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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 26270/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 10 dicembre 2021, e depositata il 18 dicembre 2021, il Tribunale di Roma, per quanto di interesse in questa sede, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri che aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fini di confisca per equivalente, il sequestro del saldo attivo di un conto corrente e di un immobile.

Il sequestro è stato disposto sul presupposto della configurabilità di reati previsti daljzr d.lgs. n. 74 del 2000, e, in particolare, di indebita compensazione di crediti di imposta inesistenti a carico della precisata Carboni, quale amministratore della società "[OSCURATO:SOCIETA].".

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo.

Nel motivo, si denuncia violazione di legge in merito alla sussistenza del fumus commissi delicti, anche la natura meramente apparente della motivazione.

3. In data 22 marzo 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], via P.E.C., ha inviato dichiarazione di rinuncia al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritta graficamente, ma non digitalmente, nonché due allegati relativi alla richiesta ed al decreto di archiviazione nei confronti della ricorrente, con dissequestro dei beni sottoposti a vincolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Preliminarmente, risulta doveroso precisare che, nella specie, la rinuncia al ricorso è ammissibile e che gli atti alla stessa allegati sono utilizzabili, sebbene sia la prima, sia i secondi, trasmessi da indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'art. 7 d.m.

Ministero giustizia n. 44 del 2001, non sono stati sottoscritti digitalnnente dal difensore.

2.1. Appare utile premettere che la rinuncia al ricorso può essere presentata anche mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, per espressa disposizione di legge.

Invero, la presentazione della rinuncia al ricorso deve ritenersi positivamente ammessa dal legislatore - oltre che nelle forme previste dagli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., o in dibattimento, secondo quanto previsto dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen. - anche mediante posta elettronica certificata, in forza di quanto previsto dall'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

L'art. 24, comma 4, cit., infatti, con una formula estremamente ampia ed onnicomprensiva, prevede che, «[p]er tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati», diversi da quelli per i quali è previsto il deposito sul portale telematico, «è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44».

2.2. Ciò posto, deve poi osservarsi che la mancata sottoscrizione digitale dell'atto di rinuncia al ricorso non rende lo stesso invalido o nammissibile, così come la mancata sottoscrizione digitale dei suoi allegati non rende gli stessi inutilizzabili.

In effetti, la mancata sottoscrizione digitale dell'atto o dei suoi allegati è prevista espressamente come causa di inammissibilità dal comma 6-sexies dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, solo per gli atti di impugnazione, nonché, in forza del rinvio effettuato dal successivo comma 6-octies al già citato comma 6-sexies, sulla base di un'elencazione nominativa, per le opposizioni di cui agli artt. 410, 461 e 667, comma 4, cod. proc. pen., e per i reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

Ne discende che, nel caso di atto inviato telematicamente a norma dell'art. 24, comma 4, d.l. cit., e diverso da quelli indicati dai commi 6-sexies e 6-octies del medesimo articolo, l'inammissibilità potrebbe essere ravvisata solo mediante un'applicazione analogica della previsione sanzionatoria di cui al comma 6-sexies.

Tuttavia, questa modalità di operazione ermeneutica non appare corretta, posto che il legislatore ha dapprima previsto l'inammissibilità specificamente per le impugnazioni, al comma 6-sexies dell'art. 24 cit., e, poi, al successivo comma 6-octies del medesimo articolo, ha espressamente indicato a quali ulteriori atti tale disciplina deve essere estesa.

Deve escludersi, inoltre, qualunque nullità o inutilizzabilità, stanti l'assenza di espresse previsioni in tal senso, e la vigenza del principio di tipicità tanto delle nullità, siccome codificato dall'art. 177 cod. proc. pen., quanto delle inutilizzabilità, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr.

Corte cost., ord. n. 116 del 2022; Corte cost., sent. n. 252 del 2020; Corte cost., sent. n. 219 del 2019).

3. Ciò posto, nella specie, la rinuncia al ricorso è stata presentata sull'esplicito presupposto che nei confronti della ricorrente è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale e che i beni sottoposti a sequestro, per ottenere la restituzione dei quali è stata proposta la presente impugnazione, sono stati dissequestrati. » Alla rinuncia al ricorso, inoltre, sono stati allegati sia la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, sia il decreto del G.i.p. cli archiviazione del procedimento e di dissequestro dei beni sottoposti a vincolo.

Ne discende che si è verificata una situazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso derivante da causa non imputabile al ricorrente, che rende inammissibile l'impugnazione, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di somme a favore della cassa delle ammende, in applicazione del principio consolidato secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01, e Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01).

