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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02840/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31291-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3420/2/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 31291 sez.

MT - ud. 17-12-2021 -2- .) r.g. n. 31291-2018 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di classamento ex art. 1 comma 335 della legge 311/2004, riguardanti alcuni immobili siti in Roma.

Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado con sentenza, depositata il 12-09-2016e l'appello, proposto dall'Agenzia delle entrate, è stato dichiarato inammissibile dalla CTR, in quanto notificato a mezzo posta privata ([OSCURATO:SOCIETA]), ritenuta detta notifica inesistente - poiché la legge 124/2017 che consente la notifica di atti giudiziari a mezzo poste private si applica solo a far data dal 10.9.2017- ha dichiarato l'appello inammissibile.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia affidandosi a due motivi.

La contribuente, contumace in appello, si è costituita nel presente giudizio depositando controricorso.

Considerato che

1. L'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 2 lett. o) del Dlgs 58/2011 ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., osservando che nella fattispecie l'ufficio si era avvalso di una delle modalità di notifica dell'atto di appello consentite dalla norma, e cioè la notifica tramite operatore privato, e che l'atto è stato spedito tempestivamente, in data 21/2/2017.

Rileva altresì che la CTR non ha fatto corretta applicazione dell'art. 156 c.p.c., atteso che la eventuale nullità della notifica è stata comunque sanata dalla costituzione dell'appellata.

2. Il ricorso è infondato. 3. 1.Va premesso che la giurisprudenza richiamata dall'Agenzia, che ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata, è riferita esclusivamente agli atti di natura amministrativa (cfr. Sez.

Un. 8416 del 2019).

Non riguarda pertanto il caso di specie, relativo non già a notifica di atto amministrativo, ma a notificazione di atto processuale, qual è l'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA].

Un., con la citata sentenza, hanno infatti riconosciuto in capo al servizio di posta universale ([OSCURATO:PERSONA], poi società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada (fino alla data di liberalizzazione dei servizi ex

I. 124/2017).

Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla direttiva n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 - così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla

I. n. 124/17 - a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la riserva in via esclusiva del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all'esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell'apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle proprie funzioni (tra varie, Cass. 4 giugno 2018, n. 14163 e 19 luglio 2019, n. 19547).

3.2. La questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez.

Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017".

3.3. In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell'attività notificatoria dell'atto di appello - effettuata tramite agenzia di posta privata - laddove l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).

5. Va tuttavia preventivamente verificata, anche ove l'appellato si costituisca in giudizio, la tempestività dell'impugnazione, che va accertata in riferimento non già alla data di spedizione - posta la mancanza di poteri certificativi in capo all'agenzia privata, ex Sez. un.299/2020 - ma alla data di ricezione, rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata con la quale è stato spedito dall'Ufficio l'atto di appello, ovvero dalla data di costituzione in appello dell'appellato (se precedente o successiva alla data di scadenza del termine per appellare). 5.1.[OSCURATO:PERSONA].

Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all'operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell'atto da parte dell'appellato (Sez.

Un. n. 299/2020, cit.). 5.2.Tale accertamento, consentito a questa Corte in relazione al vizio denunciato, permesso di verificare la non tempestività dell'appello, in quanto l'allegato elenco della [OSCURATO:SOCIETA], con una data illeggibile contenente un elenco di nomi, non è idoneo a dimostrare la data di invio delle raccomandate, posta la mancanza di potere certificativo dell'Agenzia di posta privata; l'appello dell'Agenzia, con timbro della CTR recante data del 31/03/2017 risulta pertanto tardivo (in relazione alla data di scadenza del 13 febbraio 2017), con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il diverso profilo della tardività, ex art. 51 d.lgs. 546/92.

Il ricorso va pertanto dichiarato rigettato.

Le spese vanno compensate, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa le spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31291-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3420/2/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 31291 sez. MT - ud. 17-12-2021 -2- .) r.g. n. 31291-2018 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di classamento ex art. 1 comma 335 della legge 311/2004, riguardanti alcuni immobili siti in Roma. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado con sentenza, depositata il 12-09-2016e l'appello, proposto dall'Agenzia delle entrate, è stato dichiarato inammissibile dalla CTR, in quanto notificato a mezzo posta privata ([OSCURATO:SOCIETA]), ritenuta detta notifica inesistente - poiché la legge 124/2017 che consente la notifica di atti giudiziari a mezzo poste private si applica solo a far data dal 10.9.2017- ha dichiarato l'appello inammissibile. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia affidandosi a due motivi. La contribuente, contumace in appello, si è costituita nel presente giudizio depositando controricorso. Considerato che 1. L'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 2 lett. o) del Dlgs 58/2011 ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., osservando che nella fattispecie l'ufficio si era avvalso di una delle modalità di notifica dell'atto di appello consentite dalla norma, e cioè la notifica tramite operatore privato, e che l'atto è stato spedito tempestivamente, in data 21/2/2017. Rileva altresì che la CTR non ha fatto corretta applicazione dell'art. 156 c.p.c., atteso che la eventuale nullità della notifica è stata comunque sanata dalla costituzione dell'appellata. 2. Il ricorso è infondato. 3. 1.Va premesso che la giurisprudenza richiamata dall'Agenzia, che ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata, è riferita esclusivamente agli atti di natura amministrativa (cfr. Sez. Un. 8416 del 2019). Non riguarda pertanto il caso di specie, relativo non già a notifica di atto amministrativo, ma a notificazione di atto processuale, qual è l'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA]. Un., con la citata sentenza, hanno infatti riconosciuto in capo al servizio di posta universale ([OSCURATO:PERSONA], poi società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada (fino alla data di liberalizzazione dei servizi ex I. 124/2017). Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla direttiva n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 - così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla I. n. 124/17 - a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la riserva in via esclusiva del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all'esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell'apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle proprie funzioni (tra varie, Cass. 4 giugno 2018, n. 14163 e 19 luglio 2019, n. 19547). 3.2. La questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017". 3.3. In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell'attività notificatoria dell'atto di appello - effettuata tramite agenzia di posta privata - laddove l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte). 5. Va tuttavia preventivamente verificata, anche ove l'appellato si costituisca in giudizio, la tempestività dell'impugnazione, che va accertata in riferimento non già alla data di spedizione - posta la mancanza di poteri certificativi in capo all'agenzia privata, ex Sez. un.299/2020 - ma alla data di ricezione, rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata con la quale è stato spedito dall'Ufficio l'atto di appello, ovvero dalla data di costituzione in appello dell'appellato (se precedente o successiva alla data di scadenza del termine per appellare). 5.1.[OSCURATO:PERSONA]. Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all'operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell'atto da parte dell'appellato (Sez. Un. n. 299/2020, cit.). 5.2.Tale accertamento, consentito a questa Corte in relazione al vizio denunciato, permesso di verificare la non tempestività dell'appello, in quanto l'allegato elenco della [OSCURATO:SOCIETA], con una data illeggibile contenente un elenco di nomi, non è idoneo a dimostrare la data di invio delle raccomandate, posta la mancanza di potere certificativo dell'Agenzia di posta privata; l'appello dell'Agenzia, con timbro della CTR recante data del 31/03/2017 risulta pertanto tardivo (in relazione alla data di scadenza del 13 febbraio 2017), con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il diverso profilo della tardività, ex art. 51 d.lgs. 546/92. Il ricorso va pertanto dichiarato rigettato. Le spese vanno compensate, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza in materia. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa le spe
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