua violazione. Secondo motivo: nullità della sentenza per vizio di motivazione di cui dall'art. 132,comma 2 , n. 4 c od . p roc . c iv . e 111 Cost ituzione in relazione al disposto dell'art. 360,comma 1 , n. 4 c od . p roc . c iv. I ricorrenti lamentano come la Corte d'appello non abbia dato alcun conto del percorso logico-giuridico e valutativo che l'ha portata a R.g. n. 9822 del 2021 Ad. 26/01/2024; est. C. Valle prescegliere gli elementi assunti come fonte di presunzione e posti a fondamento della motivazione. [OSCURATO:PERSONA]:violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cod. p roc . c iv . in relazione al disposto dell'art. 360 , co mma 1 , n. 3 cod.p roc. c iv . , l a Corte d' a ppello avrebbe errato nell'affermare che il Mascettiavrebbe ammesso o confermato circostanze che dagli atti di causa non risultano, in realtà, mai state essere confermate o ammesse da parte dello stesso. Quarto motivo:violazione o falsa applicazione dell'art. 51 cod. pen. in relazione all'art. 21 della Costituzione per erronea applicazione della scriminante del diritto di critica con conseguente violazione dei diritti tutelati dagli art. 2 e 3 Cost. in relazione al disposto dell'art. 360, comma 1 , n. 3 c od . p roc . c iv. I ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello abbiaapplicato la scriminante del diritto di critica rispetto alle affermazioni incriminate, nonostante nel corso del giudizio non si sia pervenuti all'accertamento della veridicità del fatto narrato. Si lamentano altresì del fatto che la medesima Corte di meritoabbia applicato la scriminante della critica politica, nonostante [OSCURATO:PERSONA] non ricopra n é abbia mai ricoperto alcun incarico pubblico e malgrado che le affermazioni incriminate non riguardino la sua attività ma la sua persona. 2.Il primo e il secondo motivo possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi, poiché entrambi vertenti in materia di ragionamento presuntivo, che sarebbe stato non idoneamente condotto dalla Corte territoriale. Occorre premettere che è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. c iv . solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li R.g. n. 9822 del 2021 Ad. 26/01/2024; est. C. Valle reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso(Cass. n. 3541 del 13/02/2020 Rv. 657016 -01). Ciò posto il vizio dedotto con riguardo al ragionamento presuntivo, sia che lo si inquadri nella prospettiva di cui all’art. 360 n. 3 che in quella del n. 4 dello stesso articolo non ricorre, posto che l‘avere la Corte territoriale ritenuto che era incontroverso che Giannantoni aveva affermato in un’occasione connotata politicamente, quale un raduno pubblico di aderenti all’[OSCURATO:PERSONA] (ANPI), tenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a pochi giorni, ossia a meno di un mese, di distanza dall’even to tenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nello stesso ambito territoriale, il Varesotto, da esponenti di formazioni neonaziste e neo fasciste europee e nazionali per celebrare il compleanno di [OSCURATO:PERSONA], che Mascetti fosse stato iscritto al [OSCURATO:PERSONA] e al Fronte della Gioventù e in conseguenza di ciò fossecollegato al passato fascista di Varese non costituisce in alcun modo una violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., posto che si tratta di affermazioni fondate su un presupposto non smentito, e anzi ribadito pubblicamente dallo stesso Mascetti, quantomeno con riferimento a un determinato periodo della sua vita, dal quale, nell’ambito di un discorso storico politico di carattere generale, ossia non connotato in termini di rigorosa ricostruzione storica, può conseguire l’accostamento al «passato fascista» della provincia di Varese, che venne istituita quale tale proprio nel ventennio corrente dal 1922. A detto fine occorre tenere presente che dagli stessi stralci riportati in ricorso del discorso pronunciato in detta occasione (11/05/2013) alla presenza di oltre duecento persone, tutte vicine alle idee e ai valori dell’ANPI, promotrice dell’evento (v. sentenza impugnata p. 8), risulta che il Giannantoni avesse inteso stigmatizzare il comportamento non soloe non tanto del Mascetti e dell’[OSCURATO:PERSONA] ma in generale delle istituzioni R.g. n. 9822 del 2021 Ad. 26/01/2024; est. C. Valle pubblichedel luogo che nulla aveva risposto a una missiva di un noto ex partigiano che leaveva interpellate. Il riferimento, inoltre, alle manifestazioni culturali organizzate dall’[OSCURATO:PERSONA] come riferite alle [OSCURATO:PERSONA], e pure documentalmente provate e n on negat e dall’[OSCURATO:PERSONA], non è in alcun modo diffamatorio, atteso che detta Associazione aveva organizzato un evento alquale aveva preso parte [OSCURATO:PERSONA], figlia di noto esponente irredentista tirolese, che aveva combattuto nella Wehrmacht, ossia nelle forze armate tedesche e non nei reparti delle Schutzstaffel,ossia SS, qu e i reparti combattenti originariamente costituiti quali forze di protezione del partito nazionalsocialista , queste sì fortemente connotate politicamente in senso dispregiativo e tenuto conto che nell’accezione storica comune furono queste ultime formazioni a macchiarsi dei più