P.Q.M.

Dichiara ina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 10 dicembre 2021, e depositata il 18 dicembre 2021, il Tribunale di Roma, per quanto di interesse in questa sede, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri che aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fini di confisca per equivalente, il sequestro del saldo attivo di un conto corrente e di un immobile. Il sequestro è stato disposto sul presupposto della configurabilità di reati previsti daljzr d.lgs. n. 74 del 2000, e, in particolare, di indebita compensazione di crediti di imposta inesistenti a carico della precisata Carboni, quale amministratore della società "[OSCURATO:SOCIETA].". 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo. Nel motivo, si denuncia violazione di legge in merito alla sussistenza del fumus commissi delicti, anche la natura meramente apparente della motivazione. 3. In data 22 marzo 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], via P.E.C., ha inviato dichiarazione di rinuncia al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritta graficamente, ma non digitalmente, nonché due allegati relativi alla richiesta ed al decreto di archiviazione nei confronti della ricorrente, con dissequestro dei beni sottoposti a vincolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Preliminarmente, risulta doveroso precisare che, nella specie, la rinuncia al ricorso è ammissibile e che gli atti alla stessa allegati sono utilizzabili, sebbene sia la prima, sia i secondi, trasmessi da indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'art. 7 d.m. Ministero giustizia n. 44 del 2001, non sono stati sottoscritti digitalnnente dal difensore. 2.1. Appare utile premettere che la rinuncia al ricorso può essere presentata anche mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, per espressa disposizione di legge. Invero, la presentazione della rinuncia al ricorso deve ritenersi positivamente ammessa dal legislatore - oltre che nelle forme previste dagli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., o in dibattimento, secondo quanto previsto dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen. - anche mediante posta elettronica certificata, in forza di quanto previsto dall'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. L'art. 24, comma 4, cit., infatti, con una formula estremamente ampia ed onnicomprensiva, prevede che, «[p]er tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati», diversi da quelli per i quali è previsto il deposito sul portale telematico, «è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44». 2.2. Ciò posto, deve poi osservarsi che la mancata sottoscrizione digitale dell'atto di rinuncia al ricorso non rende lo stesso invalido o nammissibile, così come la mancata sottoscrizione digitale dei suoi allegati non rende gli stessi inutilizzabili. In effetti, la mancata sottoscrizione digitale dell'atto o dei suoi allegati è prevista espressamente come causa di inammissibilità dal comma 6-sexies dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, solo per gli atti di impugnazione, nonché, in forza del rinvio effettuato dal successivo comma 6-octies al già citato comma 6-sexies, sulla base di un'elencazione nominativa, per le opposizioni di cui agli artt. 410, 461 e 667, comma 4, cod. proc. pen., e per i reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Ne discende che, nel caso di atto inviato telematicamente a norma dell'art. 24, comma 4, d.l. cit., e diverso da quelli indicati dai commi 6-sexies e 6-octies del medesimo articolo, l'inammissibilità potrebbe essere ravvisata solo mediante un'applicazione analogica della previsione sanzionatoria di cui al comma 6-sexies. Tuttavia, questa modalità di operazione ermeneutica non appare corretta, posto che il legislatore ha dapprima previsto l'inammissibilità specificamente per le impugnazioni, al comma 6-sexies dell'art. 24 cit., e, poi, al successivo comma 6-octies del medesimo articolo, ha espressamente indicato a quali ulteriori atti tale disciplina deve essere estesa. Deve escludersi, inoltre, qualunque nullità o inutilizzabilità, stanti l'assenza di espresse previsioni in tal senso, e la vigenza del principio di tipicità tanto delle nullità, siccome codificato dall'art. 177 cod. proc. pen., quanto delle inutilizzabilità, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., ord. n. 116 del 2022; Corte cost., sent. n. 252 del 2020; Corte cost., sent. n. 219 del 2019). 3. Ciò posto, nella specie, la rinuncia al ricorso è stata presentata sull'esplicito presupposto che nei confronti della ricorrente è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale e che i beni sottoposti a sequestro, per ottenere la restituzione dei quali è stata proposta la presente impugnazione, sono stati dissequestrati. » Alla rinuncia al ricorso, inoltre, sono stati allegati sia la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, sia il decreto del G.i.p. cli archiviazione del procedimento e di dissequestro dei beni sottoposti a vincolo. Ne discende che si è verificata una situazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso derivante da causa non imputabile al ricorrente, che rende inammissibile l'impugnazione, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di somme a favore della cassa delle ammende, in applicazione del principio consolidato secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01, e Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01). P.Q.M. Dichiara ina
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