efferati crimini di guerra nel nostro Paese. La Corte territoriale ha, in sostanza, ritenuto che il Giannantoni avesseespresso il proprio pensiero e in detta ottica il riferimento al legame con ilpassato fascista fosse da intendere in senso ampio e che, quindi, l’essere stato, in gioventù,il Mascetti militante del MSI e di leader del Fronte della Gioventù, organizzazion e politic a , l’una , e movimento, l’altro, appartenenti alla destra radicale non avesse carattere diffamatorio, evidenziando che la veridicità di tale riferimento andasse inteso in modo meno rigido di quanto richiesto in ordine al diritto di cronaca. Il ragionamento condotto dai giudici del meritoè ben rilevabile dalla motivazione della sentenza impugnata e si sottrae , pertanto, alle critiche che gli vengono mosse. 3.Il terzo motivo, esteso poco meno di una facciata, è del tutto carente di specificità, limitandosi a una mera contestazione della valutazione degli elementi istruttori, di carattere documentale, compiuta dai giudici del merito. In breve, i l motivo è incongruente R.g. n. 9822 del 2021 Ad. 26/01/2024; est. C. Valle con riguardo alla asserita violazione dell’art. 115 e dell’art. 116 cod. proc. civ., volta che, nella specie, non viene lamentato un vizio della sentenza impugnata sotto il profilo dell’errore percettivo, e cioè del travisamento del contenuto oggettivo della prova (sul quale si veda di recente Sez. Un. n. 5792 del 5/03/2024 Rv. 670391 - 01 ), censurandosi, di converso, la pronuncia impugnata esclusivamente (quanto inammissibilmente) sotto l’aspetto della erronea valutazione del merito dei fatti di causa. Il quarto mezzo è infondato, poiché non si confronta con l’ampiezza del diritto di critica come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «costituisce esercizio del diritto di critica politica anche l’esposizione di fatti in parte ormai storici e in parte già di pubblica diffusione e tali da essere di pubblico interesse per la loro idoneità ad incidere sulla reputazione di un soggetto avente ampie aspirazionipolitiche, nonché di altri fatti la cui fonte di apprendimento, sebbene non svelata, sia comunque ricostruibile, laddove ciascuno di essi sia utilizzato non al limitato fine di offrirne una rassegna, bensì come elementi sulla base dei quali costruire una valutazione, tutta politica, di inadeguatezza del soggetto coinvolto ad assumere cariche pubbliche (nella specie, a candidarsi alla guida del governo di un Paese), non essendo, peraltro, la critica politica soggetta ad alcun vincolo di obiettività» (Cass . n. 5005 del 28/02/2017 Rv. 643139 -01) e caratterizzandosi essa per l’asprez za dei toni (Cass.n. 14485 del 7/11/2000 Rv. 541459 - 01 - 01) . Deve, inoltre, tenersiconto anche delle circostanze di tempo e di luogo in cui la critica politica viene esplicitata, e segnatamente dell’essere essa stata pacificamente espressa in un discorso politico, luogo, in senso fisico e virtuale, principalmente deputato all’uso di espressioni fortemente caratterizzate in senso valutativo anche negativo, «atteso che il comizio rappresenta il luogo classico ove pubblicamente si confrontano le diverse opinioni pubbliche e le R.g. n. 9822 del 2021 Ad. 26/01/2024; est. C. Valle dichiarazioni rese in quel contesto non equivalgono al rilascio di una vera e propria intervista, essendo semmai il detto delitto configurabile a carico dei giornalisti che abbiano pubblicato la notizia senza accertarne la intrinseca veridicità» (Cass. n. 22178 del 05/09/2019 Rv. 654874 -01). Occorre, infine, ribadire che l’attribuzione di termini quali fascista,e financo l’attribuzione di comportamento quali il saluto con il braccio teso, o «alla romana», non è di per sé indice, secondo la giurisprudenza di questa Corte, di disvalore penale, laddove non si accompagni ad atti idonei alla ricostituzione del partito fascista e quindi penalmente sanzionati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 645 del 20/06/1952, –come modificato dall'art. 11 della legge n. 152 del 22/05/1975 – ( così da tempo: Cas s. pen. n. 11038 del 2/03/2016 Cc., dep. 7/03/2017, Rv. 269753 – 01 ; v. da ultimo s u l punto, peraltro, l’ intervento chiarificatore delle Sezioni Unite penali di questa Corte, alle quali la questione è stata rimessa di recente (Cass. Sez. I penale , n. 38686 del 6 – 22/09/2023) e che si sono pronunciate con la sentenza n. 16153 del 18/01/2024,depositata in data 17.4.2024, nelle more della pubblicazione della presente ordinanza). Da ultimo, ma non da meno, la critica è politica a prescindere dalla qualifica soggettiva di chi la pone in essere, potendo essa rivolgersi anche a coloro che rivestano un ruolo di spicconell’ambito politico locale e non soltanto a politici di professione, come pure posto in rilievo nella sentenza impugnata. 4.Il ricorso è, pertanto, infondato e va, quindi, rigettato. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza de i ricorrent i e valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. 6. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 R.g. n. 9822 del 2021 Ad. 26/01/2024; est. C. Valle del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrent i , in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p